AS 2015 2175
Ordinanza sulla navigazione aerea
Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)
Modifica del 24 giugno 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 14 novembre 19731 sulla navigazione aerea è modificata come segue:
Art. 125 cpv. 2 2 Il capoverso 1 non si applica ai palloni frenati, agli alianti da pendio, agli alianti da pendio a propulsione elettrica, ai paracadute, ai cervi volanti e ai paracadute ascen- sionali. Per questi aeromobili il DATEC stabilisce l'importo di garanzia.
II L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.
24 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 748.01
2015-1138 2175
Navigazione aerea. O RU 2015
Allegato (art. 2 cpv. 1 e 23 cpv. 1) Apparecchi volanti
Aeromobili Corpi volanti
Aerostati Aerodine Razzi Proiettili altri
(per uso civile, (per uso civile, (ad es. zaino es. razzi per es. proiettili propulsore ma non i senza motore con motore con motore senza motore ricerche, razzi antigrandine) veicoli a modello) cuscino d’aria)
Palloni Dirigibili
frenati liberi
a velatura aeroplani alianti alianti da pendio paracadute cervi volanti paracadute rotante senza motore ascendenti
deltaplani parapendio eliplani elicotteri senza motore senza motore
motoveleggiatori alianti da pendio con motore
deltaplani parapendio con motore con motore
2176