AS 2015 3697
Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici
Ordinanza sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Ordinanza sulla protezione degli stemmi, OPSt)
del 2 settembre 2015
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 giugno 20131 sulla protezione degli stemmi (LPSt), ordina:
Art. 1 Competenza L’esecuzione dei compiti amministrativi risultanti dalla LPSt e dalla presente ordi- nanza spetta all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), qualora non sia di competenza di altri enti.
Art. 2 Lingue delle istanze inviate all’IPI 1 Le istanze inviate all’IPI devono essere depositate in una lingua ufficiale della Confederazione. 2 L’IPI può chiedere che i documenti probatori che non sono inoltrati in una lingua ufficiale siano tradotti e che sia attestata l’esattezza della traduzione.
Art. 3 Uso dello stemma della Svizzera Gli enti pubblici autorizzati come pure le organizzazioni e le imprese nel cui logo figura lo stemma della Confederazione Svizzera e che adempiono compiti pubblici in quanto unità rese autonome possono usare il logo anche per contrassegnare pre- stazioni commerciali fornite nel quadro delle basi legali determinanti.
Art. 4 Altri emblemi della Confederazione Sono considerati altri emblemi della Confederazione ai sensi dell’articolo 4 LPSt: a. le marcature di cui all’allegato 6 numeri 1.1–1.3 dell’ordinanza del 15 feb- braio 20062 sugli strumenti di misurazione (OStrM) e le marcature e i bolli di verificazione definiti dall’Istituto federale di metrologia sulla base dell’allegato 5 numero 2.2 e dell’allegato 7 numero 1.2 OStrM;
RS 232.211
2015-1958 3697
O sulla protezione degli stemmi RU 2015
b. i contrassegni delle quattro classi di precisione per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico definiti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla base dell’articolo 33 OStrM; c. i marchi di garanzia secondo l’allegato II numero 1 dell’ordinanza dell’8 maggio 19343 sul controllo dei metalli preziosi; d. le sigle di accreditamento secondo l’allegato 4 dell’ordinanza del 17 giugno
19964 sull’accreditamento e sulla designazione.
Art. 5 Contenuto dell’elenco dei segni pubblici protetti
1 L’elenco dei segni pubblici protetti comprende per ogni segno registrato:
a. la riproduzione del segno, eventualmente completata con indicazioni delle proporzioni degli elementi del segno; se si tratta di uno stemma, l’elenco può contenere, al posto della riproduzione del segno, la blasonatura, se del caso accompagnata da una riproduzione a titolo d’esempio del segno; b. la denominazione e l’indirizzo dell’autorità competente dell’ente pubblico al quale appartiene il segno; e c. la specifica se si tratta di uno stemma, una bandiera, un contrassegno uffi- ciale di controllo o di garanzia oppure di quale altro segno pubblico si tratta. 2 Oltre alle indicazioni di cui al capoverso 1, l’elenco comprende se del caso per ogni segno registrato: a. la lista di tutti gli elementi del segno, la definizione dei colori del segno e la descrizione della posizione degli elementi; b. il riferimento all’atto normativo che regola il segno; c. il numero di registrazione dei segni depositati da un ente pubblico come marchio collettivo o di garanzia.
Art. 6 Informazioni sul contenuto dell’elenco L’IPI fornisce informazioni sul contenuto dell’elenco.
Art. 7 Intervento dell’Amministrazione federale delle dogane L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è abilitata a intervenire in caso di introduzione sul territorio doganale o all’asportazione da esso di merce munita illecitamente di un segno pubblico protetto in Svizzera o all’estero incluso l’imma- gazzinamento di simili merci in un deposito doganale o in un deposito franco doga- nale.
3 RS 941.311 4 RS 946.512
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Art. 8 Domanda d’intervento all’AFD
1 Può presentare una domanda d’intervento chi è legittimato in virtù degli arti-
coli 20, 21 o 22 LPSt.
2 Le domande devono essere presentate alla Direzione generale delle dogane.
3 La Direzione generale delle dogane decide in merito alla domanda entro 40 giorni dalla ricezione della documentazione completa. 4 La domanda rimane valida per due anni qualora non sia stata posta per una durata di validità più breve. Può essere rinnovata.
Art. 9 Ulteriori disposizioni applicabili all’intervento dell’AFD All’intervento dell’AFD sono inoltre applicabili gli articoli 56–57 dell’ordinanza del 23 dicembre 19925 sulla protezione dei marchi.
Art. 10 Disposizione transitoria I termini fissati dall’IPI prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza e che sono in corso il giorno dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano immu- tati.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
2 settembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RS 232.111
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