AS 2015 2161
Accordo del 17 novembre 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali. Decisione n. 1/2015 del 26 maggio 2015 del comitato di gestione misto concernente la modifica degli allegati I, II, III, IV, V e VII dell'Accordo
Accordo del 17 novembre 2010 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali
RS 0.916.443.961.41; RU 2012 2043
Traduzione1 Decisione n. 1/2015 del 26 maggio 2015 del comitato di gestione misto concernente la modifica degli allegati I, II, III, IV2, V e VII dell’Accordo
Adottata il 26 maggio 2015 Entrata in vigore il 1° luglio 2015
Il comitato di gestione misto – in base all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali (denomi- nato in seguito «Accordo»), in particolare all’articolo 15, considerando quanto segue:
(1) l’Accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2012; (2) con l’articolo 15 paragrafo 1 dell’Accordo è stato istituito un comitato di gestio- ne misto incaricato di verificare tutte le domande riguardanti l’Accordo in questione e la sua messa in atto. Secondo il paragrafo 4 dell’articolo 15, il comitato di gestione misto esamina regolarmente gli allegati dell’Accordo in considerazione dei rispettivi adeguamenti e decide se introdurre modifiche; (3) dalla firma dell’Accordo diverse disposizioni legali sono state modificate o attualizzate; (4) si raccomanda pertanto di adeguare il testo degli allegati I, II, III, IV, V e VII dell’Accordo – decide:
1 Dal testo originale tedesco (AS 2015 2161).
2 Questo allegato non è pubblicato nella RU. La versione originale inglese può essere richiesta all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: www.usav.admin.ch
2015-1623 2161
Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di RU 2015
Art. 1 Gli allegati I, II, III, IV, V e VII dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali sono modificati secondo gli allegati della presente decisione.
Art. 2 La presente decisione è redatta in duplice esemplare ed è firmata da entrambi i presidenti del comitato o altre persone autorizzate ad agire a nome delle parti con- traenti.
Art. 3 La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2015.
Per il comitato di gestione misto: I presidenti delle delegazioni:
Parigi, 26 maggio 2015 Parigi, 26 maggio 2015
Per la Per la Confederazione Svizzera: Nuova Zelanda: Hans Wyss Tony Zohrab
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Allegato I
Animali vivi e prodotti animali Animali vivi e prodotti animali Campo di applicazione3
1. Bovini e suini vivi Direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno
1964, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2009/976/UE del 15 dicembre 2009
2. Sperma bovino Direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno
1988, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 2008
3. Embrioni vivi Direttiva 89/556/CEE del Consiglio del 25 settembre
1989, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 2008
4. Equidi vivi Direttiva 2009/156/CE del Consiglio del 30 novem-
bre 2009
5. Sperma suino Direttiva 90/429/CEE del Consiglio del 26 giugno
1990, modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012 della Commissione del 1° marzo 2012
6. Pollame e uova da cova Direttiva 2009/158/CE del Consiglio del 30 novem-
bre 2009, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2011/879/UE del 21 dicembre 2011
7. Animali vivi e prodotti Direttiva 2006/88/CE del Consiglio del 24 ottobre
d’acquacoltura 2006, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/53/CE della Commissione del 30 aprile 2008
8. Ovini e caprini vivi Direttiva 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio
1991, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 9. Altri animali vivi, sperma, ovuli ed Direttiva 92/65/CE del Consiglio del 13 luglio 1992, embrioni di specie animali non rien- modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione tranti nei punti 1–8 della Commissione 2012/112/UE del 17 febbraio 10. Carni, fresche, macinate, preparati Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e prodotti a base di carne europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012
11. Pollame fresco Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012
3 Come stabilito nell’Accordo Svizzera–CE (per la Svizzera; RS 0.916.026.81) e
nell’Accordo Nuova Zelanda–CE (per la Nuova Zelanda).
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Animali vivi e prodotti animali Campo di applicazione
12. Selvaggina da allevamento e Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
selvatica europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012
13. Latte e prodotti a base di latte Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012
14. Prodotti della pesca Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012
15. Molluschi bivalvi vivi Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012
16. Prodotti a base di uova Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012 17. Altri prodotti animali non rientranti Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento nei punti 10–17 europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012 Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 18. Sottoprodotti di origine animale Regolamento (CE) n. 1069/2009, modificato da ultimo dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010
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Allegato II
Autorità veterinarie competenti e uffici di collegamento
Parte A – Nuova Zelanda Il Ministry for Primary Industries è responsabile dei controlli alimentari e veterinari: – per le esportazioni in Svizzera, il Ministry for Primary Industries è respon- sabile della certificazione attestante il rispetto delle norme e dei requisiti alimentari e veterinari concordati; – per l’importazione in Nuova Zelanda, il Ministry for Primary Industries emana norme e requisiti in materia alimentare (sicurezza alimentare) e di sa- lute animale (veterinari).
Parte B – Svizzera L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è responsabile dei controlli alimentari e veterinari: – la certificazione per l’esportazione attestante il rispetto delle norme e dei re- quisiti alimentari e veterinari concordati è rilasciata dalle autorità cantonali su incarico dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria; – per quanto riguarda l’importazione, l’Ufficio federale della sicurezza ali- mentare e di veterinaria (servizio veterinario di confine) è responsabile dell’attuazione al confine delle norme e dei requisiti negli ambiti veterinario, sanitario e affini.
Uffici di collegamento Nuova Zelanda – Counsellor (SPS services) Bruxelles, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade Svizzera – Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, direttore del settore Affari internazionali
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Allegato III
Malattie per le quali sono state riconosciute decisioni di regionalizzazione
Basi legali4
Epizoozia Svizzera Nuova Zelanda
Afta epizootica Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006 Malattia vescicolare Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del del suino CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006 Stomatite Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del vescicolare CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006 Peste equina africana Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006 Peste suina africana Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006 Febbre catarrale Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del degli ovini (Blue CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre tongue) modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006
4 Come stabilito nell’Accordo Svizzera–CE (per la Svizzera) e nell’Accordo Nuova
Zelanda–CE (per la Nuova Zelanda).
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Epizoozia Svizzera Nuova Zelanda
Influenza aviaria Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006 Malattia di Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del Newcastle CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006 Peste dei piccoli Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del ruminanti CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006 Peste bovina Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006 Peste suina classica Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006 Pleuropolmonite Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del essudativa contagio- CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre sa dei bovini modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006 Vaiolo bovino Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre Febbre della Valle modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo del Rift decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE Dermatosi nodulare tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006 contagiosa (lumpy skin disease) Necrosi ematopoie- Allegato 11 dell’Accordo CH- Decisione 97/132/CE del
tica infettiva (IHN)* CE, GU L 114 del 30.4.2002, Consiglio del 17 dicembre modificato da ultimo dalla 1996, modificata da ultimo Setticemia emorra- decisione n. 1/2013 del Comi- dalla decisione 2006/854/CE gica virale (VHS)* tato misto veterinario della Commissione del (2013/479/UE) 26 luglio 2006
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Epizoozia Svizzera Nuova Zelanda
Viremia primaverile Ordinanza del 27 giugno 1995 Decisione 97/132/CE del della carpa sulle epizoozie, RS 916.401 Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006
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Allegato V
Certificati
Salvo diversa disposizione secondo l’allegato IV, per le partite di animali vivi e/o di prodotti animali in circolazione tra le due Parti si rilasciano certificati sanitari uffi- ciali che riportano, laddove esistenti, anche garanzie supplementari conformemente all’allegato IV. Salvo diversa disposizione secondo il presente allegato o l’allegato IV, la Nuova Zelanda rilascia i certificati conformemente alla decisione 2003/56/CE della Com- missione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38)5. Salvo diversa disposizione secondo il presente allegato o l’allegato IV, la Svizzera utilizza i seguenti modelli di certificati per i territori o le parti di territorio equiva- lenti: «L’animale vivo o il prodotto animale qui descritto rispetta le disposizioni legali e i requisiti della Svizzera che sono equivalenti alle disposizioni legali e ai requisiti della Nuova Zelanda, come stabilito nell’Accordo tra la Confe- derazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali, in particolare in conformità a (inserire la disposizione legale svizzera)». Per i prodotti che nell’allegato IV non sono riconosciuti equivalenti (o non sono coperti come tali dalla decisione 2003/56/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2006/855/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale della Nuova Zelanda) la Parte esporta- trice deve rispettare le norme di certificazione e i certificati previsti dalla Parte importatrice. Una volta che la Parte esportatrice ha confermato, in conformità all’articolo 12, l’insorgenza di un’epizoozia secondo la lista riportata al punto 29B dell’allegato IV, sui certificati sanitari sono elencate le dichiarazioni supplementari di cui al punto 29B dell’allegato IV. Le dichiarazioni supplementari di cui al punto 29B dell’allegato IV restano in vigore finché la Parte esportatrice non prende una deci- sione sulla regionalizzazione in conformità all’articolo 6 o a quanto diversamente concordato.
Per le esportazioni dalla Nuova Zelanda: il certificato sanitario ufficiale è rilasciato in inglese.
5 Come stabilito nell’Accordo Svizzera–CE (per la Svizzera) e nell’Accordo Nuova
Zelanda–CE (per la Nuova Zelanda).
Misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di RU 2015
Per le esportazioni dalla Svizzera: il certificato sanitario ufficiale è rilasciato in una delle lingue ufficiali della Svizzera e in inglese. Ogni partita destinata all’esportazione è accompagnata da un certificato o da un documento veterinario di origine o, se previsto nell’Accordo, da altri documenti di origine in cui sono riportate le informazioni sanitarie previste.
Trasmissione elettronica dei dati (a) Lo scambio di informazioni relative ai certificati veterinari di origine o ad altri documenti di origine può avvenire per scritto e/o mediante sistemi sicuri di trasmissione elettronica dei dati che offrano garanzie equivalenti dei certi- ficati, compreso l’uso della firma digitale e di meccanismi di non ripudio. Qualora la Parte esportatrice opti per certificati sanitari ufficiali e/o docu- menti veterinari in formato digitale, la Parte importatrice deve aver ricono- sciuto l’equivalenza delle garanzie di sicurezza. Il consenso della Parte im- portatrice all’uso esclusivo dei certificati digitali può figurare in uno degli allegati o essere concordato per scritto in conformità all’articolo 15 capover- so 1 del presente Accordo. Le Parti adottano tutte le misure necessarie a ga- rantire la completezza del processo di certificazione, a salvaguardarlo contro le frodi e a prevenire certificazioni false e ingannevoli. Sistemi di trasmissione elettronica dei dati che offrono garanzie equivalenti: – Nuova Zelanda – E-cert – UE – TRACES (b) Il certificato sanitario ufficiale è rilasciato e presentato al posto d’ispezione frontaliero come segue: (i) sotto forma di certificato di origine cartaceo firmato, o (ii) per via elettronica, usando la trasmissione elettronica dei dati mediante E-cert e TRACES secondo la procedura descritta al punto (a).
Controlli L’autorità di controllo garantisce che i funzionari certificanti ufficiali siano a cono- scenza delle condizioni legali della Parte importatrice in materia di epizoozie, pre- scritte dal presente Accordo, e all’occorrenza siano tenuti a certificare il rispetto dei requisiti previsti.
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Allegato VII
Controlli frontalieri
A. Controlli frontalieri di partite di animali e di prodotti animali Tipo di controllo6 Frequenza (%)
1. Controlli documentali e controlli d’identità
Entrambe le Parti effettuano controlli documentali 100 I controlli d’identità rappresentano un controllo nella valutazione7 da parte delle autorità sanitarie per garantire che i certificati/documenti sanitari o eventuali altri documenti previsti dalla legislazione sanitaria corrispondano ai prodotti costituenti la partita8. Nel caso di container sigillati, tali controlli d’identità possono anche consistere soltanto nel verificare se i sigilli sono intatti e se i documenti identificativi del container e il numero del sigillo corrispondono ai documenti e ai certificati sanitari di accompagnamento.
2. Controlli fisici (casuali o programmati)
Animali vivi ad eccezione di api e bombi 100 Api regine e piccoli sciami di bombi 100 Pacchi di api e bombi 509 Sperma/ovuli/embrioni 10 Prodotti animali destinati al consumo umano elencati all’allegato V della decisione 97/132/CE 1 Prodotti animali non destinati al consumo umano elencati all’allegato V della decisione 97/132/CE 1 Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano Massimo 10 %
6 L’autorità sanitaria può affidare queste attività, incluse le ispezioni fisiche, a una persona o a un’agenzia conformemente alla legislazione del Paese importatore.
7 Secondo la legislazione del Paese importatore.
8 Ai fini del presente allegato, per «partita» s’intende la quantità di prodotti dello stesso tipo, coperti dallo stesso certificato o documento veterinario o da altri documenti previsti dalla legislazione in materia veterinaria, provenienti dallo stesso mezzo di trasporto e dal- lo stesso Paese terzo o dallo stesso territorio di un Paese terzo. Il termine «stesso mezzo di trasporto» si riferisce alla modalità di spedizione (ad esempio via nave, per via aerea, ecc.). 9 Se le partite di api in pacchi contengono meno di 130 pacchetti, ne viene controllato il 50 %. Se le partite contengono più di 130 pacchetti, ne vengono controllati 65 per partita, scelti a caso.
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B. Tasse d’ispezione Le tasse di cui alle parti B I e II e del presente allegato si applicano alle importa- zioni. Salvo diversa disposizione, le tasse sono stabilite in modo tale che siano coperti i costi effettivi del controllo e che non siano più elevate delle tasse per partite equiva- lenti provenienti da altri Paesi terzi. B. I Per la Svizzera
1 Animali vivi e materiale embrionale
Le tasse d’ispezione sono riscosse secondo l’allegato V del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di man- gimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1) (CE)10.
2 Prodotti animali
Le tasse d’ispezione sono riscosse secondo l’allegato V del regolamento (CE) n. 882/2004 con una riduzione del 22,5 %11. Tuttavia, per il transito di merci attra- verso la Svizzera con destinazione in un Paese situato fuori dell’Unione europea, le tasse d’ispezione sono riscosse in conformità all’allegato V del regolamento (CE) n. 882/2004 senza riduzioni.
B. II Per la Nuova Zelanda
1 Tassa d’ispezione per animali vivi e materiale embrionale
Le tasse d’ispezione sono riscosse secondo le: – Biosecurity (Costs) Regulations neozelandesi.
2 Prodotti animali
2.1 Tasse per il controllo documentale e il controllo d’identità
Partita unica – massimo 149.60(+IVA) NZD per partita Partite con più container – massimo 149.60(+IVA) NZD per il primo container e massimo 75(+IVA) NZD / container per i container successivi Partite con carico convenzionale (merce non contenuta in container) – massimo 149.60(+IVA) NZD / ora
10 Come stabilito nell’Accordo Svizzera-CE (per la Svizzera) e nell’Accordo Nuova Zelanda-CE (per la Nuova Zelanda). 11 Calcolate supponendo che il tasso di controlli fisici per le importazioni neozelandesi sia pari al solo 10 % del tasso di controlli fisici normale per altri Paesi terzi e supponendo che il costo dei controlli fisici ammonti al 25 % del totale.
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2.2 Tasse per il controllo documentale, il controllo d’identità e
il controllo fisico Partita unica – tasse riscosse secondo le: New Zealand Inspection (Animal Health) – Biosecurity (Costs) Regulations neozelandesi. New Zealand Inspection (Public Health) – Fees and Charges Regulation neozelandesi.
3 Adattamento delle tasse neozelandesi all’inflazione
Le tasse neozelandesi sulle importazioni possono essere adeguate annualmente secondo la formula seguente: nuova tassa massima = tassa d’ispezione secondo l’allegato VII x (1 + tasso d’inflazione medio/100*)(anno in corso – 2009) * calcolato su base continuativa per la Nuova Zelanda e pubblicato dalla Reserve Bank of New Zealand
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