AS 2015 1791
Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
Modifica del 20 maggio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 4 lett. b
4 In riferimento agli animali, si intende per:
b. animale destinato alla produzione di derrate alimentari (animale da red- dito): qualsivoglia animale nutrito, allevato o detenuto direttamente o indi- rettamente per la produzione di derrate alimentari destinate al consumo umano, ivi inclusi animali che non sono destinati al consumo umano ma appartengono a specie normalmente destinate al consumo umano in Europa;
Art. 20 cpv. 5
5 Mediante decisione generale l’UFAG può autorizzare provvisoriamente, per un
periodo massimo di un anno, l’immissione sul mercato e l’uso degli additivi di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettere a–c che non figurano nell’elenco degli additivi stilato dal DEFR conformemente al capoverso 1, purché siano autorizzati all’interno dell’UE e siano adempiute le esigenze di cui all’articolo 28.
Art. 22 cpv. 7 nota a piè di pagina
7 Pubblica l’elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali2.
Art. 23 cpv. 2 2 L’UFAG può autorizzare caso per caso l’importazione, l’immissione sul mercato e l’uso di quantità limitate di alimenti composti per animali da compagnia contenenti
1 RS 916.307
2 Elenco degli additivi autorizzati per alimenti per animali consultabile sotto
www.agroscope.admin.ch > Pratica > Nutrizione animale > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali > Allegato 2.4a, Allegato 2.4b e Allegato 2.4d (per la categoria 4) e Allegato 2.5 (per la categoria 5).
2014-2689 1791
O sugli alimenti per animali RU 2015
additivi di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettere a–e non omologati in Svizzera, ma autorizzati all’interno dell’UE.
1bis Se la concentrazione di determinate sostanze incorporate in un additivo per alimenti per animali o in una premiscela di additivi per alimenti per animali presenta un pericolo per l’utilizzatore ai sensi dell’ordinanza del 5 giugno 20153 sui prodotti chimici, le raccomandazioni concernenti la sicurezza d’uso previste da tale ordinan- za devono essere messe a disposizione dell’acquirente.
Art. 44 cpv. 1
1 Le imprese del settore dell’alimentazione animale che producono, importano,
trasportano, stoccano o immettono sul mercato alimenti per animali applicano e mantengono una procedura scritta permanente secondo i principi HACCP. Questo principio si applica anche agli stabilimenti nella produzione primaria registrati o omologati conformemente all’articolo 47 capoverso 2.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
20 maggio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RS 813.11