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AS 2015 4243

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi

Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA)

Modifica del 21 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 giugno 20101 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi è modifica come segue:

Art. 8 cpv. 2bis 2bis Chiunque può comunicare a un’autorità di notificargli le fatture aventi carattere di decisione sotto forma di fattura elettronica. Le fatture aventi carattere di decisione sono decisioni il cui scopo principale consiste nello stabilire l’obbligo di pagare un determinato importo e che sono inviate unitamente alla fattura.

Art. 9 cpv. 2bis, 3, 5 e 6 2bis In deroga al capoverso 2 lettera b, non è necessario che il momento della noti- ficazione di fatture elettroniche aventi carattere di decisione possa essere stabilito. Tali fatture sono notificate tramite gli abituali fornitori di servizi per lo scambio elettronico di fatture: a. in un sistema contabile del destinatario; b. nell’e-banking del destinatario.

3 Le decisioni sono trasmesse in formato PDF/A, gli allegati in formato PDF. Le

fatture elettroniche aventi carattere di decisione sono trasmesse in formato PDF e come dati strutturati. 5 Possono essere provviste di una firma elettronica avanzata (art. 2 lett. b della legge federale del 19 dicembre 20032 sulla firma elettronica) fondata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore riconosciuto: a. le decisioni emanate tramite una procedura automatizzata e che in ragione del loro elevato numero non possono essere firmate singolarmente da un rappresentante dell’autorità (notificazione collettiva di decisioni);

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Comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi. O RU 2015

b. le fatture elettroniche aventi carattere di decisione; su tali fatture la firma elettronica può essere apposta su mandato dell’autorità competente dagli abituali fornitori di servizi per lo scambio elettronico di fatture.

6 Abrogato

Art. 10 cpv. 3 3 Le fatture elettroniche aventi carattere di decisione si considerano notificate

30 giorni dopo l’accredito di un pagamento.

Art. 10a Nuova decisione in caso di fatture elettroniche aventi carattere di decisione 1 Se il destinatario di una fattura elettronica avente carattere di decisione non ha effettuato alcun pagamento entro 30 giorni dalla data di spedizione, gli viene notifi- cata una nuova decisione sotto forma di documento cartaceo contro ricevuta oppure secondo l’articolo 9 capoverso 1 o 2. 2 In questo caso la notificazione della fattura elettronica non è presa in considerazio- ne per stabilire il momento della notificazione.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

21 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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