AS 2015 1053
Accordo di cooperazione in materia di migrazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d'Angola (con all.)
Traduzione1
Accordo di cooperazione in materia di migrazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Angola
Concluso il 6 febbraio 2013 Entrato in vigore mediante scambio di note il 9 aprile 2015
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Angola, detti in seguito «le Parti»; riconoscendo l’importanza della cooperazione e del mutuo sostegno nel settore della migrazione, in particolare della migrazione irregolare; sottolineando l’importanza della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e in particolare degli articoli 2 e 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici2; riconoscendo il bisogno imperioso di armonizzare le loro politiche di lotta alla migrazione irregolare e di condurre in comune le azioni atte a fronteggiare tale fenomeno; determinati a partecipare attivamente al partenariato tra i Paesi d’origine, di transito e di destinazione dei flussi migratori tra l’Africa e l’Europa, risultato dalla prima Conferenza eurafricana sulle migrazioni e lo sviluppo tenutasi a Rabat nel luglio 2006; considerando le buone relazioni di cooperazione bilaterale, in uno spirito di solida- rietà e in accordo con i principi e gli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite3; hanno convenuto quanto segue:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto Il presente Accordo è finalizzato alla gestione delle questioni legate alla migrazione conformemente alle disposizioni dell’Accordo stesso.
RS 0.142.111.399
1 Dal testo originale francese (RO 2015 1053).
2 RS 0.103.2 3 RS 0.120
2012-1994 1053
Cooperazione in materia di migrazione. Acc. con l’Angola RU 2015
Art. 2 Applicazione Il presente Accordo si applica ai cittadini delle Parti che soggiornano irregolarmente sul territorio dell’altra Parte.
Capitolo 2: Cooperazione
Art. 3 Cooperazione in materia di lotta alla migrazione irregolare, al traffico di esseri umani e alla tratta di esseri umani Le Parti s’impegnano, nei limiti delle rispettive legislazioni, ad assistersi mutua- mente per quel che concerne: a) il mutuo scambio d’informazioni tra autorità competenti in merito alla migrazione irregolare, alla tratta di esseri umani e al crimine organizzato specializzato nella migrazione; b) l’assistenza tecnica in materia di lotta alla migrazione irregolare; c) l’organizzazione di corsi di formazione per il personale consolare e gli agenti dei servizi d’immigrazione, segnatamente nell’ambito specifico dell’individuazione di documenti falsi; d) la cooperazione concernente i controlli alle frontiere; e) la perizia tecnica tesa a garantire la sicurezza dei documenti nazionali di le- gittimazione; f) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare e del traffico di esseri umani nel progresso dello sviluppo sosteni- bile.
Art. 4 Cooperazione internazionale 1. Le Parti s’impegnano a rispettare le Convenzioni sui diritti dell’uomo cui hanno aderito.
2. Per l’attuazione del presente Accordo le Parti s’impegnano a collaborare in
particolare con l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). 3. Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare: a) dalla convenzione del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 19675 sullo statuto dei rifugiati; b) dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione, di transito e di riammissione;
4 RS 0.142.30 5 RS 0.142.301
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c) da tutte le altre convenzioni e accordi internazionali in materia di rifugiati o d’asilo.
Capitolo 3: Ritorno volontario nel Paese d’origine
Art. 5 Ritorno volontario 1. Le Parti s’impegnano, nei limiti delle rispettive legislazioni, a incoraggiare il ritorno dei propri cittadini che hanno deciso di rientrare spontaneamente nel loro Paese, definendo e mettendo in atto un programma di ritorno volontario e assistito. Il Paese di dimora concede un’assistenza atta ad agevolare il reinserimento di tali persone nel loro Paese d’origine conformemente alla legislazione nazionale vigente, ovvero prevede, nello specifico, di: a) prendere a proprio carico le spese di ritorno della persona iscritta al pro- gramma di ritorno volontario e assistito, derivanti dal suo trasporto verso il Paese d’origine; b) fornire un aiuto finanziario al reinserimento; c) concedere un sostegno personale, mirato e specifico allo sviluppo e alla rea- lizzazione di un progetto individuale in vista di una reintegrazione profes- sionale e/o sociale agevolata nel Paese d’origine; d) fornire un aiuto al ritorno per ragioni mediche in caso di bisogno e sin dall’arrivo nel Paese d’origine; e) gestire la diffusione d’informazioni sul programma di ritorno volontario e assistito, e offrire un sostegno istituzionale qualora la gestione sia affidata a terzi. 2. Le Parti s’informano regolarmente in merito allo sviluppo, alla realizzazione e ai risultati delle misure adottate in applicazione del paragrafo precedente.
Art. 6 Aiuto strutturale Le Parti s’impegnano, nei limiti delle rispettive legislazioni, a prestarsi mutua assi- stenza nel definire e mettere in atto progetti d’aiuto strutturale tesi a: a) contribuire a sviluppare le competenze in materia di gestione della migra- zione della Parte in cui la persona ritorna, ad esempio offrendo corsi di for- mazione specifici negli ambiti ritenuti appropriati e degni d’interesse; b) ridurre le disparità tra le persone rimpatriate nel Paese d’origine e le persone rimaste sul posto, consentendo anche a queste ultime di beneficiare di pro- getti di sostegno e di sviluppo delle infrastrutture locali.
Art. 7 Accesso alle infrastrutture e ai programmi Le Parti s’impegnano, nei limiti delle rispettive legislazioni, ad agevolare ai cittadini dell’altra Parte l’accesso alle infrastrutture e ai programmi messi a punto, nonché alle misure integrative adottate nella società ospite.
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Capitolo 4: Riammissione delle persone
Art. 8 Riammissione delle persone Le Parti s’impegnano reciprocamente ad agevolare il ritorno dei loro cittadini. A tale titolo: a) la Parte richiesta riammette sul proprio territorio, su domanda della Parte richiedente, ogni persona che dimora sul suo territorio e non beneficia o ha cessato di beneficiare del diritto di entrarvi, dimorarvi o risiedervi, qualora sia dimostrato o presunto, conformemente all’articolo 1 o 2 dell’allegato al presente Accordo, o in base alla procedura d’identificazione di cui all’articolo 3 di detto allegato, che l’interessato è un cittadino della Parte richiesta; b) il processo d’identificazione e di rimpatrio delle persone di cui agli articoli 2 e 3 dell’allegato al presente Accordo dev’essere coordinato dalla Parte richiedente con il rappresentante della Parte richiesta, che può essere la rap- presentanza diplomatica o consolare o qualsiasi altra autorità competente.
Capitolo 5: Protezione dei dati personali
Art. 9 Contenuto dei dati personali Le informazioni sui dati personali dei cittadini delle Parti da riammettere riguardano esclusivamente: a) i dati sulla persona da riammettere o da ammettere in transito ed eventual- mente quelli dei membri della sua famiglia (cognomi, nomi, se del caso cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, nazionalità); b) la carta d’identità, il passaporto o gli altri documenti d’identità o di viaggio; c) gli altri dati necessari all’identificazione della persona da riammettere o da ammettere in transito, comprese le impronte digitali; d) i luoghi di dimora e gli itinerari; e) i permessi di soggiorno o i visti rilasciati all’estero; f) i dati relativi allo stato di salute della persona interessata, se questo è nel suo interesse.
Art. 10 Utilizzo dei dati personali I dati personali trasmessi in esecuzione del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti e alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili in materia e vincolanti le due Parti.
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A tale titolo: a) la Parte richiesta utilizza i dati comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo; b) ciascuna Parte informa l’altra, su richiesta, in merito all’utilizzo dei dati per- sonali comunicati; c) i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati possono essere ritrasmessi ad altre autorità statali o ad altre persone soltanto previa autorizzazione scrit- ta della Parte che li ha comunicati; d) la Parte richiedente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere, nonché della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito. Vanno in particolare rispettati i divieti di trasmissione vigenti nel rispettivo diritto nazionale; e) se i dati trasmessi risultano inesatti o la trasmissione era indebita, il destina- tario deve esserne avvertito senza indugio. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione di tali dati; f) l’interessato che ne faccia richiesta è informato sui dati personali esistenti sul suo conto e sull’utilizzo previsto, alle condizioni definite dal diritto nazionale della Parte consultata; g) i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esiga lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo di tali dati è assicurato conformemente al diritto nazionale di ciascuna delle Parti; h) le due Parti sono obbligate a proteggere in modo efficace i dati personali tra- smessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comuni- cazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno di un livello di protezione equivalente a quello di cui godono i dati del mede- simo tipo nel diritto della Parte richiedente.
Capitolo 6: Controllo e applicazione dell’Accordo
Art. 11 Autorità competenti 1. Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo sono le seguenti: a) per la Confederazione Svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e poli- zia e il Dipartimento federale degli affari esteri; b) per la Repubblica d’Angola, il Ministero delle Relazioni Estere e il Ministe- ro dell’Interno. 2. Le Parti possono designare in qualsiasi momento un’altra autorità competente e notificarla all’altra Parte per via diplomatica. 3. Lasciando impregiudicati i meccanismi di valutazione e di controllo della coope- razione bilaterale previsti agli articoli 5 paragrafo 2, 12 e 13 del presente Accordo, le
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autorità competenti di cui nel presente articolo si riuniscono, su domanda di una delle Parti, per valutare il livello d’attuazione del presente Accordo.
Art. 12 Riunioni di esperti Ciascuna Parte può chiedere, per via diplomatica, che sia convocata una riunione di esperti composta di rappresentanti delle Parti per discutere questioni specifiche.
Art. 13 Scambio d’informazioni Le autorità competenti delle Parti si scambiano tutte le informazioni utili all’esecu- zione e all’applicazione del presente Accordo.
Art. 14 Risoluzione delle controversie Qualsiasi controversia concernente l’interpretazione, l’applicazione o l’esecuzione del presente Accordo è risolta tramite negoziati diretti o per via diplomatica.
Art. 15 Identificazione e finanziamento dei progetti I programmi, i progetti o le attività attuati in applicazione del presente Accordo sono sviluppati e finanziati in via bilaterale dalle Parti o per mezzo di interventi multilate- rali.
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 16 Diritti acquisiti 1. L’attuazione delle misure di rimpatrio stabilite nel presente Accordo non modifi- ca nessun diritto acquisito anteriormente in virtù della legislazione nazionale delle Parti. 2. Il rimpatrio effettuato in applicazione del presente Accordo non tange il diritto delle persone che desiderano tornare sul territorio della Parte richiedente, qualora le condizioni d’entrata siano adempite conformemente alla legislazione nazionale della stessa.
Art. 17 Procedura e garanzie La procedura e le garanzie per la riammissione delle persone sono descritte nell’Allegato, che è parte integrante del presente Accordo.
Art. 18 Emendamento Il presente Accordo può essere emendato di comune intesa tra le Parti. Ciascuna Parte notifica all’altra l’espletamento delle proprie procedure interne richieste per l’approvazione degli emendamenti; questi entrano in vigore trenta (30) giorni dopo la data di ricezione dell’ultima notificazione.
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Art. 19 Sospensione Ciascuna delle Parti può, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di salute pubblica e dopo avere informato l’altra Parte, sospendere l’applicazione del presente Accordo. La sospensione dell’Accordo e la sua revoca producono effetto al momento della ricezione dall’altra Parte di una notificazione per via diplomatica.
Art. 20 Durata e fine Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque (5) anni ed è automatica- mente rinnovabile per periodi identici, a meno che una delle Parti informi l’altra, per via diplomatica, della sua intenzione di porvi fine, con preavviso di almeno novanta (90) giorni.
Art. 21 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo che le Parti si sono notifi- cate l’espletamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Luanda, il 6 febbraio 2013 in due (2) originali in lingua francese e porto- ghese, i due testi facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica d’Angola: Simonetta Sommaruga Angelo de Barros Veiga Tavares
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Allegato
Procedura e garanzie per la riammissione delle persone
Art. 1 1. In virtù dell’articolo 8 dell’Accordo, ciascuna Parte riammette i propri cittadini qualora la loro nazionalità sia dimostrata da un passaporto valido o da qualsiasi altro documento di viaggio o di legittimazione valido emanato o riconosciuto dalle pro- prie autorità competenti.
2. Le procedure di rimpatrio sono eseguite senza il rilascio di un documento di
viaggio se la persona in questione dispone di un passaporto valido o di qualsiasi altro documento valido e riconosciuto dalle autorità competenti della Parte richiesta. 3. Conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le Parti si scambiano entro trenta (30) giorni a decorrere dalla firma dell’Accordo una lista dei documenti citati, nonché facsimili degli stessi.
Art. 2 1. Se non può essere dimostrata, la nazionalità può essere presunta segnatamente in base a: a) un certificato di nazionalità debitamente rilasciato alla persona in questione; b) un passaporto nazionale; c) documenti di legittimazione, compresi i documenti temporanei o provvisori; d) documenti ufficiali in cui sia indicata la nazionalità della persona; e) qualsiasi documento riconosciuto dalla Parte richiesta, che consenta di determinare l’identità della persona; f) risultati di raffronti dattiloscopici; g) risultati di un’analisi linguistica; h) dichiarazioni della persona interessata; i) qualsiasi altro elemento accettato dalla Parte richiesta.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 lettere a) – e) permettono di presumere la
nazionalità, anche se scaduti o disponibili sotto forma di fotocopia.
Art. 3 Qualora non sia possibile ottenere i documenti necessari o altre prove utili a dimo- strare la nazionalità di una persona, ma questa può essere presunta in base agli elementi di cui all’articolo 2, sarà svolta una procedura d’identificazione. In tal caso, le autorità della Parte richiedente sollecitano la collaborazione degli agenti diploma- tici e consolari o di qualsiasi altra autorità competente della Parte richiesta per verificare la nazionalità della persona in questione. A tal fine:
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a) un agente consolare procede al più presto all’audizione della persona inte- ressata, al massimo trenta (30) giorni feriali dopo la ricezione della richiesta; b) se del caso, le autorità competenti delle Parti convengono la venuta nel terri- torio della Parte richiedente di una delegazione della Parte richiesta in vista di pertinenti audizioni. Le spese di viaggio e di soggiorno legate a tale spo- stamento sono a carico della Parte richiedente; c) qualora la nazionalità della persona venga confermata, la Parte richiesta rila- scia – entro trenta (30) giorni feriali dalla ricezione della richiesta – un documento di viaggio valido per novanta (90) giorni; d) qualora occorrano maggiori verifiche per stabilire la nazionalità di una per- sona che è già stata oggetto di un’audizione, tali verifiche vanno effettuate entro centoventi (120) giorni dalla data dell’audizione. In assenza di un riscontro entro tale lasso di tempo, la nazionalità della persona è considerata stabilita; e) qualora il rimpatrio della persona non sia stato possibile entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato, la Parte richiesta rilascia, su domanda, un nuovo documento di viaggio.
Art. 4 Le spese derivanti dal rimpatrio di un cittadino della Parte richiesta sono a carico della Parte richiedente.
Art. 5 1. Qualora una persona intenda o debba lasciare il Paese di dimora, è data la priorità al ritorno volontario. L’assistenza prevista in tal caso è descritta all’articolo 5 para- grafo 1 dell’Accordo. È accordata conformemente alla legislazione nazionale vigen- te del Paese di dimora. 2. Tuttavia, nei limiti delle legislazioni in vigore, nessuno è rimpatriato del tutto sprovvisto di mezzi. 3. Se una persona dev’essere rimpatriata, la Parte richiedente agevola il trasferimen- to dei suoi beni acquisiti legalmente.
Art. 6 1. Per il ritorno di persone che non possono essere rimpatriate con voli commerciali, possono essere organizzati voli di sicurezza. 2. Le modalità dei voli di cui al paragrafo 1 sono stabilite di comune accordo. In tale contesto, la Parte richiedente s’impegna a: a) sottoporre all’autorità competente della Parte richiesta la sua intenzione di organizzare un volo di sicurezza a una determinata data; b) confermare tale intenzione, per via diplomatica, al più tardi quindici (15) giorni prima della data prevista per il volo;
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c) fornire tutte le pertinenti informazioni e in particolare una lista delle persone da rimpatriare identificate preliminarmente dalle Parti, per via diplomatica, al più tardi quindici (15) giorni prima della data prevista per il volo; d) informare le rispettive rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi posti con- solari diplomatici dell’organizzazione del volo di sicurezza al più tardi quin- dici (15) giorni prima della data prevista per il volo. 3. L’autorità competente della Parte richiesta notifica la sua risposta alla Parte richiedente, per via diplomatica, al più tardi dieci (10) giorni feriali prima della data prevista per il volo.
Art. 7 Se, al momento del o dopo l’arrivo sul territorio della Parte richiesta, documenti giustificativi o prove obiettive dimostrano che l’interessato non è un cittadino della Parte richiesta, la Parte richiedente lo riammette al più presto, a sue spese, sul suo territorio.
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