AS 2015 4119
Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport
Ordinanza del DDPS su programmi e progetti per la promozione dello sport (OPPSpo)
Modifica del 26 ottobre 2015
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 25 maggio 20121 su programmi e progetti per la promo- zione dello sport è modificata come segue:
Art. 3, rubrica, nonché cpv. 1bis Discipline sportive e specialità 1bis L’allegato 1a stabilisce quali discipline sportive si suddividono in quali specia- lità.
Art. 5 cpv. 1bis 1bis Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve contare almeno tre bambini o giovani in età G+S.
Art. 6 cpv. 2 2 Se le attività di un corso sono svolte in sottogruppi, ciascun sottogruppo deve essere diretto da un monitore G+S che dispone di tutti i riconoscimenti necessari per lo svolgimento delle corrispondenti attività G+S.
Art. 8 Durata dei corsi e delle attività dei gruppi di utenti 1, 4 e 5 1 La durata minima di un corso G+S dei gruppi di utenti 1, 4 e 5 è di 15 settimane, la durata massima di un anno.
2 Un corso comprende almeno 15 allenamenti, suddivisi su almeno 12 settimane.
3 Se un corso dura più di sei mesi, il numero minimo di allenamenti di cui al capo- verso 2 deve essere svolto in un periodo massimo di sei mesi.
4 Gli allenamenti nel gruppo di utenti 1 e 4 devono durare almeno 60 minuti, nel
gruppo di utenti 5 almeno 45 minuti.
1 RS 415.011
2015-1032 4119
Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2015
5 Se in un corso del gruppo di utenti 4 o 5 si svolgono esclusivamente attività in discipline sportive attribuite al gruppo di utenti 2, a tale corso si applica l’articolo 9. 6 L’organizzatore può computare, ai fini della concessione dei contributi, al massimo un’attività di 90 minuti per corso e giorno. Nei campi di allenamento il massimo è di
300 minuti al giorno.
7 In casi eccezionali l’UFSPO può autorizzare corsi più brevi e un numero inferiore di allenamenti.
Art. 9 Durata dei corsi e delle attività del gruppo di utenti 2 1 La durata minima di un corso G+S del gruppo di utenti 2 è di almeno 45 ore/par- tecipante. 2 Le ore/partecipante sono calcolate sulla base del numero totale delle ore di allena- mento di tutti i partecipanti nell’ambito del corso.
3 Un’attività dura almeno 60 minuti. Ai fini della concessione dei contributi
l’organizzatore può computare al massimo 300 minuti per ogni attività. 4 Sull’arco di cinque mesi l’organizzatore deve svolgere in almeno cinque settimane cinque attività distinte. 5 Se in un corso del gruppo di utenti 2 si svolgono più discipline sportive in parte attribuite al gruppo di utenti 1, a tale corso si applica l’articolo 8.
Art. 19 cpv. 2 Abrogato
Art. 21 cpv. 1bis 1bis Sono ammessi alla formazione di monitori G+S di sport scolastico:
a. gli studenti e i diplomati presso un’alta scuola pedagogica che seguono o hanno seguito un ciclo di studi con un indirizzo nell’insegnamento dell’educazione fisica e sportiva; b. gli studenti e i diplomati presso una scuola universitaria che seguono o han- no seguito un ciclo di studi in scienze dello sport o in una disciplina affine; c. gli specialisti che hanno compiuto una formazione pedagogica e che svolgo- no compiti di assistenza parascolastica.
Art. 37 cpv. 2 Abrogato
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Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2015
Art. 43 cpv. 3 e 4
3 Abrogato
4 L’UFSPO può svolgere con gli esperti G+S corsi per i quadri destinati a preparare o sviluppare la formazione dei quadri G+S.
Art. 48 Contributi per le guide alpine Per l’impiego di guide alpine con attestato professionale federale nella disciplina sportiva sport di montagna, agli organizzatori delle offerte G+S e delle offerte di formazione dei quadri può essere concesso un contributo supplementare secondo l’allegato 5.
Art. 49 cpv. 2 Abrogato
Art. 57 cpv. 1 1 Gli organizzatori di offerte G+S designano per ogni offerta un coach G+S respon- sabile come rappresentante dell’organizzazione nei confronti degli uffici cantonali G+S e dell’UFSPO.
II 1 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 1a secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 1, 3 e 5 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
3 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2015.
26 ottobre 2015 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer
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Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2015
Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)
Discipline sportive G+S
A. Discipline sportive in generale (discipline sportive A) Allround, atletica leggera, badminton, baseball/softball, calcio, ciclismo, corsa d’orientamento, curling, danza sportiva, ginnastica e danza, giochi nazionali, golf, hockey su ghiaccio, hockey su prato, hornuss, judo, ju-jitsu, karate, lotta, lotta sviz- zera, pallacanestro, pallamano, pallavolo, pattinaggio su ghiaccio, rugby, scherma, sci di fondo, sport ginnici, sport su rotelle, squash, streethockey, tchoukball, tennis, tennistavolo, unihockey.
B. Discipline sportive con disposizioni di sicurezza particolari (discipline sportive B) Sport di montagna, canoismo, canottaggio, sport equestri, sport natatori, sci, salto con gli sci, snowboard, sport di campo/trekking, tavola a vela, tiro sportivo, tria- thlon, vela.
C. Altre discipline sportive del gruppo di utenti 7 (discipline sportive C) Sport per disabili, biathlon, combinata nordica, pentathlon.
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Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2015
Allegato 1a (art. 3 cpv. 1bis)
Specialità G+S
Le seguenti discipline sportive G+S si suddividono nelle specialità elencate di seguito:
Discipline sportive Specialità
Pattinaggio su ghiaccio Pattinaggio artistico, pattinaggio sincronizzato, pattinaggio di velocità Sport equestri Equitazione, volteggio Sport ginnici Ginnastica, ginnastica agli attrezzi, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, pallapugno, pallacesto, ruota di Rhön, trampolino Sport di montagna Alpinismo, sci escursionismo, arrampicata sportiva su roccia, arrampicata sportiva su parete artificiale Sport natatori Nuoto, nuoto di salvataggio, nuoto sincronizzato, immer- sione libera, pallanuoto, tuffi Sport su rotelle Hockey inline, hockey a rotelle, pattinaggio artistico a rotelle, pattinaggio di velocità a rotelle (speedskating) Tiro sportivo Balestra, tiro con l’arco, carabina, pistola
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Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2015
Allegato 2 (art. 5 cpv. 2, 6 cpv. 1 e 13 cpv. 2)
Disposizioni specifiche concernenti l’impiego di monitori G+S in relazione con la dimensione dei gruppi
Lett. A n. 1 e 2, nonché B n. 1–3 A. Disposizioni per le discipline sportive A
1. Concerne soltanto il testo francese
2. Nelle discipline sportive allround, atletica leggera, badminton, ciclismo, cor- sa d’orientamento, curling, danza sportiva, ginnastica e danza, golf, giochi nazionali, judo, ju-jitsu, karate, lotta, lotta svizzera, pattinaggio su ghiaccio, scherma, sci di fondo, sport ginnici, squash, tennis, tennistavolo, non è con- sentito che i gruppi siano formati da più di 16 partecipanti per monitore. A partire da 17 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
B. Disposizioni di sicurezza particolari per le discipline sportive B
1. Nelle specialità alpinismo, arrampicata sportiva su roccia e sci escursio-
nismo della disciplina sportiva sport di montagna non è consentito che i gruppi siano formati da più di 6 partecipanti per monitore. A partire da
7 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impie-
gata per ciascun gruppo supplementare di 6 partecipanti al massimo. 2. Nella specialità arrampicata sportiva su parete artificiale della disciplina sportiva sport di montagna e nelle discipline sportive canoismo, canottaggio, equitazione, salto con gli sci, sci, snowboard, tavola a vela e vela non è con- sentito che i gruppi siano formati da più di 12 partecipanti per monitore. A partire da 13 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo. 3. Nelle discipline sportive sport natatori, tiro sportivo e triathlon non è con- sentito che i gruppi siano formati da più di 16 partecipanti per monitore. A partire da 17 partecipanti, una ulteriore persona autorizzata a dirigere l’attività è impiegata per ciascun gruppo supplementare di 12 partecipanti al massimo.
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Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2015
Allegato 3 (art. 44 cpv. 5 e 45 cpv. 2)
Contributi massimi per le offerte G+S
A. Contributi per i corsi G+S dei gruppi di utenti 1, 2, 4 e 5 Importo di base per ogni monitore Importo per ora/partecipante2, Supplemento per i corsi G+S del G+S1 necessario secondo franchi gruppo di utenti 5 con i bambini3 l’allegato 2, franchi
150.00 1.80 100 %
B. Contributi per i corsi G+S del gruppo di utenti 7 L’importo viene calcolato utilizzando la seguente formula: ƩI = (Al / Pa + 1) × (ƩO); in cui Al / Pa + 1 può dare al massimo 2 Le abbreviazioni significano: I: Importo in franchi a seconda dell’attività G+S Al: Numero degli allenatori G+S delle giovani leve o monitori G+S (allenatori) impiegati nell’attività Pa: Numero di partecipanti secondo l’articolo 17 capoverso 1 (partecipanti) O: Importo per ora partecipante (OrPa), stabilito per il singolo partecipante sulla base della combinazione allenatore/partecipante sulla base dello sche- ma seguente:
Partecipante Partecipante Partecipante livello di sostegno L livello di sostegno R livello di sostegno N
Allenatore L / 2 franchi per OrPa 2 franchi per OrPa 2 franchi per OrPa Monitore G+S Allenatore R 2 franchi per OrPa 4 franchi per OrPa 4 franchi per OrPa Allenatore N 2 franchi per OrPa 6 franchi per OrPa 6 franchi per OrPa
C. Contributi per la partecipazione a competizioni dei corsi G+S del gruppo di utenti 1 Numero di competizioni Se il corso dura < 30 settimane, Se il corso dura ≥ 30 settimane, indennità forfettaria unica indennità forfettaria unica di di franchi franchi
Categoria 14) 100.00 200.00 Categoria 24) 200.00 400.00 Categoria 34) 300.00 600.00
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Programmi e progetti per la promozione dello sport. O del DDPS RU 2015
D. Contributi per i campi G+S Per giornata e partecipante, in franchi
8.00 Allegato 5 (art. 48)
Indennità per guide alpine con attestato professionale federale e riconoscimento G+S
1. Agli organizzatori viene corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera di
260 franchi al massimo per l’impiego di guide alpine con attestato profes-
sionale federale, a condizione che: a. siano attive come monitori G+S nelle specialità alpinismo, sci escursio- nismo e arrampicata sportiva su roccia della disciplina sport di monta- gna e abbiano la responsabilità globale per la sicurezza nelle rispettive attività; b. siano attive come esperti G+S nella formazione dei quadri della disci- plina sportiva sport di montagna.
2. Nei corsi e nei campi G+S viene corrisposto un importo forfettario per ogni
45 ore/partecipante. Sono considerate le ore di attività G+S svolte sotto la
responsabilità di una guida alpina e a cui la guida ha partecipato. Le frazioni delle unità di 45 ore/partecipante vengono arrotondate all’unità superiore.
3. Nelle offerte della formazione dei quadri della specialità arrampicata spor-
tiva della disciplina sportiva sport di montagna è corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera ogni 12 partecipanti per le offerte in cui la guida effet- tivamente insegna. Le frazioni dell’unità di 12 partecipanti vengono arroton- date all’unità superiore. 4. Nelle offerte della formazione dei quadri delle specialità sci escursionismo e alpinismo della disciplina sportiva sport di montagna è corrisposta un’indennità forfettaria giornaliera ogni 6 partecipanti per le offerte in cui la guida effettivamente insegna. Le frazioni dell’unità di 6 partecipanti ven- gono arrotondate all’unità superiore.
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