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AS 2015 353

Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 20041 2 recante modifica del relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 20093 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004

Modificati da:

Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012 (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45) Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone4

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2015

Testo originale La Commissione europea ha adottato il presente regolamento:

Art. 1 Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:

1. L’allegato VI è così modificato:

a) dopo la voce «Lettonia» sono aggiunte le seguenti voci:

«Ungheria A decorrere dal 1° gennaio 2012, conformemente alle disposizioni della legge CXCI del 2011 sulle prestazioni per le persone con capacità di lavoro modificata e alla modifica di alcune altre leggi: a) prestazioni di riabilitazione; b) prestazioni di invalidità.

1 RS 0.831.109.268.1 2 Il presente testo comprende le mod. secondo la decisione n. 1/2014 del 28 nov. 2014 (RU 2015 333) del Comitato misto Svizzera–UE. Trattasi di una pubblicazione di diritto co- munitario a titolo informativo, non vincolante per la Svizzera. 3 RS 0.831.109.268.11 4 RS 0.142.112.681

2014-3102 353

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Regolamento (UE) n. 1224/2012 RU 2015

Slovacchia Pensioni di invalidità per coloro che siano divenuti invalidi come figlio a carico o durante studi di dottorato a tempo pieno in età inferiore a 26 anni e che si considera sempre abbiano maturato il periodo richiesto di assicurazione (art. 70 par. 2, art. 72 par. 3 e art. 73 par. 3 e 4 della legge n. 461/2003 sull’assicurazione sociale, come modificata).»; b) Alla voce «Svezia», «(legge 1962:381, modificata dalla legge 2001:489)» è sostituito da «(capo 34 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»; c) La voce «Regno Unito» è sostituita dalla seguente:

«Regno Unito

Indennità di integrazione salariale e di sostegno a) Gran Bretagna Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007; b) Irlanda del Nord Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.»

2. L’allegato VIII è così modificato:

a) Nella parte 1, la voce «Austria» è così modificata: i) il punto «c)» è sostituito dal seguente: «c) Tutte le domande di pensione di reversibilità basate su un fondo pensioni a titolo della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, ad eccezione dei casi di cui alla parte 2.»; ii) è aggiunto il seguente nuovo punto «g)»: «g) Tutte le domande di prestazioni a norma della legge sull’assicurazione sociale dei notai del 3 febbraio 1972 – NVG 1972.»;

b) Nella parte 1, la voce «Svezia» è sostituita dalla seguente:

«Svezia a) Le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di vecchiaia [capo 66 e 67 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)]; b) Le domande di pensione di garanzia sotto forma di pensioni di reversibilità [capo 81 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»;

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Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Regolamento (UE) n. 1224/2012 RU 2015

c) Nella parte 2, dopo la voce «Bulgaria» è aggiunta la seguente voce:

«Danimarca a) Pensioni integrative; b) Prestazioni in caso di decesso (maturate in base ai contributi all’Arbejds- markedets Tillægspension relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 2002); c) Prestazioni in caso di morte (maturate in base ai contributi all’Arbejds- markedets Tillægspension relativi al periodo successivo al 1° gennaio 2002) di cui alla legge consolidata sulla pensione supplementare per i lavoratori (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.»;

d) Nella parte 2, la voce «Svezia» è sostituita dalla seguente:

«Svezia Pensioni basate sul reddito e pensioni a premio [capi 62 e 64 del codice dell’assi- curazione sociale (2010:110)].»

3. L’allegato IX è così modificato:

a) Nella parte I, alla sezione «Svezia», «(legge 1962:381)» è sostituito da «[capo 34 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»; b) Nella parte II, alla voce «Slovacchia», il punto b) è eliminato; c) Nella parte II, la voce «Svezia» è sostituita dalla seguente:

«Svezia Indennità di malattia e indennità di attività sotto forma di indennità di garanzia [capo 35 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)]. Pensione di reversibilità calcolata in base ai periodi di versamento dei contributi [capo 84 del codice dell’assicurazione sociale (2010:110)].»

Art. 2 Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:

1. All’allegato I, alla voce «Spagna-Portogallo», il punto a) è soppresso,

2. L’allegato 3 è così modificato:

a) le voci «Italia» e «Malta» sono soppresse; b) dopo la voce «Spagna» è aggiunta la nuova voce «Cipro»;

3. All’allegato 5, dopo la voce «Repubblica Ceca» è aggiunta la nuova voce

«Danimarca».

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