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AS 2015 343

Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 20041 2 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 20093 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

Modificati da:

Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010 (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35) Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone4

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2015

Testo originale La Commissione Europea ha adottato il presente regolamento:

Art. 1 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1. l’allegato VIII è così modificato:

a) nella parte 1, la voce «Portogallo» è sostituita dalla seguente:

«Portogallo Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro è pari o superiore a 21 anni civili ma i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni, e il calcolo è effettuato a norma degli arti- coli 32 e 33 del decreto legge n. 187/2007, del 10 maggio 2007.»;

1 RS 0.831.109.268.1 2 Il presente testo comprende le mod. secondo la decisione n. 1/2014 del 28 nov. 2014 (RU 2015 333) del Comitato misto Svizzera–UE. Trattasi di una pubblicazione di diritto comunitario a titolo informativo, non vincolante per la Svizzera. 3 RS 0.831.109.268.11 4 RS 0.142.112.681

2014-3100 343

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Regolamento (UE) n. 1244/2010 RU 2015

b) nella parte 2, dopo la voce «Polonia» è aggiunta la seguente voce:

«Portogallo Pensioni complementari erogate a norma del decreto legge n. 26/2008 del 22 feb- braio 2008 (sistema pubblico a capitalizzazione).»;

2. nell’allegato IX, parte I, la voce «Paesi Bassi» è così modificata:

a) «la legge del 18 febbraio 1966 relativa all’assicurazione invalidità per i lavo- ratori subordinati, quale modificata (WAO)» è sostituita da «la legge relativa all’assicurazione contro l’invalidità del 18 febbraio 1966, quale modificata (WAO)»; b) «la legge del 24 aprile 1997 relativa all’assicurazione invalidità per i lavora- tori autonomi, quale modificata (WAZ)» è sostituita da «la legge sulle pre- stazioni di inabilità al lavoro dei lavoratori autonomi del 24 aprile 1997, quale modificata (WAZ)»; c) «la legge del 21 dicembre 1995 relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico (ANW)» è sostituita da «la legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico del 21 dicembre 1995 (ANW)»; d) «la legge del 10 novembre 2005 relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità di lavoro (WIA)» è sostituita da «la legge relativa al lavoro e al reddito secondo la capacità lavorativa del 10 novembre 2005 (WIA)».

Art. 2 Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1. l’allegato 1 è così modificato:

a) alla voce «Belgio – Paesi Bassi», la lettera «a)» è soppressa; b) la voce «Germania – Paesi Bassi» è soppressa; c) la voce «Paesi Bassi – Portogallo» è soppressa; d) la voce «Danimarca – Lussemburgo» è soppressa; 2. nell’allegato 2, all’interno del sottotitolo, i termini «agli articoli 31 e 41» sono sostituiti dai termini «all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 41, paragrafo 1».

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