AS 2015 2749
Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen
Ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE)
Modifica del 12 agosto 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 agosto 20091 sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen è modificata come segue:
1 La presente ordinanza disciplina le modalità della cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen alle frontiere esterne dello spazio Schengen ai sensi dei seguenti regolamenti: a. regolamento (CE) n. 2007/20042 (regolamento FRONTEX); b. regolamento (CE) n. 863/20073 (regolamento RABIT); c. regolamento (UE) n. 1052/20134 (regolamento EUROSUR). 1bis Essa disciplina inoltre l’impiego di consulenti in materia di documenti.
1 RS 631.062 2 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea, GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 656/2014, GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93.
3 Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati, versione della GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30. 4 Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), versione della GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11.
2015-1969 2749
Cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen RU 2015 in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. O
Art. 3 cpv. 1, parte introduttiva e lett. d 1 Il Cgcf è competente per la collaborazione con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (FRONTEX) e per la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla base del regolamento EUROSUR5. In particolare esso: d. è competente per l’istituzione e la gestione del centro nazionale di coordi- namento ai sensi dell’articolo 5 del regolamento EUROSUR.
II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015.
12 agosto 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 Vedi nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1 lett. c.
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Allegato 1 (art. 2 lett. c)
Accordi di associazione alla normativa di Schengen
Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono: a. l’Accordo del 26 ottobre 20046 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; b. l’Accordo del 26 ottobre 20047 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi; c. la Convenzione del 22 settembre 20118 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confede- razione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen; d. l’Accordo del 17 dicembre 20049 tra la Confederazione Svizzera, la Repub- blica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presen- tata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia; e. l’Accordo del 28 aprile 200510 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea; f. il Protocollo del 28 febbraio 200811 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
6 RS 0.362.31 7 RS 0.362.1 8 RS 0.362.11 9 RS 0.362.32 10 RS 0.362.33 11 RS 0.362.311
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