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AS 2015 1373

Accordo del 28 giugno 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Kuwait concernente i trasporti aerei

Accordo del 28 giugno 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dello Stato del Kuwait concernente i trasporti aerei

RS 0.748.127.194.76; RU 2014 131

Modifica dell’Accordo Concluso il 28 giugno 2010 Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 aprile 2015

Traduzione1

Art. 5 par. 4 4. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare un’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure, nei limiti che essa ritiene necessari, di vincolare a condizioni l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non abbia la prova che le imprese di trasporti aerei hanno la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato da detta Parte.

Art. 6 par. 1 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare, sospendere temporaneamente o limitare l’autorizzazione per l’esercizio, a opera delle imprese designate dell’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condi- zioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se: a. non ha la prova che dette imprese di trasporti aerei hanno la sede di attività principale nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo valido (AOC) rilasciato da detta Parte; oppure b. dette imprese di trasporti aerei hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure c. dette imprese di trasporti aerei non esercitano i servizi convenuti conforme- mente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

Art. 17 Tariffe 1. Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali eser- citati conformemente al presente Accordo siano notificate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche.

1 Dal testo originale inglese.

2014-2775 1373

Trasporti aerei. Acc. con il Kuwait RU 2015

2. Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a: a. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique; b. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o eccessivamente restrittive ottenute con l’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; e c. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sus- sidi statali diretti o indiretti o ad aiuti. 3. Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o proposta dalle imprese di trasporti aerei designate di una Parte per l’esercizio di servizi aerei internazionali tra i loro territori. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può chiedere consultazioni e notificare all’altra le ragioni del proprio disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dal ricevimento della domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo il ricevimento della domanda.

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