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AS 2015 2323

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT (Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac)

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT (Sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac)

del 26 settembre 2014

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 marzo 20142, decreta:

Art. 1 1 Lo scambio di note del 14 agosto 20133 tra la Svizzera e l’Unione europea concer- nente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT è appro- vato. 2 Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all’articolo 4 paragrafo 3 dell’Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.

Art. 2 La modifica della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri e della legge del 26 giugno 19986 sull’asilo è adottata nella versione qui annessa.

2013-1941 2323

Recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013. DF RU 2015

Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3

2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle modifiche di cui

all’allegato.

Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il

15 gennaio 20157. 2 Conformemente all’articolo 3 capoverso 2, le modifiche di cui all’allegato entrano in vigore il 20 luglio 2015.

12 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 FF 2014 6359

Recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013. DF RU 2015

Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri

5 I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere

trasmessi a: a. uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino; b. organizzazioni internazionali; c. soggetti di diritto privato.

1 I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che: a. entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino; b. non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l’intero periodo tra il fermo e l’allontanamento.

2 Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti:

a. il luogo e la data del fermo in Svizzera; b. il sesso della persona fermata; c. la data del rilevamento delle impronte digitali; d. il numero d’identificazione svizzero delle impronte digitali; e. la data della trasmissione dei dati all’unità centrale; f. il codice d’identificazione dell’operatore. 3 I dati rilevati secondo i capoversi 1 e 2 sono trasmessi all’unità centrale entro 72 ore dal fermo. Se l’interessato è incarcerato per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.

8 RS 142.20

Recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013. DF RU 2015

4 Se lo stato delle dita dell’interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rile- vamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all’unità cen- trale entro 48 ore dopo che il motivo dell’impedimento sia cessato.

5 Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un

termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema. 6 I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato Dublino. 7 I dati rilevati in base ai capoversi 1, 2 e 6 sono trasmessi alla SEM, che li inoltra all’unità centrale. 8 I dati di cui ai capoversi 1 e 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell’unità centrale e distrutti automaticamente 18 mesi dopo il rilevamento delle impronte digitali. La SEM chiede senza indugio all’unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero: a. ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera; b. ha lasciato il territorio degli Stati Dublino; c. ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino. 9 Le procedure di cui ai capoversi 1–8 sono rette dagli articoli 102b, 102c e 102e

2. Legge del 26 giugno 199810 sull’asilo

2 La SEM trasmette i seguenti dati all’unità centrale entro 72 ore dalla presentazione della domanda: a. il luogo e la data della presentazione della domanda in Svizzera; b. il sesso della persona richiedente; c. le impronte digitali rilevate conformemente all’articolo 99 capoverso 1; d. la data del rilevamento delle impronte digitali; e. il numero d’identificazione svizzero delle impronte digitali;

9 RS 142.31 10 RS 142.31

Recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013. DF RU 2015

f. la data della trasmissione dei dati all’unità centrale; g. il codice d’identificazione dell’operatore. 2bis Se lo stato delle dita dell’interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all’unità centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rile- vamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all’unità cen- trale entro 48 ore dopo che il motivo dell’impedimento sia cessato. 2ter Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema. 2quater La SEM trasmette parimenti i seguenti dati all’unità centrale:

a. se il richiedente è preso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 604/201311, la data dell’arrivo in Svizzera; b. se il richiedente è ripreso in carico conformemente al regolamento (UE) n. 604/2013, la data dell’arrivo in Svizzera; c. se vi è la prova che un richiedente di cui la Svizzera è tenuta a trattare la domanda d’asilo in virtù del regolamento (UE) n. 604/2013 ha lasciato per almeno tre mesi il territorio degli Stati Dublino, la data della partenza; d. se l’allontanamento è eseguito con successo, la data dell’espulsione o della partenza del richiedente dal territorio degli Stati Dublino; e. se in virtù della clausola di sovranità del regolamento (UE) n. 604/2013 la Svizzera diventa volontariamente lo Stato Dublino competente per l’esame della domanda, la data di tale decisione. 3 I dati trasmessi sono registrati nella banca dati Eurodac e confrontati automatica- mente con i dati che già vi si trovano. Il risultato del confronto è comunicato alla SEM.

Art. 102ater Verifica delle impronte digitali Eurodac 1 Un esperto in dattiloscopia controlla le impronte digitali in caso di risultato posi- tivo della consultazione Eurodac. 2 La SEM definisce le qualifiche di cui deve disporre l’esperto in dattiloscopia.

11 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro compe- tente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Sta- ti membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

Recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013. DF RU 2015

5 I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere

trasmessi a: a. uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino; b. organizzazioni internazionali; c. soggetti di diritto privato.

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce l'agenzia IT (Sviluppo dell'acquis di Dublino/Eurodac) | Lexipedia | Lexipedia