AS 2015 4791
Ordinanza sulla protezione delle acque
Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)
Modifica del 4 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 2 lett. c, 17 cpv. 4, 20 cpv. 3 e 21 cpv. 2 Abrogati
Art. 30 cpv. 2 2 Le carte di protezione delle acque sono accessibili al pubblico. I Cantoni inviano all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e ai Cantoni limitrofi interessati le carte di protezione delle acque e ogni anno gli aggiornamenti in forma digitale.
Art. 32a cpv. 1 1 Nel caso di impianti di deposito per liquidi nocivi alle acque per i quali è necessa- ria un’autorizzazione, i detentori devono far eseguire ogni dieci anni dall’esterno un controllo visivo dei danni.
Art. 41c cpv. 1 e 2 1 Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Sempreché non vi si oppongano interessi preponderanti, l’autorità può inoltre autorizzare la realizzazione dei seguen- ti impianti: a. impianti conformi alla destinazione della zona in zone densamente edificate; b. passi carrai e strade in ghiaia agricoli e forestali a una distanza di almeno
3 m dalla linea della sponda se gli spazi sono limitati topograficamente;
c. parti a ubicazione vincolata di impianti che servono ai prelievi o alle immis- sioni di acqua.
1 RS 814.201
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2 Gli impianti nonché le colture perenni secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere a– c, e nonché g–i dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola, situati entro lo spazio riservato alle acque, sono di massima protetti nella propria situazione di fatto, sempreché siano realizzati in conformità con le vigenti disposi- zioni e siano utilizzabili conformemente alla loro destinazione.
Art. 41cbis Superfici coltive idonee nello spazio riservato alle acque 1 Le superfici coltive idonee nello spazio riservato alle acque devono essere indicate separatamente dai Cantoni in sede di inventariazione delle superfici per l’avvicen- damento delle colture di cui all’articolo 28 dell’ordinanza del 28 giugno 20003 sulla pianificazione del territorio. Esse possono continuare a essere computate nell’esten- sione totale minima delle superfici per l’avvicendamento delle colture relativa al Cantone. In presenza di una pertinente decisione del Consiglio federale (art. 5 LPAc), tali superfici possono essere sfruttate in modo intensivo in situazioni di emergenza. 2 Le superfici coltive idonee nello spazio riservato alle acque e necessarie per attuare provvedimenti edilizi di protezione contro le piene o di rivitalizzazione devono essere compensate.
Art. 45 cpv. 5 5 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni (Dipartimento) può, in caso di necessità, modificare gli elenchi dei parametri e delle esigenze relative alla qualità delle acque, espresse in valori numerici, di cui all’allegato 2 numero 11 capoverso 3, numero 12 capoverso 5 e numero 22 capo- verso 2.
Art. 51 cpv. 1, frase introduttiva 1 Il Dipartimento è abilitato ad approvare, con l’accordo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, le risoluzioni e raccomandazioni derivanti dai seguenti accordi internazionali:
Titolo prima dell’art. 51a Capitolo 8a: Tassa federale sulle acque di scarico
Art. 51a Aliquota della tassa L’aliquota della tassa di cui all’articolo 60b LPAc ammonta a 9 franchi l’anno per abitante. È determinante il numero di abitanti allacciati alla stazione di depurazione delle acque di scarico il 1° gennaio dell’anno civile per il quale la tassa è riscossa.
2 RS 910.91 3 RS 700.1
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Art. 51b Dati dei Cantoni I Cantoni devono devono trasmettere all’UFAM: a. ogni anno entro il 31 marzo: per ogni stazione di depurazione centrale sul proprio territorio il numero di abitanti allacciati il 1° gennaio dell’anno civile in corso; b. entro il 31 ottobre dello stesso anno civile: i conteggi finali di cui all’arti- colo 60b capoverso 2 LPAc, pervenuti entro il 30 settembre dell’anno civile in corso, unitamente alla domanda di indennità.
Art. 51c Riscossione della tassa 1 L’UFAM fattura alle parti assoggettate la tassa dovuta per l’anno civile in corso entro il 1° giugno. In caso di controversia sulla fattura, emana una decisione relativa all’emolumento.
2 Su domanda del Cantone, l’UFAM può fatturare la tassa al Cantone a condizione
che quest’ultimo dimostri di riscuotere la tassa presso le stazioni di depurazione sul proprio territorio secondo le stesse modalità applicate dall’UFAM. La domanda deve essere presentata all’UFAM entro il 31 marzo. 3 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dall’esigibilità. La tassa diventa esigibile al momento della ricezione della fattura oppure, qualora la fattura sia contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa all’emolumento di cui al capoverso 1. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento.
Art. 51d Prescrizione 1 Il credito fiscale si prescrive dopo dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
2 Il termine di prescrizione s’interrompe e decorre da capo:
a. quando la parte assoggettata al pagamento della tassa riconosce il credito fiscale; b. a ogni azione ufficiale con la quale si fa valere il credito fiscale presso la parte assoggettata al pagamento della tassa. 3 Il credito fiscale si prescrive in ogni caso dopo 15 anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui è sorto.
Art. 52, rubrica Eliminazione dell’azoto negli impianti per le acque di scarico
Art. 52a Eliminazione delle sostanze organiche in tracce negli impianti per le acque di scarico 1 Le indennità per le misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a capoverso 1 LPAc sono accordate ai singoli Cantoni.
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2 Se la misura che dà diritto all’indennità non è attuata entro cinque anni dall’asse- gnazione dell’indennità, tale assegnazione decade. 3 Se al posto di impianti, installazioni e apparecchiature per l’eliminazione delle sostanze organiche in tracce sono costruite canalizzazioni, sono computabili costi pari al massimo a quelli che sarebbero sorti con misure nella stazione di depura- zione. 4 Prima di prendere una decisione in merito alla misura, l’autorità consulta l’UFAM.
II
Disposizioni transitorie della modifica del 4 novembre 2015 1 I Cantoni provvedono affinché l’attuazione di tutte le misure necessarie all’adem- pimento delle esigenze di cui all’allegato 3.1 numero 2 n. 8 inizi al più tardi il 31 dicembre 2035. Fissano il termine ultimo per l’attuazione delle misure secondo l’urgenza, tenendo conto: a. dei cicli di risanamento e di rinnovamento delle stazioni di depurazione; b. della dimensione delle stazioni di depurazione; c. della quota di acque di scarico nelle acque del ricettore naturale; d. della lunghezza del tratto di corso d’acqua influenzato dall’immissione di acque di scarico. 2 Per le captazioni d’acqua sotterranea e gli impianti di ravvenamento della falda freatica negli acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei, non è necessario delimitare le zone Sh e Sm secondo l’allegato 4 numero 125 se le zone di protezione delle acque sotterranee e i settori di alimentazione sono stati delimitati conformemente al diritto vigente e se non sono oggetto di una modifica rilevante.
III Gli allegati 2, 3.1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.
IV La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
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V 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 L’esigenza dell’allegato 3.1 numero 2 n. 8 5° trattino (impianti con più di 1000 abitanti allacciati) entra in vigore il 1° gennaio 2021.
4 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato alla modifica dell’OPAc (cifra III)
Allegato 2 (art. 6, 8, 13 e 47)
Esigenze relative alla qualità delle acque
N. 11 cpv. 1 lett. f e 3
1 La qualità delle acque deve essere tale che:
f. le sostanze che pervengono in un ricettore naturale a causa di attività umane non pregiudichino la riproduzione, lo sviluppo e la salute di piante, animali e microorganismi sensibili. 3 Qualunque sia la portata o il livello delle acque, le seguenti esigenze espresse in valori numerici devono essere rispettate dopo che le acque di scarico immesse si sono ben miscelate alle acque del ricettore naturale; sono fatte salve condizioni particolari come l’afflusso d’acqua da torbiere, fenomeni rari di piena o di acqua bassa.
N. Parametro Esigenze
3 Per le acque che servono per la preparazione
dell’acqua potabile: 5,6 mg/l N (corrisponde a 25 mg/l di nitrato)
2 Piombo (Pb) 0,01 mg/l Pb (totale)1
0,001 mg/l Pb (disciolto)
3 Cadmio (Cd) 0,2 µg/l Cd (totale)1
0,05 µg/l Cd (disciolto)
4 Cromo (Cr) 0,005 mg/l Cr (totale)1
0,002 mg/l Cr (III e VI)
5 Rame (Cu) 0,005 mg/l Cu (totale)1
0,002 mg/l Cu (disciolto)
6 Nichel (Ni) 0,01 mg/l Ni (totale)1
0,005 mg/l Ni (disciolto)
7 Mercurio (Hg) 0,03 µg/l Hg (totale)1
0,01 µg/l Hg (disciolto)
8 Zinco (Zn) 0,02 mg/l Zn (totale)1
0,005 mg/l Zn (disciolto)
9 Pesticidi organici 0,1 µg/l per ogni singola sostanza, salvo diversa
(biocidi e prodotti fitosanitari) disposizione qui appresso. 1 È determinante il valore della concentrazione disciolta. Se è rispettato il valore della concentrazione totale, si può presumere che lo sia anche quello della concentrazione disciolta.
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N. 12 cpv. 1 lett. b e cpv. 5 n. 1‒3
1 La qualità delle acque deve essere tale che:
b. le concentrazioni di nitriti e di ammoniaca non pregiudichino la riproduzio- ne, lo sviluppo e la salute di organismi sensibili, come i salmonidi. 5 Qualunque sia la portata del corso d’acqua, le seguenti esigenze espresse in valori numerici devono essere rispettate dopo che le acque di scarico immesse si sono ben miscelate alle acque del ricettore naturale; sono fatte salve condizioni naturali parti- colari come l’afflusso d’acqua da torbiere, fenomeni rari di piena o di acqua bassa.
N. Parametro Esigenze
1 Richiesta di ossigeno biochimica 2 a 4 mg/l O2
(BOD5) Per le acque naturalmente poco inquinate si applica il valore inferiore.
2 Carbonio organico disciolto 1 a 4 mg/l C
(DOC) Per le acque naturalmente poco inquinate si applica il valore inferiore.
3 Ammonio Per una temperatura:
(Somma di NH4+ - N e NH3 - N) – superiore a 10 °C: 0,2 mg/l N – inferiore a 10 °C: 0,4 mg/l N
N. 22 cpv. 2 n. 11 2 Le seguenti esigenze espresse in valori numerici devono essere rispettate; sono fatte salve condizioni naturali particolari. Per quanto concerne le sostanze prove- nienti da siti inquinati, le esigenze menzionate nella seguente tabella non si applica- no nella zona a valle di tali siti, in cui la maggior parte di tali sostanze viene degra- data o trattenuta.
N. Parametro Esigenze
11 Pesticidi organici 0,1 µg/l per ogni singola sostanza.
(biocidi e prodotti fitosanitari)
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Allegato 3.1 (art. 6 cpv. 1)
Immissione delle acque di scarico comunali in un ricettore naturale
N. 2 n. 1, 2, 8 e 9
2 Esigenze generali
N. Parametro Esigenze
1 Totale delle sostanze Per acque di scarico da impianti di meno di 10 000 AE:
non disciolte – concentrazione in uscita: 20 mg/l Per acque di scarico da impianti di 10 000 AE e più: – concentrazione in uscita: 15 mg/l
2 Richiesta di ossigeno Per acque di scarico da impianti di meno di 10 000 AE:
chimica (COD) – concentrazione in uscita: 60 mg/l O2 ed – efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 80 % Per acque di scarico da impianti di 10 000 AE e più: – concentrazione in uscita: 45 mg/l O2 ed – efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 85 %
8 Sostanze organiche L’efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non
che già a basse trattate e misurata in base a determinate sostanze, deve essere concentrazioni sono dell’80 % per le acque di scarico di: suscettibili di inquinare – impianti con più di 80 000 abitanti allacciati; le acque (sostanze – impianti con più di 24 000 abitanti allacciati nel bacino organiche in tracce) imbrifero di laghi; il Cantone può autorizzare deroghe se il beneficio di una depurazione è esiguo per l’ambiente e per l’approvvigionamento di acqua potabile; – impianti con più di 8000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in un corso d’acqua con una quota di oltre il 10 % di acque di scarico che non sono sta- te trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce; il Cantone designa gli impianti, che devono adottare misure, nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero; – altri impianti con più di 8000 abitanti allacciati se la depurazione è necessaria a causa di particolari condizioni idrogeologiche; – impianti con più di 1000 abitanti allacciati che immettono acque di scarico inquinate in acque con una quota di oltre il 5 % di acque di scarico che non sono state trattate per eliminare le sostanze organiche in tracce, se le acque si trovano in una zona sensibile a livello ecologico oppure sono importanti per l’approvvigionamento di acqua potabi- le e se il Cantone impone agli impianti la depurazione nel quadro di una pianificazione nel bacino imbrifero. Il Dipartimento stabilisce in un’ordinanza le sostanze sulla base delle quali misurare l’efficienza depurativa e le modalità di misurazione.
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N. Parametro Esigenze
9 Richiesta di ossigeno Per acque di scarico da impianti di meno di 10 000 AE, le cui biochimica (BOD5 concentrazioni di BOD5 nelle acque di scarico hanno effetti con inibizione della pregiudizievoli sulla qualità di un corso d’acqua: nitrificazione) – concentrazione in uscita: 20 mg/l O2 ed – efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 90 % Per acque di scarico da impianti di 10 000 AE e più, le cui concentrazioni di BOD5 nelle acque di scarico hanno effetti pregiudizievoli sulla qualità di un corso d’acqua: – concentrazione in uscita: 15 mg/l O2 ed – efficienza depurativa, riferita alle acque di scarico non trattate: 90 %
N. 41
41 Frequenza dei prelievi
1 Le esigenze di cui ai numeri 2 e 3 si riferiscono a un periodo di analisi di un anno e interessano campioni prelevati a intervalli regolari in giorni della settimana diversi. Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce i campioni devono essere prele- vati su 48 ore e per quanto riguarda gli altri parametri su 24 ore.
2 Il numero di campioni da analizzare all’anno dipende dalla grandezza
dell’impianto: a. Impianti con meno L’autorità cantonale stabilisce di caso in caso il di 2000 AE numero minimo di campioni da analizzare. b. Impianti con 2000 AE Almeno 12 campioni nel primo anno dopo la messa e più in funzione o l’ampliamento dell’impianto. Almeno quattro campioni negli anni seguenti, se nel primo anno le acque di scarico erano conformi alle esigen- ze; se un anno le acque di scarico non sono conformi alle esigenze, nell’anno seguente si dovranno analiz- zare di nuovo almeno 12 campioni. Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce devono essere analizzati almeno 8 campioni anziché almeno 12 campioni. c. Impianti con 10 000 AE Almeno 12 campioni l’anno. e più Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce, dal secondo anno dopo la messa in funzione o l’ampliamento dell’impianto, devono essere analiz- zati almeno 6 campioni se nel primo anno le acque di scarico erano conformi alle esigenze; se un anno le acque di scarico non sono conformi alle esigenze, nell’anno seguente si dovranno analizzare di nuovo almeno 12 campioni.
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d. Impianti con 50 000 AE Almeno 24 campioni l’anno. e più Per quanto riguarda le sostanze organiche in tracce, dal secondo anno dopo la messa in funzione o l’ampliamento dell’impianto devono essere analizza- ti almeno 12 campioni se nel primo anno le acque di scarico erano conformi alle esigenze; se un anno le acque di scarico non sono conformi alle esigenze, nell’anno seguente si dovranno analizzare di nuovo almeno 24 campioni.
N. 42 cpv. 2
2 I seguenti valori non possono mai essere superati:
– totale delle sostanze non disciolte 50 mg/l – richiesta di ossigeno chimica (COD) 120 mg/l – carbonio organico disciolto (DOC) 20 mg/l – richiesta di ossigeno biochimica (BOD5) 40 mg/l
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Allegato 4 (art. 29 e 31)
Pianificazione della protezione delle acque
N. 121–125
1 Le zone di protezione delle acque sotterranee comprendono le zone S1 e S2 e:
a. nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fes- surata debolmente eterogenei: la zona S3; b. nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei: le zone Sh e Sm. Non è necessario delimitare la zona Sm se la designazione di un settore d’alimentazione Zu permette di assicurare una protezione equiva- lente. 2 Nel caso di pozzi di emungimento, per il dimensionamento delle zone di protezio- ne delle acque sotterranee è determinante la quantità massima d’acqua che si può prelevare.
122 Zona S1
1 La zona S1 deve impedire che le captazioni e gli impianti di ravvenamento nonché le loro immediate vicinanze vengano danneggiati o inquinati.
2 Nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei deve
inoltre impedire l’inquinamento delle immediate vicinanze delle strutture geologiche in cui l’acqua di superficie pervenga concentrata nel sottosuolo (inghiottitoi) e in cui vi è una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile.
3 Comprende la captazione o l’impianto di ravvenamento nonché le loro immediate
vicinanze. Nel caso di acquiferi in roccia carsica o fessurata fortemente eterogenei comprende inoltre le immediate vicinanze degli inghiottitoi in cui vi è una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile.
1 La zona S2 deve impedire che:
a. l’acqua sotterranea venga inquinata da scavi e lavori sotterranei nelle vici- nanze di captazioni e impianti di ravvenamento; e b. l’afflusso alla captazione venga ostacolato da costruzioni sotterranee. 2 Nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fessurata debolmente eterogenei deve inoltre impedire che agenti patogeni nonché sostanze che possono inquinare l’acqua pervengano nella captazione in quantità tali da mi- nacciare lo sfruttamento dell’acqua potabile.
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3 È delimitata attorno a captazioni e impianti di ravvenamento e dimensionata in
modo che: a. la distanza fra la zona S1 e il limite esterno della zona S2, nel senso di scor- rimento, sia di almeno 100 m; tale distanza può essere inferiore se indagini idrogeologiche hanno dimostrato che la captazione o l’impianto di ravvena- mento è altrettanto ben protetto da uno strato di copertura meno permeabile e intatto; e b. nel caso di acquiferi in materiale sciolto e di acquiferi in roccia carsica o fes- surata debolmente eterogenei il tempo di scorrimento delle acque sotterranee dal limite esterno della zona S2 fino alla captazione o fino all’impianto di ravvenamento sia di almeno dieci giorni.
124 Zona S3
1 La zona S3 deve garantire che, in caso di pericolo immediato (p. es. incidenti con sostanze che possono inquinare le acque), vi sia sufficiente tempo e spazio per le misure di risanamento. 2 La distanza fra il limite esterno della zona S2 e il limite esterno della zona S3 deve di regola essere pari almeno alla distanza fra la zona S1 e il limite esterno della zona S2.
1 Le zone Sh e Sm devono impedire che:
a. l’acqua sotterranea venga inquinata dalla costruzione e dall’esercizio di im- pianti e dall’apporto di sostanze; e b. l’idrodinamica dell’acqua sotterranea sia pregiudicata da interventi di costruzione. 2 La zona Sh comprende le aree del bacino imbrifero di una captazione che presen- tano una vulnerabilità elevata. 3 La zona Sm comprende le aree del bacino imbrifero di una captazione che presen- tano una vulnerabilità almeno media. 4 La vulnerabilità è definita secondo le caratteristiche del rivestimento (suolo e strato di copertura) e del sistema carsico o di fessure come pure delle condizioni d’infil- trazione.
N. 221 rubrica, cpv. 1 lett. b, d e i Zona S3
1 Nella zona S3 non sono ammessi:
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b. costruzioni che riducono il volume d’accumulazione o la sezione di deflusso della falda freatica; per motivi importanti l’autorità può concedere deroghe se può essere esclusa una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile; d. riduzioni pregiudizievoli della funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura); i. impianti d’esercizio contenenti liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 2000 l; fanno eccezione gli impianti che sono autorizzati nella zona S3 conformemente all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del
30 marzo 19944 sulla corrente debole o all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordi-
nanza del 30 marzo 19945 sulla corrente forte.
N. 221bis 221bis Zona Sm
1 Nella zona Sm non sono ammessi:
a. aziende industriali e artigianali dalle quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee; b. interventi di costruzione che hanno effetti pregiudizievoli sull’idrodinamica dell’acqua sotterranea; c. infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell’infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologi- camente attivo nonché di acque di scarico comunali inquinate provenienti da piccoli impianti di depurazione, nel rispetto delle esigenze di cui all’articolo
8 capoverso 2, se l’onere per l’evacuazione delle acque di scarico comunali
provenienti dalla zona di protezione è sproporzionato e una minaccia allo sfruttamento dell’acqua potabile può essere esclusa; d. riduzioni pregiudizievoli della funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura); e. condotte che sottostanno alla legge del 4 ottobre 19636 sugli impianti di tra- sporto in condotta; fanno eccezione le condotte per il gas; f. circuiti che sottraggono o restituiscono calore al sottosuolo; g. contenitori e condotte interrati contenenti liquidi nocivi alle acque; h. contenitori per il deposito per liquidi nocivi alle acque, aventi un volume uti- le di oltre 450 l per opera di protezione; sono esclusi i contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l’approvvigionamento energetico di edifici o di aziende per una durata mas- sima di due anni; il volume utile complessivo può corrispondere a un mas- simo di 30 m3 per opera di protezione;
4 RS 734.1 5 RS 734.2 6 RS 746.1
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i. impianti d’esercizio contenenti liquidi nocivi alle acque, aventi un volume utile di oltre 2000 l; fanno eccezione gli impianti autorizzati nella zona S3 conformemente all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 marzo 19947 sulla corrente debole o all’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza del 30 mar- zo 19948 sulla corrente forte. 2 Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.
N. 221ter 221ter Zona Sh 1 Nella zona Sh valgono le esigenze di cui al numero 221bis; inoltre non sono am- messi: a. impianti e attività che minacciano lo sfruttamento dell’acqua potabile; b. infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell’infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologi- camente attivo. 2 Per l’impiego di prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari e concimi si applicano gli allegati 2.4 numero 1, 2.5 e 2.6 ORRPChim.
N. 222, rubrica, cpv. 1 lett. b e d Zona S2 1 Nella zona S2 valgono le esigenze di cui al numero 221; inoltre non sono ammessi:
b. scavi che modificano in modo pregiudizievole la funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura); d. altre attività che minacciano lo sfruttamento dell’acqua potabile.
N. 223
223 Zona S1
Nella zona S1 sono ammessi soltanto interventi di costruzione e altre attività che servono allo sfruttamento dell’acqua potabile.
N. 23 cpv. 2 2 Se l’ubicazione e l’estensione delle future zone di protezione sono note, per le superfici in questione valgono le esigenze corrispondenti.
7 RS 734.1 8 RS 734.2
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Allegato (cifra IV)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 2 febbraio 20009 sugli impianti di trasporto
in condotta
Art. 7 lett. d Il rapporto di impatto sull’ambiente contiene: d. una perizia idrogeologica circa le zone con presenza di acque sotterranee uti- lizzabili, le captazioni d’acqua sotterranea e gli impianti di ravvenamento della falda freatica, le aree di protezione delle acque sotterranee, la natura del suolo, nonché le caratteristiche del terreno che possono costituire un pericolo per le condotte (come frane, cedimenti, cadute di pietre, valanghe o erosioni);
Art. 9 cpv. 4 4 Nei piani d’insieme devono inoltre essere evidenziati le captazioni d’acqua sotter- ranea e gli impianti di ravvenamento della falda freatica, le zone di costruzione e agricole, le zone protette, i monumenti e i siti sottoposti alla protezione della collet- tività nonché i progetti di costruzione con incidenza territoriale, quali le vie di comunicazione stradali e ferroviarie.
Art. 10 lett. i I piani di situazione comprendono: i. le captazioni d’acqua sotterranea, gli impianti di ravvenamento della falda freatica e le zone di protezione delle acque sotterranee;
9 RS 746.11
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2. Ordinanza del 18 maggio 200510 sulla riduzione dei rischi inerenti
ai prodotti chimici
Allegato 2.4 N. 1.4 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2
1 Nelle zone S1, S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee sono vietati:
2 Chi intende impiegare prodotti per la protezione del legno o depositare legname trattato con tali prodotti nelle zone S3 e Sm di protezione delle acque sotterranee o in vicinanza di corsi e corpi d’acqua, deve adottare misure edilizie per impedire il dilavamento e l’infiltrazione dei prodotti per la protezione del legno.
Allegato 2.5 N. 1.1 cpv. 1 lett. f e g nonché cpv. 3–5
1 I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati:
f. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee; g. su e lungo binari ferroviari nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sot- terranee. 3 L’impiego di prodotti fitosanitari nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee è disciplinato dall’ordinanza del 12 maggio 201011 sui prodotti fitosani- tari. 4 Per l’impiego di prodotti fitosanitari nei settori di alimentazione Zu e Zo i Cantoni, tenendo conto delle deroghe di cui al numero 1.2 capoversi 2, 4 e 5, fissano limita- zioni che vanno oltre i requisiti posti dai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la protezione delle acque. In particolare, limitano l’impiego di un prodotto fitosanitario nel settore d’alimentazione Zu se questo viene rilevato in un punto di captazione d’acqua potabile e se, ripetutamente, non vengono rispettati i requisiti fissati per le acque sotterranee utilizzate o che si prevede di utilizzare. 5 Per l’impiego di prodotti fitosanitari su e lungo binari ferroviari fuori dalle zone S1, S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee l’Ufficio federale dei trasporti stabilisce le limitazioni e i divieti necessari per la protezione dell’ambiente. A tal fine tiene conto della situazione locale e, prima di adottare una decisione, consulta i Cantoni interessati.
N. 1.2 cpv. 3, frase introduttiva, lett. b e c nonché cpv. 3bis 3 Se nel bosco non è possibile sostituire i prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti, l’autorità cantonale competente concede, in deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera d, un’autorizzazione secondo gli articoli 4‒6 per l’uso di prodotti fitosanitari:
10 RS 814.81 11 RS 916.161
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b. per il trattamento del legname tagliato in spiazzi adeguati e mediante insetti- cidi che, in virtù dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari, sono omologati per la coltura «Tronchi abbattuti nella foresta e presso piazzali di deposito», a condizione che il legname non possa essere rimosso in tempo, che tali spiaz- zi non si trovino nelle zone S1, S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee e che siano adottate misure efficaci per evitare che i prodotti fitosanitari sia- no dilavati e si infiltrino nel suolo; c. per i vivai forestali al di fuori delle zone S1, S2, S3 e Sh di protezione delle acque sotterranee; 3bis In deroga al divieto di cui al numero 1.1 capoverso 1 lettera g, l’Ufficio federale dei trasporti concede nei singoli casi, d’intesa con l’UFAM, un’autorizzazione per l’uso di prodotti fitosanitari nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee se: a. il binario ferroviario si trova in una vasca impermeabile; b. le acque di scarico sono smaltite al di fuori delle zone S2 o Sh di protezione delle acque sotterranee; e c. la sostituzione dei prodotti fitosanitari con misure meno inquinanti risulta sproporzionata.
Allegato 2.6 N. 2.1 cpv. 2
2 I fanghi di depurazione non possono essere forniti.
N. 3.2.3 cpv. 1 1 I residui provenienti da impianti di depurazione non agricoli delle acque di scarico con un massimo di 200 abitanti-equivalenti e dai pozzi neri non agricoli senza scari- co possono essere impiegati, con l’autorizzazione delle autorità cantonali, al di fuori delle zone di protezione delle acque sotterranee su campi coltivati a foraggio ubicati in zone distanti o con infrastrutture viarie carenti.
N. 3.3.1 cpv. 1 lett. e e cpv. 2 – 4
1 I concimi non possono essere impiegati:
e. nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee; 2 I concimi aziendali fluidi e i concimi ottenuti dal riciclaggio fluidi non possono essere impiegati nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee. 3 Per l’utilizzazione di concimi nei settori di alimentazione Zu e Zo l’autorità canto- nale fissa limitazioni che vanno oltre i requisiti dei capoversi 1 e 2 se ciò è necessa- rio per la protezione delle acque.
4 I fanghi di depurazione non possono essere impiegati.
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N. 5 Abrogato
3. Ordinanza del 10 settembre 200812 sull’emissione deliberata
nell’ambiente
Art. 8 cpv. 2 lett. c 2 Sono considerati spazi vitali e paesaggi particolarmente sensibili o degni di prote- zione: c. le acque sotterranee e la zona S1 nonché, per i microrganismi, le zone S2 e Sh delle zone di protezione delle acque sotterranee;
4. Ordinanza del 12 maggio 201013 sui prodotti fitosanitari
Art. 68 cpv. 1 e 3 1 I prodotti fitosanitari non possono essere impiegati nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee, qualora questi o i loro metaboliti rilevanti dal profilo biolo- gico possano giungere nel punto di captazione dell’acqua potabile a causa della loro mobilità o mancanza di biodegradabilità.
3 L’UFAG pubblica e tiene aggiornato l’elenco dei prodotti fitosanitari che non
possono essere impiegati nelle zone S2 e Sh di protezione delle acque sotterranee.
5. Ordinanza del 25 maggio 201114 concernente l’eliminazione
dei sottoprodotti di origine animale
Allegato 7 N. 11 11 I luoghi previsti per il sotterramento dei corpi di animali non devono trovarsi nelle zone di protezione delle acque sotterranee né nelle aree di protezione delle acque sotterranee. Se il luogo è destinato al sotterramento di grandi quantità di corpi di animali, esso non può essere situato in un settore partico- larmente minacciato ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1 dell’ordinanza del
28 ottobre 199815 sulla protezione delle acque.
12 RS 814.911 13 RS 916.161 14 RS 916.441.22 15 RS 814.201
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