AS 2015 1623
Legge federale sul diritto d'informazione delle vittime di reati (Modifica del Codice penale, del Diritto penale minorile, del Codice di procedura penale e della Procedura penale militare)
Legge federale sul diritto d’informazione delle vittime di reati (Modifica del Codice penale, del Diritto penale minorile, del Codice di procedura penale e della Procedura penale militare)
del 26 settembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 7 novembre 20131; visto il parere del Consiglio federale del 15 gennaio 20142, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale3
Inserire prima del titolo del Titolo quinto
Diritto d’infor- 1 La vittima e i congiunti della vittima ai sensi dell’articolo 1 capo- mazione versi 1 e 2 della legge federale del 23 marzo 20074 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV), nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando doman- da scritta, che l’autorità d’esecuzione li informi: a. del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, dell’istituzione d’esecuzione, della forma del- l’esecuzione per quanto diverga dall’esecuzione ordinaria, del- l’interruzione dell’esecuzione, del regime aperto (art. 75a cpv. 2), della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell’esecuzione della pena o della misura; b. senza indugio, di un’eventuale fuga del condannato e della fine della stessa.
2 L’autorità d’esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver
sentito il condannato.
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Diritto d’informazione delle vittime di reati. LF RU 2015
3 Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal
senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato.
4 Se accoglie la domanda, l’autorità d’esecuzione rende attento l’aven-
te diritto all’informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all’aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei con- fronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell’articolo 9 LAV.
Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014 Il diritto d’informazione di cui all’articolo 92a si applica anche all’esecuzione ordi- nata secondo il diritto anteriore.
2. Diritto penale minorile del 20 giugno 20035
Art. 1 cpv. 2 lett. ibis 2 A complemento della presente legge si applicano per analogia le seguenti disposi- zioni del CP: ibis. l’articolo 92a (Diritto d’informazione);
3. Codice di procedura penale6
Art. 305, rubrica e cpv. 2, frase introduttiva e lett. d Informazione della vittima e annuncio dei casi 2 Nella stessa occasione la polizia e il pubblico ministero informano inoltre la vit- tima in merito a: d. il diritto di cui all’articolo 92a CP di chiedere di essere informata sulle deci- sioni e i fatti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.
4. Procedura penale militare del 23 marzo 19797
Art. 56 cpv. 1 e 2
1 Concerne soltanto il testo francese
5 RS 311.1 6 RS 312.0 7 RS 322.1
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2 La vittima viene informata in merito alla disposizione e alla revoca della carcera- zione preventiva o di sicurezza come pure circa un’eventuale fuga dell’imputato, eccetto che vi abbia espressamente rinunciato. Si può rinunciare ad informare circa la revoca della carcerazione qualora siffatta informazione esponesse l’imputato a un serio pericolo.
Art. 84b, rubrica e cpv. 1 lett. d Informazione della vittima e comunicazione
1 Alla prima occasione, l’autorità informa la vittima in merito a:
d. il diritto di cui all’articolo 92a CP di chiedere di essere informata sulle deci- sioni e i fatti relativi all’esecuzione di una pena o di una misura a carico del condannato.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
15 gennaio 20158.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20169.
20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
8 FF 2014 6209 9 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 15 mag. 2015.
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