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AS 2015 3833

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra

Traduzione1

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra

Adottati a Kampala il 10 giugno 20102 Approvati dall’Assemblea federale il 20 marzo 20153 Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 10 settembre 2015 Entrati in vigore per la Svizzera il 10 settembre 2016

La Conferenza di revisione, visto l’articolo 123 paragrafo 1 dello Statuto di Roma della Corte penale internazio- nale del 17 luglio 19984 (Statuto), che prevede che sette anni dopo l’entrata in vigore dello Statuto il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convo- chi una Conferenza di revisione per esaminare ogni emendamento allo Statuto, visto l’articolo 121 paragrafo 5 dello Statuto, che stipula che un emendamento agli articoli 5, 6, 7 e 8 dello Statuto entri in vigore nei confronti degli Stati Parte che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accetta- zione e che la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento se tale reato è stato commesso da cittadini di uno Stato Parte che non ha accettato l’emendamento o sul territorio dello stesso, e confermando che per ciò che concerne tale emendamento resta inteso che lo stesso principio che trova appli- cazione per uno Stato Parte che non ha accettato l’emendamento trova applicazione anche per gli Stati non Parte dello Statuto, confermando che, alla luce dell’articolo 40 paragrafo 5 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 19695, gli Stati che divengono parte dello Statu- to a posteriori avranno il diritto di decidere se accettare o meno l’emendamento enunciato nella presente risoluzione al momento della loro ratifica, accettazione o approvazione o al momento della loro adesione allo Statuto, visto che all’articolo 9 sugli elementi dei crimini lo Statuto prevede che tali elementi siano di ausilio alla Corte nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni relative ai crimini che rientrano nella sua competenza, tenendo debitamente conto del fatto che i crimini che consistono nell’utilizzare veleno o armi velenose; nell’utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi; e nell’utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiet- tili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perfo- rati ad intaglio, rientrano già nella competenza della Corte in virtù dell’articolo 8

RS 0.312.12

1 Dal testo originale francese (RO 2015 3833).

2 Risoluzione RC/Res.5; cfr. notifica del depositario C.N.533.2010.TREATIES-6 in data 29 novembre 2010, disponibile al seguente indirizzo: http://treaties.un.org. 3 RU 2015 3823 4 RS 0.312.1 5 RS 0.111

2013-3081 3833

Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra. RU 2015 Emendamenti

paragrafo 2 lettera b) in quanto gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nei conflitti armati internazionali, considerando gli elementi dei crimini pertinenti tra gli Elementi dei crimini già adottati dall’Assemblea degli Stati Parte il 9 settembre 2000, considerando che l’interpretazione e l’applicazione degli elementi dei crimini perti- nenti menzionati possono essere d’ausilio anche nel contesto di conflitti armati che non abbiano carattere internazionale, tra l’altro perché precisano che il comporta- mento ha avuto luogo nel quadro di un conflitto armato ed era in relazione con quest’ultimo, confermando in tal modo l’esclusione della competenza della Corte nei confronti di situazioni di mantenimento dell’ordine pubblico, considerando che i crimini menzionati all’articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xiii) (utilizzare veleno o armi velenose) e all’articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xiv) (utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi) costituiscono gravi violazioni delle leggi e degli usi applica- bili nei conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, conforme- mente al diritto consuetudinario internazionale, considerando che il crimine menzionato all’articolo 8 paragrafo 2 lettera e) cifra xv) (utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano) costituisce altresì una grave violazione delle leggi e degli usi applica- bili nei conflitti armati che non presentano un carattere internazionale, ed essendo inteso che l’atto costituisce un crimine esclusivamente quando l’autore utilizza i proiettili in oggetto per aggravare inutilmente le sofferenze o le ferite inflitte alle persone obiettivo di tali proiettili, conformemente al diritto consuetudinario interna- zionale, 1. decide di adottare l’emendamento all’articolo 8 paragrafo 2 lettera e) dello Sta- tuto di Roma della Corte penale internazionale che figura nell’allegato I alla presen- te risoluzione, che è sottoposto a ratifica o accettazione e che entrerà in vigore conformemente all’articolo 121 paragrafo 5 dello Statuto; 2. decide di adottare gli elementi pertinenti contenuti nell’allegato II alla presente risoluzione e che devono essere aggiunti agli Elementi dei crimini.6

6 L’allegato II non viene pubblicato nella RU. Il testo è disponibile nelle sue lingue originali su www.icc-cpi.int > Français > Assemblée des Etats Parties > Résolutions >

Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra. RU 2015 Emendamenti

Allegato I

Emendamento all’articolo 8

Le seguenti cifre sono aggiunte al paragrafo 2 lettera e) dell’articolo 8:

«xiii) utilizzare veleno o armi velenose; xiv) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi; xv) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all’interno del corpo umano, quali i proiettili con l’involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad in taglio.»

Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi ai crimini di guerra. RU 2015 Emendamenti

Campo di applicazione il 10 settembre 2015 Stati parte Ratifica Entrata in vigore

Andorra 26 settembre 2013 26 settembre 2014 Austria 17 luglio 2014 17 luglio 2015 Belgio 26 novembre 2013 26 novembre 2014 Botswana 4 giugno 2013 4 giugno 2014 Ceca, Repubblica* 12 marzo 2015 12 marzo 2016 Cipro 25 settembre 2013 25 settembre 2014 Costa Rica 5 febbraio 2015 5 febbraio 2016 Croazia 20 dicembre 2013 20 dicembre 2014 Estonia 27 marzo 2013 27 marzo 2014 Germania 3 giugno 2013 3 giugno 2014 Lettonia 25 settembre 2014 25 settembre 2015 Liechtenstein 8 maggio 2012 8 maggio 2013 Lussemburgo 15 gennaio 2013 15 gennaio 2014 Malta 30 gennaio 2015 30 gennaio 2016 Mauritius 5 settembre 2013 5 settembre 2014 Norvegia 10 giugno 2013 10 giugno 2014 Polonia 25 settembre 2014 25 settembre 2015 Samoa 25 settembre 2012 25 settembre 2013 San Marino 26 settembre 2011 26 settembre 2012 Slovacchia 28 aprile 2014 28 aprile 2015 Slovenia 25 settembre 2013 25 settembre 2014 Spagna 25 settembre 2014 25 settembre 2015 Svizzera 10 settembre 2015 10 settembre 2016 Trinidad e Tobago 13 novembre 2012 13 novembre 2013 Uruguay 26 settembre 2013 26 settembre 2014 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito Internet delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati in- ternazionali, 3003 Berna.