Lexipedia

AS 2015 4271

Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale

Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 maggio 20111 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 lett. f Abrogata

Art. 2 cpv. 2bis 2bis La presente ordinanza si applica ai resti alimentari che:

a. provengono da mezzi di trasporto impiegati nel traffico transfrontaliero; b. sono destinati all’alimentazione degli animali; c. sono destinati all’utilizzazione in impianti di produzione di biogas o di com- postaggio, tranne se provengono da economie domestiche private e se sono miscelati con scarti verdi nel quadro della raccolta pubblica dei rifiuti urbani ed eliminati in impianti nella cui area non vi è nessuna azienda detentrice di animali.

Art. 3 lett. f Ai fini della presente ordinanza le espressioni seguenti significano: f. animali da reddito: animali tenuti dall’uomo e di cui è ammessa l’utilizza- zione per la produzione di derrate alimentari, lana, pellicce, piume, pelame, pelli o altri prodotti derivati da animali, o che vengono impiegati in altro modo a scopi agricoli, nonché equidi;

Art. 7 lett. f Salvo che appartengano alla categoria 1 o 2, i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 sono:

1 RS 916.441.22

2015-1882 4271

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2015

f. derrate alimentari e alimenti per animali che contengono prodotti di origine animale e che per ragioni commerciali o a causa di piccoli difetti non sono più destinati o adatti al consumo umano o animale, ma che non rappresen- tano un pericolo per la salute pubblica e animale;

Art. 10 cpv. 2 lett. h e 18 Abrogati

Art. 19 cpv. 2 2 I requisiti relativi a raccolta, immagazzinamento intermedio e trasporto di sotto- prodotti di origine animale nonché ai centri di raccolta sono definiti all’allegato 4. Per i resti alimentari della categoria 3 valgono unicamente i requisiti relativi a veicoli e recipienti di cui all’allegato 4 numeri 21–24.

Art. 23 cpv. 3 3 I sottoprodotti di origine animale con residui o risultati positivi ad un test di rile- vamento di sostanze inibitrici secondo l’articolo 6 lettera f possono essere eliminati anche in una stazione di depurazione delle acque di scarico pubblica oppure, se si tratta di latte o colostro, fatti defluire in un pozzetto per la raccolta del colaticcio. Se non sono possibili altre modalità di eliminazione, il veterinario cantonale può per- mettere che il latte o il colostro dopo essere stato diluito almeno con un fattore di diluizione 4 venga spanto direttamente su superfici agricole, se ciò non comporta un rischio eccessivo per la salute pubblica e animale.

Art. 24 cpv. 2 2 Il veterinario cantonale, d’intesa con l’autorità cantonale preposta alla sorveglianza della pesca e quella preposta alla protezione delle acque, può permettere che i sotto- prodotti di animali acquatici derivati dall’eviscerazione effettuata a bordo delle barche utilizzate per la pesca in Svizzera o subito dopo l’approdo vengano eliminati nelle acque di provenienza.

Art. 25 cpv. 1 lett. e

1 Possono essere sotterrati:

e. animali da compagnia ed equidi in cimiteri per animali.

Art. 28 lett. a In deroga all’articolo 27 gli animali possono essere alimentati con: a. latte e latticini, colostro, fanghi di centrifugazione e di separazione prove- nienti dalla trasformazione del latte secondo l’allegato 5 numero 31a, uova e prodotti a base di uova;

4272

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2015

Art. 29, frase introduttiva, nonché lett. b e bbis In deroga all’articolo 27 capoverso 3 i sottoprodotti della categoria 3 di animali acquatici possono entrare nella composizione di alimenti per suini o volatili, e la farina di pesce della composizione di prodotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli, se: b. nel caso dei sottoprodotti di animali acquatici destinati a entrare nella com- posizione di alimenti per suini o volatili a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione agli animali), sono stati raccolti, immagazzinati, trasformati e trasportati in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per ruminanti; bbis. nel caso della farina di pesce destinata a entrare nella composizione di pro- dotti in polvere sostitutivi del latte per vitelli a ogni livello della filiera (dalla produzione fino al momento della somministrazione agli animali), è stata raccolta, immagazzinata, trasformata e trasportata in installazioni e impianti non utilizzati per produrre alimenti per bovini adulti e altre specie animali;

Art. 30 lett. a e abis In deroga all’articolo 27, i prodotti sanguigni possono entrare nella composizione di alimenti per suini, volatili e animali acquatici, se: a. non provengono da ruminanti; abis. provengono da macelli in cui non sono macellati ruminanti o in cui la macel- lazione dei ruminanti viene effettuata in locali separati;

Art. 31, frase introduttiva, nonché lett. a, abis e b In deroga all’articolo 27 capoverso 3 i sottoprodotti di origine animale della catego- ria 3 provenienti da macelli o da altre aziende del settore alimentare possono essere utilizzati per l’alimentazione di animali acquatici, se: a. non provengono da ruminanti; abis. provengono da stabilimenti in cui non è ottenuto, trasformato o immagazzi- nato nessun materiale proveniente da ruminanti oppure in cui ognuna di que- ste attività è effettuata in un locale separato; b. sono commestibili oppure non rappresentano un pericolo per la salute pub- blica o animale;

Art. 33 cpv. 1 lett. a numero 1 e cpv. 2 1 I sottoprodotti di origine animale della categoria 3 possono essere trasformati in alimenti per animali da compagnia: a. dopo una sterilizzazione a pressione secondo l’allegato 5, se:

1. sono trasformati in impianti che producono esclusivamente alimenti per

animali da compagnia o in cui non sono trasformati sottoprodotti vietati per la corrispondente categoria di animali da reddito, e

4273

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2015

2 Per gli alimenti trasformati per animali da compagnia si applicano per il resto le esigenze di cui all’allegato 5 numero 37.

Art. 39 cpv. 3 3 La garanzia di presa a carico non è necessaria se i sottoprodotti di origine animale esportati sono pelli e pelame, resti alimentari, prodotti di cui all’articolo 7 lettera d oppure prodotti derivati immagazzinabili a temperatura ambiente, o se si tratta di una quantità annua totale inferiore a 1000 kg.

II Gli allegati 1, 5 e 6 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2015.

28 ottobre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera federale, Corina Casanova

4274

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2015

Allegato 1 (art. 11 cpv. 1)

N. 2 e 4

2 Stabilimenti di incenerimento di sottoprodotti di origine animale o di prodot-

ti derivati, tranne se sono autorizzati conformemente a disposizioni di diritto ambientale e se l’incenerimento riguarda unicamente prodotti delle categorie

2 e 3.

4 Stabilimenti di produzione di alimenti per animali.

4275

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2015

Allegato 5 (art. 20 cpv. 3 lett. c, 21, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 lett. d, 29 lett. a,

32 lett. a, 33 lett. a e b n. 4, 34 lett. a e 35 lett. a)

Rimando alla disposizione che introduce l’allegato (art. 20 cpv. 3 lett. c, 21, 22 cpv. 1 lett. b, 23 cpv. 1 lett. b, 28 lett. a e d, 29 lett. a, 32 lett. a, 33 lett. a e b n. 4, 34 lett. a e 35 lett. a)

N. 31, frase introduttiva Se non sono conformi alla normativa in materia di derrate alimentari, i grassi devono essere prodotti secondo i criteri seguenti:

N. 31a 31a Utilizzazione di latte, latticini e colostro nonché di fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte per l’alimentazione di animali ad unghia fessa 311a Latte, latticini e colostro per l’alimentazione di animali ad unghia fessa devono essere pastorizzati mediante trattamento termico a una temperatura minima di 72 °C per 15 secondi. Sono ammessi anche altre relazioni tra temperatura e tempo o altri metodi, a condizione che esplichino la medesima efficacia per l’inattivazione dei virus dell’afta epizootica. 312a I fanghi di centrifugazione e di separazione provenienti dalla trasformazione del latte devono essere sottoposti a trattamento termico per almeno 60 minuti a 70 °C oppure per almeno 30 minuti a 80 °C. 313a È possibile tralasciare il trattamento termico secondo i numeri 311a e 312a se: a. il produttore di latte somministra il latte direttamente ai propri animali; b. i prodotti vengono somministrati in un’azienda detentrice di animali che è direttamente incorporata nello stabilimento di produzione; c. il produttore di latte ha acquistato i prodotti dallo stesso stabilimento di trasformazione a cui fornisce il proprio latte; d. il colostro è consegnato nelle vicinanze per l’approvvigionamento di animali appena nati.

N. 38, titolo, frase introduttiva e lett. b

38 Criteri microbiologici per la fabbricazione di alimenti per

animali Degli alimenti per animali, eccettuate le conserve di alimenti per animali di cui al numero 371, e dei prodotti derivati destinati alla loro produzione devono essere prelevati campioni casuali per fornire la prova che adempiono alle seguenti norme microbiologiche:

4276

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2015

b. Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 (per alimenti greggi per animali da compagnia: M =5000) in 1 g; campioni di materiale prele- vati durante o immediatamente dopo l’immagazzinamento presso lo stabilimento di trasformazione. n = numero di campioni da esaminare; m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m; M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; c = numero di campioni nei quali il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m.

N. 39

39 Trasformazione in concime non preceduta da fermentazione o

compostaggio Prima di essere trasformati in concime, i sottoprodotti della categoria 3 devono essere sterilizzati a pressione conformemente al numero 1. Sottopro- dotti derivati da animali acquatici e da invertebrati nonché pelli, pelami, pel- licce, zoccoli, corna, setole, piume e peli sono esonerati dall’adempimento di tale prescrizione se prima di ulteriori fasi di trasformazione sono stati sotto- posti per almeno un’ora a trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70 °C o se vengono usati nella fabbricazione di proteine idro- lizzate.

N. 42

42 Sono esonerati dall’obbligo di sterilizzazione a pressione i prodotti di cui

all’articolo 7 lettere b–g che fermentano in una stazione di depurazione delle acque di scarico e i cui residui vengono inceneriti secondo le prescrizioni della legislazione in materia di protezione dell’ambiente.

4277

Eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. O RU 2015

Allegato 6 (art. 21 cpv. 3)

N. 2

2 Alimenti finiti per animali da compagnia e articoli da masticare in fusti e

imballaggi pronti per l’uso e caratterizzati ai sensi dell’articolo 15 dell’ordi- nanza del 26 ottobre 20112 sugli alimenti per animali;

2 RS 916.307

4278

Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) | Lexipedia | Lexipedia