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AS 2015 1761

AS 2015 1761

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 20 maggio 2015

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:

I L’allegato 4 dell’ordinanza sulle importazioni agricole è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

20 maggio 2015 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

1 RS 916.01

2014-3154 1761

O sulle importazioni agricole RU 2015

Allegato 4 (art. 31 cpv. 2)

Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente

30 000 t lorde 5 gennaio – 31 dicembre

30 000 t lorde 7 aprile – 31 dicembre

20 000 t lorde 6 luglio – 31 dicembre

10 000 t lorde 5 ottobre – 31 dicembre