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AS 2015 1535

Legge federale sull'estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (Modifica della legge sugli investimenti collettivi, della legge sulle banche e della legge sulle borse)

Legge federale sull’estensione della punibilità della violazione del segreto professionale (Modifica della legge sugli investimenti collettivi, della legge sulle banche e della legge sulle borse)

del 12 dicembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 19 maggio 20141; visto il parere del Consiglio federale del 13 agosto 20142, decreta:

I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi

Art. 148, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. l, nonché cpv. 1bis Crimini e delitti 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiun- que, intenzionalmente: l. divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera k, oppure lo sfrutta per sé o per altri. 1bis È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, commettendo un atto di cui al capoverso 1 lettera k o l, ottiene per sé o per altri un vantaggio patrimoniale.

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