AS 2015 4105
Ordinanza sul personale del Tribunale federale
Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)
Modifica del 19 ottobre 2015
Il Tribunale federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 agosto 20011 sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 2–5 2 Sino all’importo massimo della classe di stipendio 26, lo stipendio viene aumenta- to annualmente come segue: a. 0,5 per cento in caso di prestazioni sufficienti; b. 2,5 per cento in caso di buone prestazioni; c. 4 per cento in caso di prestazioni molto buone. 3 Al di sopra dell’importo massimo della classe di stipendio 26 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue, sino all’importo massimo della classe di sti- pendio 29: a. 1,5 per cento in caso di buone prestazioni; b. 3 per cento in caso di prestazioni molto buone. 4 Al di sopra dell’importo massimo della classe di stipendio 29 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue, sino all’importo massimo della classe di sti- pendio 31: a. 1 per cento in caso di buone prestazioni; b. 2 per cento in caso di prestazioni molto buone. 5 Al di sopra dell’importo massimo della classe di stipendio 31 lo stipendio viene aumentato annualmente come segue: a. 0,5 per cento in caso di buone prestazioni; b. 1 per cento in caso di prestazioni molto buone.
1 RS 172.220.114
2015-2808 4105
Personale del Tribunale federale. O RU 2015
Art. 46 cpv. 1 e 2 1 Un premio di fedeltà può essere attribuito dopo dieci anni d’impiego e, in seguito, dopo ogni ulteriore 5° anno d’impiego.
2 Il premio di fedeltà consiste in:
a. metà di uno stipendio mensile dopo il 10° e il 15° anno d’impiego; b. uno stipendio mensile dopo il 20° anno e in seguito dopo ogni 5° anno d’impiego.
II La presente ordinanza entra in vigore come segue: a. articolo 25, il 1° dicembre 2015; b. articolo 46, il 1° gennaio 2016.
19 ottobre 2015 In nome del Tribunale federale svizzero: Il Presidente, Gilbert Kolly Il Segretario generale, Paul Tschümperlin
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