AS 2015 3627
Accordo del 4 luglio 2009 tra il Consiglio federale svizzero e il Regno dell'Arabia Saudita concernente il traffico aereo di linea
Accordo del 4 luglio 2009 tra il Consiglio federale svizzero e il Regno dell’Arabia Saudita concernente il traffico aereo di linea
RS 0.748.127.191.49; RU 2015 699
Modifica dell’allegato Conclusa il 18 novembre 2014 Entrata in vigore il 18 novembre 2014
Traduzione1
Allegato
Tavola delle linee
Sezione I: Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:
Punti di partenza Punti di scalo intermedio Punti nel Regno dell’Arabia Punti oltre Saudita
Punti in Svizzera Tutti i punti* Tutti i punti Tutti i punti*
Sezione II: Linee sulle quali le imprese designate dal Regno dell’Arabia Saudita possono eserci- tare servizi aerei:
Punti di partenza Punti di scalo intermedio Punti in Svizzera Punti oltre
Punti nel Regno Tutti i punti* Tutti i punti Tutti i punti* dell’Arabia Saudita
* Per le Sezioni I e II: L’esercizio di diritti di traffico in 5a libertà verso punti di scalo intermedio e punti oltre è oggetto di una convenzione speciale fra le autorità aeronautiche delle due Parti. Le imprese designate di ogni Parte possono esercitare i propri diritti stop-over in ogni punto nel territorio dell’altra Parte.
1 Dal testo originale inglese.
2015-1796 3627
Traffico aereo di linea. Acc. con l’Arabia Saudita RU 2015
Note: 1. I punti di scalo intermedio e i punti oltre possono, a discrezione delle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi, a condizio- ne che ciascun servizio inizi o termini nel territorio della Parte che ha designato l’impresa. 2. Le imprese designate delle due Parti sono autorizzate a collegare e a far terminare tutte le linee convenute tra i punti nel territorio dell’altra Parte (coterminalisation), conformemente alle disposizioni dell’altra Parte e a condizione che non siano eserci- tati diritti di volo (cabotaggio) tra tali punti.