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AS 2015 4065

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Modifica del 14 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 gennaio 20051 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1689 (2006),

1753 (2007), 1903 (2009), 2128 (2013) e 2237 (2015)3 del Consiglio di sicurezza

delle Nazioni Unite,

Art. 2, 3 e 6 Abrogati

Art. 7 cpv. 1, 2 e 4 1 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui all’articolo 1. Conformemente alla risoluzione 1903 (2009) essa notifica in via preliminare al Comitato competente del Consiglio di sicurezza dell’ONU la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettere b e c.

2 e 4 Abrogati

Art. 8 Dichiarazioni obbligatorie La fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 1 capoverso 3 lettera b deve essere notificata alla SECO con almeno 30 giorni di anticipo.

Art. 9 cpv. 1

1 Chiunque viola l’articolo 1 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

3 I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possono essere consultati online all’indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions

2015-2637 4065

Provvedimenti nei confronti della Liberia. O RU 2015

Titolo prima dell’art. 9a Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 9a Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 14 ottobre 2015 alle ore 18.004.

14 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 14 ott. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512)

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