AS 2015 2299
Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità
Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi o gravosi durante la gravidanza e la maternità (Ordinanza sulla protezione della maternità)
Modifica del 23 giugno 2015
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’ordinanza del 20 marzo 20011 sulla protezione della maternità è modificata come segue:
Art. 12, rubrica e cpv. 3 Lavori sottoposti agli effetti di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 3 Dal momento in cui è constatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa occorre garantire che l’esposizione a radiazioni non ionizzanti non sia pregiudizie- vole alla madre o al bambino. I valori limite di cui all’allegato 1 devono essere in ogni caso rispettati.
Art. 13 cpv. 2 lett. a nonché 3 e 4
2 Sono considerati particolarmente pericolosi per la madre e per il bambino:
a. i lavori con sostanze o preparati pericolosi per la salute contrassegnati con almeno una delle seguenti indicazioni di pericolo (frasi H) secondo la ver- sione del regolamento (CE) n. 1272/20082 citata nell’allegato 2 numero 1 dell’ordinanza del 5 giugno 20153 sui prodotti chimici, come pure i lavori con oggetti che, in condizioni di impiego normali o ragionevolmente preve- dibili, rilasciano tali sostanze:
1. mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1A, 1B o 2 (H340,
3. tossicità per la riproduzione: categorie 1A, 1B o 2 oppure la categoria
aggiuntiva per gli effetti sulla lattazione o attraverso la lattazione
1 RS 822.111.52 2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. 3 RS 813.11
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4. tossicità specifica per organi bersaglio dopo una singola esposizione,
3 Sono considerati particolarmente pericolosi per la madre e per il bambino anche i lavori con sostanze o preparati pericolosi per la salute che, invece di essere contras- segnati con le frasi H di cui al capoverso 2 lettera a, sono contrassegnati con le frasi di rischio (frasi R) ai sensi dell’ordinanza del 18 maggio 20054 sui prodotti chimici. Le corrispondenze tra le frasi H e le frasi R sono stabilite all’allegato 2. 4 Al capoverso 2 lettera a si applicano le disposizioni transitorie dell’allegato 2 numero 4 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici.
II Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1 e 2 secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
23 giugno 2015 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann
4 RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857
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Allegato 1 (art. 12 cpv. 3)
Valori limite di esposizione a radiazioni non ionizzanti per le lavoratrici incinte
1. Valori limite in caso di esposizione a campi di frequenza unica
Valore limite per il valore efficace:
Frequenza Intensità del campo Intensità del campo Densità del flusso Durata elettrico E (V/m) magneti-co H (A/m) magneti-co B (T) d’apprezza- mento (minuti)
Campi statici 0 Hz
Settore a bassa frequenza 1–100 kHz 1–8 Hz 10 000 32 000 / f 2 40 000 / f 2 –* 8–25 Hz 10 000 4000 / f 5000 / f –* 0,025–0,8 kHz 250 / f 4/f 5/f –* 0,8–3 kHz 250 / f 5 6,25 –* 3–100 kHz 87 5 6,25 –*
Settore ad alta frequenza > 100 kHz 100–150 kHz 87 5 6,25 6 0,15–1 MHz 87 0,73 / f 0,92 / f 6 1–10 MHz 87 / f 0,73 / f 0,92 / f 6 10–400 MHz 28 0,073 0,092 6 400–2000 MHz 1,375 · f 0,0037 · f 0,0046 · f 6 2–10 GHz 61 0,16 0,20 6 10–300 GHz 61 0,16 0,20 68 / f 1.05 f: Frequenza espressa nell’unità di misura indicata nella prima colonna della tabella * È determinante il valore efficace più elevato; non può mai essere superato.
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2. Valori limite in caso di esposizione simultanea a campi di frequenza
diversa Il calcolo dei valori limite in caso di esposizione simultanea a campi di frequenza diversa si basa sulle linee guida della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (International Commission on Non-Ionizing Radia- tion Protection ICNIRP) per la limitazione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici variabili nel tempo e a campi elettromagnetici (fino a 300 GHz) («Guide- lines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and Electromagne- tic Fields (up to 300 GHz)5») (direttiva ICNIRP).
3. Valori limite in caso di esposizione a campi pulsati o con componenti
armoniche Il calcolo dei valori limite in caso di esposizione a campi pulsati o con componenti armoniche fino a una frequenza di 100 kHz si basa sulla dichiarazione dell’ICNIRP «Guidance on determining compliance of exposure to pulsed fields and complex nonsinusoidal waveforms below 100 kHz with ICNIRP Guidelines6». Per i campi ad alta frequenza fra 100 kHz e 300 GHz valgono i calcoli e le valutazioni secondo la direttiva ICNIRP.
5 Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, and
Electromagnetic Fields (up to 300 GHz). Health Physics 74 (4): pagg. 494–522; 1998; qui pag. 513. Il testo inglese delle linee guida può essere consultato all’indirizzo
6 Guidance on determining compliance of exposure to pulsed fields and complex
nonsinusoidal waveforms below 100 kHz with ICNIRP Guidelines. Health Physics 84 (3): pagg. 383‐387; 2003. Il testo inglese della dichiarazione può essere consultato all’indirizzo www.icnirp.de > publications > EMF
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Allegato 2 (art. 13 cpv. 3)
Corrispondenze tra frasi H e frasi R Frasi H Frasi R Classe di pericolo, categoria di Codice di indicazioni di Indicazione di pericolo Codice di pericolo pericolo e codice di categoria pericolo specifico di pericolo
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