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AS 2015 2207

AS 2015 2207

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del 1° luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 20 giugno 19861 sulla caccia, ordina:

I L’ordinanza del 29 febbraio 19882 sulla caccia è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. d Concerne soltanto il testo francese

Art. 4bis Regolazione del lupo 1 L’abbattimento di lupi secondo l’articolo 4 capoverso 1 è autorizzato unicamente in branchi di lupi riprodottisi con successo durante l’anno in cui è effettuata la regolazione. È ammesso l’abbattimento di un numero di lupi non superiore alla metà dei cuccioli nati nel corso dell’anno. I genitori vanno risparmiati. 2 In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell’areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno 15 animali da reddito nell’arco di quattro mesi. Per valutare i danni è appli- cabile per analogia l’articolo 9bis capoversi 3 e 4. 3 In caso di grave pericolo per l’uomo, la regolazione è autorizzata se lupi apparte- nenti a un branco si aggirano regolarmente e spontaneamente all’interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti mostrandosi aggressivi o troppo poco timorosi nei confronti dell’uomo. 4 Le autorizzazioni di abbattimento devono essere limitate all’areale abituale di attività del branco di lupi. Devono essere rilasciate entro il 31 dicembre dell’anno in questione e la loro validità non può andare oltre il 31 marzo dell’anno successivo.

2015-1202 2207

O sulla caccia RU 2015

Art. 9bis Misure contro singoli lupi 1 Il Cantone può rilasciare un’autorizzazione di abbattimento per singoli lupi che causano danni rilevanti ad animali da reddito. 2 Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività: a. sono uccisi almeno 35 animali da reddito nell’arco di quattro mesi; b. sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell’arco di un mese; o c. sono uccisi almeno 15 animali da reddito dopo che l’anno precedente erano già stati registrati danni causati da lupi. 3 Per valutare il danno di cui al capoverso 2 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una regione in cui, malgrado precedenti danni causati da lupi, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile. 4 In caso di danni a bovini o equini, il numero minimo di animali da reddito uccisi di cui al capoverso 2 può essere ridotto adeguatamente. 5 I danni verificatisi sul territorio di due o più Cantoni devono essere valutati in modo coordinato dai Cantoni interessati. 6 L’autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire altri danni ad animali da reddito. La sua validità deve essere limitata a un massimo di 60 giorni e a un perime- tro di abbattimento adeguato. Quest’ultimo corrisponde al perimetro dell’alpeggio, se al suo interno non può essere adottata alcuna misura di protezione ragionevol- mente esigibile.

L’UFAM elabora strategie di tutela delle specie animali di cui all’articolo 10 capo- verso 1, che definiscano segnatamente principi concernenti: f. la dissuasione, la cattura o, sempreché non già disciplinato agli articoli 4bis e 9bis, l’abbattimento, in particolare in base all’entità dei danni e dei pericoli, il perimetro delle misure nonché la consultazione preliminare dell’UFAM in caso di misure contro singoli orsi o linci;

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.

1° luglio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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