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AS 2015 1867

Ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Modifica del 12 giugno 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modi- ficata come segue:

Art. 4 cpv. 4 lett. a e b e cpv. 5 4 In deroga al capoverso 3, ai soggiorni con attività lucrativa si applicano le regole seguenti: a. i cittadini degli Stati elencati nell’allegato 2 sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività; b. i cittadini degli Stati e delle entità o autorità territoriali elencati nell’alle- gato 3 sono soggetti all’obbligo del visto se svolgono un’attività lucrativa di oltre otto giorni per anno civile. Se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza o nel settore a luci rosse, queste persone sono soggette all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività;

5 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) adegua l’allegato 3 non

appena la Svizzera è informata in merito alla conclusione di un accordo in materia di esenzione dall’obbligo del visto tra l’UE e uno degli Stati o una delle delle entità o autorità territoriali elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.

Art. 6 cpv. 2bis 2bis Se un forte numero di cittadini di determinati Stati entrano illegalmente in Sviz- zera in qualità di passeggeri in transito delle linee aeree, il DFGP può introdurre un obbligo del visto in virtù dell’articolo 3 paragrafo 2 del codice CE dei visti.

II Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 2 e 3 secondo la versione qui annessa.

1 RS 142.204

2015-1480 1867

Entrata e rilascio del visto. O RU 2015

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.

12 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1868

Entrata e rilascio del visto. O RU 2015

Allegato 2 (art. 4 lett. a)

Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto sin dal primo giorno di esercizio dell’attività

Albania Bosnia ed Erzegovina Macedonia Moldova Montenegro Serbia Taiwan (Taipei cinese)

1869

Entrata e rilascio del visto. O RU 2015

Allegato 3 (art. 4 lett. b)

Stati e entità o autorità territoriali i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto dall’ottavo giorno di attività oppure dal primo giorno d’attività se svolgono un’attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile o i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza o nel settore a luci rosse

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1870