AS 2015 3977
Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)
Modifica del 26 settembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 20131, decreta:
I La legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:
Titolo Legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb)
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1, rubrica, nonché frase introduttiva e lett. c Oggetto La presente legge disciplina la pubblicazione da parte della Cancelleria federale: c. di altri testi connessi con la legislazione.
Inserire prima del titolo della sezione 2
Art. 1a Pubblicazione in linea 1 La pubblicazione secondo la presente legge avviene in modo centralizzato per il tramite di una piattaforma in linea pubblicamente accessibile (piattaforma di pubbli- cazione). 2 In linea di massima la pubblicazione avviene anche in una forma leggibile elettro- nicamente e che consente inoltre di richiamare tutte le versioni precedenti. Il Consi- glio federale determina le eccezioni.
2013-1221 3977
L sulle pubblicazioni ufficiali RU 2015
Art. 3, rubrica (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. 1 e 3 1 Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:
a. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum obbliga- torio secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. o a referendum facol- tativo secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.; b. gli altri trattati e risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne. 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni con durata di validità non superiore ai sei mesi nonché quelli di portata limitata non sono pubblicati nella RU.
Art. 4, rubrica e lett. c Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali Nella RU sono pubblicati: c. i trattati intercantonali che la Confederazione ha dichiarato di obbligatorietà generale (art. 48a Cost.).
Art. 5 Pubblicazione mediante rimando 1 I testi di cui agli articoli 2–4 che per il loro carattere speciale non si prestano alla pubblicazione nella RU, vi sono menzionati soltanto con il titolo e con un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se: a. concernono solo una cerchia ristretta di persone; b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti; c. devono essere pubblicati in un formato che non si presta alla pubblicazione nella RU; o d. una legge federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale ne ordina la pub- blicazione al di fuori della RU. 2 I testi di cui agli articoli 2–4 pubblicati in un altro organo di pubblicazione accessibile gratuitamente in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti.
3 Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.
Art. 6 Eccezioni all’obbligo di pubblicazione
1 Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i
trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salva- guardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi internazionali. 2 Se i testi di cui al capoverso 1 prevedono obblighi individuali, sono vincolate soltanto le persone alle quali sono rese note le disposizioni corrispondenti.
L sulle pubblicazioni ufficiali RU 2015
Art. 7 Pubblicazione ordinaria, urgente e straordinaria 1 I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore. 2 I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d’entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l’entrata in vigore. 3 Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell’entrata in vigore (pubblicazione urgente) se ciò è indispensabile per assicurarne l’efficacia. 4 Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).
Art. 9 Abrogato
Art. 10 cpv. 1 e 3 1 La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell’autorità competente: a. in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell’Assemblea fede- rale: sotto la propria responsabilità; b. in trattati e risoluzioni internazionali: d’intesa con le parti contraenti. 3 D’intesa con la Commissione di redazione dell’Assemblea federale, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti in atti normativi dell’Assemblea federale al momento della pubblicazione.
Art. 11 Contenuto La RS è un repertorio consolidato, ordinato per materie e costantemente aggiornato: a. dei testi pubblicati nella RU, ad eccezione dei decreti federali che non con- tengono norme di diritto e concernenti l’approvazione di trattati o risoluzioni internazionali; e b. delle costituzioni cantonali.
Art. 13 cpv. 1 lett. b, c e fbis, nonché 2
1 Nel Foglio federale sono pubblicati:
b. i rapporti e i progetti delle commissioni dell’Assemblea federale per atti normativi dell’Assemblea federale e i relativi pareri del Consiglio federale; c. Abrogata fbis. le istruzioni del Consiglio federale;
2 Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:
L sulle pubblicazioni ufficiali RU 2015
a. rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale, delle commis- sioni dell’Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione la cui pubblicazione non sia prescritta dal capoverso 1; b. decisioni e comunicazioni del Consiglio federale; c. decisioni, istruzioni e comunicazioni dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati com- piti amministrativi, ma che non fanno parte dell’Amministrazione federale.
Titolo prima dell’art. 13a Sezione 4a: Ulteriori testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione
1 Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:
a. i testi integrali pubblicati mediante rimando di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3; b. i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conosci- tive ai sensi della legge del 18 marzo 20053 sulla consultazione; c. le versioni previgenti dei testi del diritto federale; d. le traduzioni di pubblicazioni ufficiali, in particolare in romancio e in inglese. 2 Il Consiglio federale può prevedere che sulla piattaforma di pubblicazione siano pubblicati altri testi connessi con la legislazione.
Art. 14, rubrica, cpv. 2, frase introduttiva, nonché 4‒6 Lingue dei testi pubblicati 2 Il Consiglio federale può decidere che i testi pubblicati mediante rimando di cui all’articolo 13a capoverso 1 lettera a e altri testi di cui all’articolo 13a capoverso 2 non siano pubblicati in ognuna delle tre lingue ufficiali o non siano pubblicati in nessuna di esse, sempre che: 4 La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione4. 5 La pubblicazione di testi in romancio è retta dall’articolo 11 della legge del 5 ottobre 20075 sulle lingue. 6 I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione di particolare importanza o di interesse internazionale possono essere pubblicati in altre lingue, in particolare in inglese.
3 RS 172.061
4 RS 172.061 e 172.061.1
5 RS 441.1
L sulle pubblicazioni ufficiali RU 2015
Art. 14a Atti normativi dell’Assemblea federale 1 La Cancelleria federale pubblica, nel FF e nella RU, gli atti normativi dell’Assem- blea federale nelle tre lingue ufficiali, nella versione definitiva adottata dai due Consigli. 2 È abilitata unicamente ad aggiungervi le informazioni relative al termine di refe- rendum, alla scadenza del termine di referendum e all’entrata in vigore, a completare i rinvii alla RU, al FF e alla RS, nonché ad adeguare la presentazione.
Art. 15 Versione determinante 1 Per gli atti normativi della Confederazione, per i trattati tra la Confederazione e i Cantoni nonché per i trattati intercantonali (art. 2 e 4) è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo viene pubblicato mediante rimando, è determinante la versione a cui si rimanda.
2 È determinante la versione pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione.
3 La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.
Art. 16 Versione stampata 1 I testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione possono essere ottenuti in for- ma stampata. 2 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni produrre e distribuire in forma stampata edizioni periodiche dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione. 3 Definisce la quantità minima di esemplari da produrre in forma stampata dei testi pubblicati nella RU e nel FF, nonché le sedi del loro deposito.
Art. 16a Sicurezza dei dati Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei testi pubblicati sulla piattaforma di pubblicazione nonché il perfetto funzionamento della stessa; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.
Art. 16b Protezione dei dati
1 Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali;
possono in particolare contenere anche dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 19926 sulla prote- zione dei dati, sempre che questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge federale.
6 RS 235.1
L sulle pubblicazioni ufficiali RU 2015
2 I testi contenenti dati personali degni di particolare protezione non devono rima- nere pubblicamente accessibili in linea o contenere più informazioni di quanto sia giustificato dal loro scopo. 3 Il Consiglio federale stabilisce le altre misure necessarie per assicurare la prote- zione dei dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della pubblica- zione in linea; a tal fine tiene conto dello stato della tecnica.
Art. 17 Abrogato
Art. 18 Consultazione Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare: a. i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RU (art. 7 cpv. 4).
Art. 19 Emolumenti
1 La consultazione della piattaforma di pubblicazione e la consultazione secondo
l’articolo 18 sono gratuite. 2 Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura dei testi stampati e dei dati elettronici secondo la presente legge.
Inserire prima del titolo della sezione 6
Art. 19a Terzi offerenti Il Consiglio federale può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.
Inserire dopo il titolo della sezione 6
Art. 19b Esecuzione
1 La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.
2 Svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto la competenza non spetti ad altre unità amministrative.
L sulle pubblicazioni ufficiali RU 2015
II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
Coordinamento con la modifica del 26 settembre 2014 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla consultazione Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 26 settembre 20147 della legge sulla consultazione8 o la presente legge, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposi- zioni qui appresso avranno il seguente tenore:
1 Sulla piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:
b. i documenti relativi alle procedure di consultazione ai sensi della legge del 18 marzo 20059 sulla consultazione;
Art. 14 cpv. 4 4 La traduzione dei documenti relativi alle procedure di consultazione è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione10.
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il presidente: Hannes Germann Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
7 FF 2014 6249 8 RS 172.061 9 RS 172.061
10 RS 172.061 e 172.061.1
L sulle pubblicazioni ufficiali RU 2015
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
15 gennaio 2015.11 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.
3 Gli articoli 1a capoverso 2, 5 capoverso 1 frase introduttiva, 13a capoverso 1
lettera a e 14 capoverso 2 frase introduttiva, entreranno in vigore in un secondo tempo.
7 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
11 FF 2014 6237
L sulle pubblicazioni ufficiali RU 2015
Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 21 marzo 199712 sull’organizzazione del Governo
e dell’Amministrazione
2 Riferisce annualmente all’Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati non pubblicati in virtù dell’articolo 6 della legge del 18 giugno 200413 sulle pubblicazioni ufficiali.
2. Legge federale del 28 settembre 195614 concernente il conferimento
del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro
Art. 14 cpv. 1
1 Le decisioni che conferiscono il carattere obbligatorio generale e le
disposizioni che ne sono oggetto devono essere pubblicate nelle lingue ufficiali delle regioni interessate. Le decisioni della Confederazione sono pubblicate nel Foglio federale e quelle dei Cantoni nei rispettivi Fogli ufficiali; le une e le altre devono essere menzionate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.
3. Procedura penale militare del 23 marzo 197915
4bis Se non può essere debitamente notificata, la decisione di desistenza è da conside- rarsi tale anche senza pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confedera- zione o dal Cantone se: a. il luogo di dimora del destinatario è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche; b. una notificazione è impossibile o comporta complicazioni straordinarie;
12 RS 172.010 13 RS 170.512 14 RS 221.215.311 15 RS 322.1
L sulle pubblicazioni ufficiali RU 2015
c. il destinatario o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all’estero non hanno designato un recapito in Svizzera.
Art. 125a Pubblicazione 1 La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se: a. il luogo di dimora dell’accusato è ignoto e non può essere individuato nem- meno con debite, ragionevoli ricerche; b. una notificazione è impossibile o comporta complicazioni straordinarie; c. l’accusato o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all’estero non hanno designato un recapito in Svizzera.
2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.
Art. 154 cpv. 3 3 Alla pubblicazione della sentenza si applica l’articolo 125a. È pubblicato soltanto il dispositivo.
4. Legge del 13 dicembre 200216 sulla formazione professionale
Art. 19 cpv. 4 Abrogato
5. Legge del 5 ottobre 200717 sulle lingue
Art. 10 cpv. 1 1 I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 200418 sulle pubbli- cazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.
16 RS 412.10 17 RS 441.1 18 RS 170.512
L sulle pubblicazioni ufficiali RU 2015
6. Legge federale del 24 marzo 200619 sulla radiotelevisione
Art. 8 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1 La SSR e le emittenti con una concessione secondo l’articolo 38 capoverso 1
lettera a o l’articolo 43 capoverso 1 lettera a devono: b. informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che vanno divulgati tramite pubblicazione urgente secondo l’articolo 7 capoverso 3 della legge del 18 giugno 200420 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) o tra- mite pubblicazione straordinaria secondo l’articolo 7 capoverso 4 LPubb.
19 RS 784.40 20 RS 170.512
L sulle pubblicazioni ufficiali RU 2015