AS 2015 4917
Ordinanza sulle dogane
Ordinanza sulle dogane (OD)
Modifica del 18 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 1° novembre 20061 sulle dogane è modificata come segue:
Ingresso vista la legge del 18 marzo 20052 sulle dogane (LD); visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale (LPers),
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza «Amministrazione delle dogane» è sostituita con «AFD».
Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva
1 Nell’enclave doganale, l’Amministrazione delle dogane (AFD) può svolgere
segnatamente i seguenti compiti:
Art. 25 cpv. 2 2 Per merci del traffico di mercato s’intendono verdure, pesci freschi, granchi, rane, lumache e fiori recisi.
Art. 79 cpv. 1 lett. d 1 Oltre alle indicazioni usuali prescritte, nella dichiarazione doganale la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve se del caso: d. indicare l’acquirente delle merci da esportare nonché il depositante se le merci si trovano nel regime d’esportazione e prima di essere trasportate nel territorio doganale estero sono immagazzinate in un deposito doganale aper- to o un deposito franco doganale.
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Art. 112a Operatori economici autorizzati (art. 42a LD)
1 La qualifica di operatore economico autorizzato («Authorised Economic Opera-
tor», AEO) è concessa dall’AFD. 2 Un AEO è ritenuto affidabile per quanto concerne la sicurezza nella catena inter- nazionale di fornitura. 3 Un AEO beneficia di agevolazioni per quanto riguarda la procedura d’imposizione doganale e i controlli doganali di sicurezza.
Art. 112b Condizioni formali (art. 42a LD)
1 Possono richiedere la qualifica di AEO le persone che:
a. sono iscritte:
1. nel registro di commercio svizzero, oppure
2. nel registro di commercio (registro pubblico) del Principato del Liech-
tenstein; e b. nel quadro delle loro operazioni commerciali svolgono attività legate alla catena internazionale di fornitura.
2 Le persone che disponevano di una qualifica di AEO, revocata sulla base
dell’articolo 112s capoverso 1 lettere a o b, possono presentare una nuova domanda al più presto tre anni dopo la revoca.
Art. 112c Condizioni materiali (art. 42a LD)
La qualifica di AEO è concessa, su richiesta, alle persone che soddisfano i criteri di cui agli articoli 112d–112g.
Art. 112d Osservanza delle prescrizioni doganali (art. 42a LD)
Le prescrizioni doganali sono considerate rispettate se, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, le seguenti persone non hanno commesso né un’infrazione penale grave né infrazioni penali ripetute contro il diritto federale, la cui esecuzione spetta all’AFD: a. il richiedente; b. le persone responsabili dell’impresa richiedente o che ne esercitano il con- trollo della gestione; c. la persona responsabile delle questioni doganali nell’impresa richiedente; e d. la persona che rappresenta il richiedente o l’impresa richiedente nelle que- stioni doganali.
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Art. 112e Tenuta dei libri contabili e dei documenti relativi ai trasporti (art. 42a LD)
Il sistema di tenuta dei libri contabili e, se del caso, dei documenti relativi ai traspor- ti consente di effettuare adeguati controlli doganali di sicurezza se il richiedente: a. tiene i libri contabili secondo i principi ammessi dalla pratica commerciale ai sensi degli articoli 662–670 e 957–963 del Codice delle obbligazioni4 o dell’ordinanza del 24 aprile 20025 sui libri di commercio; b. utilizza un sistema contabile nel quale tutte le operazioni sono registrate in modo progressivo, cronologico e completo e che facilita i controlli doganali; c. osserva le disposizioni relative alla durata e alla forma della conservazione, alle misure di sicurezza e all’accesso a dati e documenti (art. 96–98); d. dispone di un’organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell’impresa e che è adatta alla gestione dei movimenti di merci nonché di un sistema di controllo interno che permette di evitare, riconosce- re e correggere gli errori e di individuare le operazioni illegali o irregolari; e. dispone eventualmente di procedure per la gestione delle restrizioni all’im- portazione e all’esportazione in relazione con disposti di natura non doga- nale che permettono di distinguere le merci che soggiacciono a tali restri- zioni dalle altre merci; f. dispone di procedure per l’archiviazione di dati e documenti dell’impresa e per la protezione contro la perdita; g. garantisce che l’AFD venga informata se l’impresa ha dubbi sull’applica- zione di una prescrizione; h. ha adottato misure di sicurezza di tecnologia dell’informazione al fine di tutelare il sistema informatico dell’impresa da intrusioni non autorizzate e proteggere i dati.
Art. 112f, rubrica e lett. abis Solvibilità finanziaria (art. 42a LD)
La solvibilità finanziaria è considerata comprovata se il richiedente: abis. nei tre anni precedenti la presentazione della domanda ha versato i dazi e tutte le altre imposte, tributi ed emolumenti dovuti;
Art. 112g Standard di sicurezza adeguati (art. 42a LD)
Gli standard di sicurezza sono considerati adeguati se il richiedente comprova che le seguenti condizioni sono adempiute:
4 RS 220 5 RS 221.431
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a. nei tre anni precedenti la presentazione della domanda nessuna delle persone di cui all’articolo 112d ha commesso un’infrazione penale grave o infrazioni penali ripetute nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo im- prenditoriale; b. gli edifici nei quali si svolgono le procedure previste dalla qualifica AEO sono costruiti in modo da impedire l’accesso illecito e da proteggere da intrusioni illecite; c. sono previste misure che impediscono l’accesso non autorizzato a uffici, zo- ne di spedizione, rampe di carico, zone di trasporto e altri luoghi importanti; d. all’atto del trasbordo di merci sono previste misure che proteggono contro l’introduzione, la sostituzione e la perdita di materiale nonché l’alterazione di unità di carico; e. sono previste misure che permettono di identificare inequivocabilmente i partner commerciali sicuri nella catena internazionale di fornitura; f. il richiedente verifica regolarmente se i suoi dipendenti impiegati in posti sensibili dal punto di vista della sicurezza rappresentano un rischio per la sicurezza; g. il richiedente ha adottato misure di sicurezza adeguate nei confronti dei for- nitori di servizio cui fa capo; h. il richiedente garantisce che i dipendenti di cui alla lettera f sono regolar- mente formati in materia di sicurezza.
Art. 112h, rubrica Richiedenti del Principato del Liechtenstein (art. 42a LD)
Art. 112i, rubrica Procedura (art. 42a LD)
Art. 112j, rubrica Esame formale della domanda (art. 42a LD)
Art. 112k, rubrica e cpv. 7 Esame materiale della domanda (art. 42a LD) 7 Se contro una persona di cui all’articolo 112d è pendente un procedimento penale per un’infrazione grave o per infrazioni ripetute ai sensi dell’articolo 112d o 112g lettera a e l’esito del procedimento è importante per valutare se le condizioni per la concessione della qualifica di AEO sono adempiute, l’AFD sospende l’esame mate- riale della domanda.
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Art. 112l, rubrica, nonché cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. f Riconoscimento di altri controlli di sicurezza (art. 42a LD) 1 L’idoneità degli standard di sicurezza di cui all’articolo 112g può essere compro- vata anche con un certificato di sicurezza riconosciuto su scala mondiale o con un’altra certificazione riconosciuta oppure con un controllo di sicurezza da parte di un’autorità federale svizzera.
2 L’AFD riconosce le seguenti prove:
f. un certificato di sicurezza rilasciato da un’autorità federale svizzera.
Art. 112m Accettazione della domanda (art. 42a LD) 1 I diritti e gli obblighi derivanti dalla qualifica di AEO sorgono il giorno della notifica della decisione.
2 La validità della qualifica di AEO è illimitata.
Art. 112n, rubrica Reiezione della domanda (art. 42a LD)
Art. 112o, rubrica Obbligo di informare dell’AEO (art. 42a LD)
Art. 112p, rubrica Controlli dell’impresa (art. 42a LD)
Art. 112q, rubrica e cpv. 3 Controllo della qualifica di AEO (art. 42a LD)
3 Abrogato
Titolo della sezione 3b Abrogato
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Art. 112r Sospensione della qualifica di AEO (art. 42a LD) 1 L’AFD sospende la qualifica di AEO se constata o ha sufficienti motivi di ritenere che: a. le condizioni di cui agli articoli 112b, 112e nonché 112g lettere b–h non sono più adempiute; b. una persona di cui all’articolo 112d è fortemente sospettata di aver commes- so un’infrazione penale grave o infrazioni penali ripetute ai sensi dell’arti- colo 112d o 112g lettera a; c. l’AEO:
1. non può più dimostrare di trovarsi in una situazione finanziaria sana,
sufficiente per permettergli di adempiere gli obblighi assunti tenendo conto del tipo di attività commerciale,
2. ha inoltrato una domanda di concordato ai sensi dell’articolo 293 LEF o
contro di lui è stata avanzata una domanda di fallimento ai sensi degli articoli 166 e 190–193 LEF, oppure
3. non ha versato i dazi dovuti o le altre imposte, tributi ed emolumenti
dovuti;
2 Essa sospende inoltre la qualifica di AEO se l’AEO ne fa richiesta.
3 La sospensione ha effetto immediato se la sicurezza e la salute della popolazione o l’ambiente lo esigono.
4 La sospensione non ha effetto sulle procedure d’imposizione doganali avviate
prima della sospensione.
5 L’AFD fissa la durata della sospensione in modo adeguato.
6 Se l’AEO adempie nuovamente le condizioni, l’AFD revoca la sospensione.
Art. 112s Revoca della qualifica di AEO (art. 42a LD)
1 L’AFD revoca la qualifica di AEO se una persona di cui all’articolo 112d:
a. ha commesso un’infrazione penale grave o infrazioni penali ripetute ai sensi dell’articolo 112d o 112g lettera a e la decisione penale è passata in giudica- to; oppure b. durante il periodo della sospensione non ha adottato le misure necessarie.
2 Essa revoca inoltre la qualifica di AEO se l’AEO ne fa richiesta.
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Titolo prima dell’art. 112t Sezione 3b: Dichiarazione sommaria di entrata e di uscita ai fini della sicurezza (art. 2 cpv. 2 LD)
Art. 112t Ex art. 112r
Art. 157 Termini d’esportazione (art. 53 cpv. 3 LD) 1 Le merci imposte per l’esportazione definitiva devono essere portate nel territorio doganale estero entro sei mesi dall’accettazione della dichiarazione doganale. 2 Se le merci non possono essere esportate entro sei mesi dall’accettazione della dichiarazione doganale, il depositante può chiedere all’AFD una proroga del termine d’esportazione. L’AFD accoglie la richiesta se le seguenti condizioni sono adempiu- te: a. al momento della richiesta l’acquirente della merce ha la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale; b. le merci non possono essere esportate entro sei mesi dall’accettazione della dichiarazione doganale per motivi sufficienti, come ritardi nella catena logi- stica, un contratto non concluso oppure per motivi di cui al capoverso 4. 3 L’AFD può, su richiesta, prorogare il termine al massimo tre volte e ogni volta al massimo di sei mesi. 4 Se, senza sua colpa, segnatamente a causa di fallimento del destinatario finale all’estero, catastrofi naturali, misure per applicare sanzioni internazionali o eventi bellici nel Paese di destinazione, il depositante è stato impedito di esportare le merci entro i termini prorogati ai sensi del capoverso 3, egli può richiedere una proroga del termine d’esportazione alla Direzione generale delle dogane. 5 La richiesta di proroga dei termini d’esportazione deve essere presentata all’ufficio doganale competente per scritto e prima della scadenza del termine. Essa deve essere motivata e corredata dei relativi mezzi di prova.
6 Se le merci non sono portate nel territorio doganale estero entro i termini
d’esportazione, il regime d’esportazione viene revocato.
Art. 162 Disposizioni procedurali (art. 58 cpv. 1 LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare, al momento della dichiarazione doganale, lo scopo d’impiego delle merci nonché l’utilizzatore. 2 Se cambia lo scopo d’impiego o l’utilizzatore oppure se vi è un trasferimento di proprietà delle merci, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve presen- tare una nuova dichiarazione doganale. Essa deve informare le altre persone soggette
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all’obbligo di dichiarazione in merito ai loro obblighi quali persone soggette all’obbligo di dichiarazione. 3 La nuova dichiarazione doganale ai sensi del capoverso 2 deve essere presentata prima che cambi lo scopo d’impiego o l’utilizzatore oppure che vi sia il trasferi- mento di proprietà. L’AFD può prevedere che la dichiarazione doganale sia presen- tata in un secondo momento, in particolare in caso di merci importate per la vendita incerta. 4 Se non viene presentata una nuova dichiarazione doganale ai sensi del capoverso 2, l’obbligazione doganale sorge nel momento in cui avrebbe dovuto essere presentata la nuova dichiarazione doganale.
5 Il regime di ammissione temporanea si applica a un passaggio di confine con
successiva reimportazione o riesportazione delle merci. Per determinate merci l’AFD può autorizzare ripetuti passaggi di confine.
Titolo dopo l’art. 173 Sezione 6: Regime d’esportazione
Art. 173a Sede o domicilio dell’acquirente in caso di immagazzinamento in depositi doganali aperti o depositi franchi doganali (art. 53 cpv. 3, 61 cpv. 1, 62 cpv. 2 e 65 cpv. 2 LD)
Le merci possono essere imposte all’esportazione e successivamente immagazzinate in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale solo se l’acquirente delle merci ha la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale.
Art. 174, rubrica Conclusione non regolare del regime d’esportazione (art. 61 cpv. 4 LD)
Art. 178a Dichiarazione doganale per merci sensibili (art. 65 cpv. 1 LD) 1 La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci sensibili per via elettronica all’atto dell’immagazzinamento nel deposito franco doganale. Se prima dell’immagazzinamento le merci sono state imposte per l’esportazione, non è necessaria una dichiarazione supplementare per l’immagazzinamento. 2 La dichiarazione doganale deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 184 capoverso 1 lettere a–f nonché il nome e l’indirizzo del depositante.
Art. 179 Termini d’esportazione (art. 65 cpv. 2 LD)
Per i termini d’esportazione si applica l’articolo 157.
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Art. 183, rubrica, cpv. 1 lett. c, 1bis e 2 Elenco dei locatari, dei sottolocatari e dei depositanti (art. 66 cpv. 1 e 2 LD)
1 L’elenco deve contenere le seguenti indicazioni:
c. nome e indirizzo della persona che tiene l’inventario. 1bis L’elenco deve essere tenuto elettronicamente.
2 Su richiesta, il depositario deve presentare senza indugio l’elenco all’AFD per via elettronica. L’AFD definisce lo standard minimo per il formato dei file.
Art. 184 cpv. 1 lett. c, k e q, 2 e 3bis
1 L’inventario deve contenere le seguenti indicazioni:
c. nome e indirizzo del proprietario delle merci depositate; k. massa lorda e massa netta; l’AFD può, su richiesta, dispensare il depositario dall’obbligo di rilevare la massa lorda o la massa netta; q. nome e indirizzo del depositante originario se all’interno di un deposito franco doganale la merce è ripresa da un altro depositante per l’immagazzi- namento.
2 L’inventario deve essere tenuto elettronicamente.
3bis Su richiesta, il depositario deve presentare l’inventario all’AFD. L’AFD defini- sce la forma e lo standard minimo per il formato dei file.
Art. 185 Inventario per depositante (art. 66 cpv. 1 LD)
Deve essere tenuto un inventario per merci sensibili per ciascun depositante. Se le merci dello stesso depositante sono immagazzinate in diversi locali, è possibile tenere un inventario per locale.
Art. 194 cpv. 1 lett. abis
1 La garanzia ammonta:
abis. per l’AEO: al massimo al 10 per cento dei tributi doganali;
Art. 246a Disposizioni transitorie della modifica del 18 novembre 2015
1 Alle domande di qualifica di AEO presentate prima dell’entrata in vigore della
modifica del 18 novembre 2015 si applica il nuovo diritto.
2 Ai regimi di ammissione temporanea non conclusi al momento dell’entrata in
vigore della modifica del 18 novembre 2015 rimane applicabile il diritto anteriore. 3 Il depositario deve tenere un inventario (art. 182 cpv. 2) per le seguenti merci sensibili immagazzinate in un deposito franco doganale al momento dell’entrata in
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vigore della modifica del 18 novembre 2015, al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della modifica: a. autoveicoli da turismo e motocicli delle voci di tariffa 8703 e 8711; b. mobili delle voci di tariffa 9401 e 9403. 4 Il depositario deve soddisfare i seguenti requisiti al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2015: a. le condizioni per l’allestimento e la tenuta dell’elenco dei locatari, dei sotto- locatari e dei depositanti secondo l’articolo 183 capoversi 1 lettera c e 1bis; b. le condizioni per l’allestimento e la tenuta dell’inventario per merci sensibili secondo l’articolo 184 capoversi 1 lettere c, k e q nonché 2.
II L’allegato 2 è modificato come segue:
Merci sensibili
N. 1 Abrogato
N. 5
5. le seguenti merci conformemente alla legge del 9 ottobre 19866 sulla tariffa
delle dogane: – bevande alcoliche delle voci di tariffa 2204–2208, – tabacchi manufatti delle voci di tariffa 2402 e 2403, – biglietti di banca e titoli della voce di tariffa 4907, – monete della voce di tariffa 7118, – perle, diamanti, pietre preziose, pietre semipreziose, metalli preziosi e placcati di metalli preziosi nonché lavori di queste materie (ex capitolo della tariffa doganale 71), – minuteria e gioielleria (ex capitolo della tariffa doganale 71), – autoveicoli da turismo e motocicli delle voci di tariffa 8703 e 8711, – articoli di orologeria della voce di tariffa 9101, – pendole e pendolette di metalli preziosi e placcati di metalli preziosi delle voci di tariffa 9103 e 9105, – mobili delle voci di tariffa 9401 e 9403, – oggetti d’arte, da collezione e di antichità delle voci di tariffa 9701– 9706.
6 RS 632.10
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III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
18 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (cifra III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 4 aprile 20077 sul trattamento dei dati nell’AFD
Allegato A 48 Operatori economici autorizzati («Authorised Economic Operators», AEO)
Rimando che accompagna il numero dell’allegato (art. 42a LD e art. 112a–112s OD8)
N. 2 punti 1, 7 e 9 Il sistema d’informazione può contenere i seguenti dati:
1. il numero di identificazione dell’AEO (numero d’identificazione delle im-
prese, IDI); 7. la data in cui sorgono i diritti e gli obblighi derivanti dalla qualifica di AEO; 9. i dati relativi ai punti 1–5, 7 e 8 per gli AEO ammessi in Stati con i quali la Svizzera ha concluso un accordo per il riconoscimento reciproco della quali- fica di AEO;
N. 4 punto 2
2. In Internet possono essere pubblicati:
a. il numero di identificazione dell’AEO (n. 2 punto 1); b. il nome e l’indirizzo dell’AEO (n. 2 punto 2); c. la data in cui sorgono i diritti e gli obblighi derivanti dalla qualifica di AEO (n. 2 punto 7); d. l’autorità che ha emanato la decisione (n. 2 punto 8).
7 RS 631.061 8 RS 631.01
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N. 5
5. Scambio di dati con Stati con i quali la Svizzera ha concluso un accordo
per il riconoscimento reciproco della qualifica di AEO L’AFD e gli Stati con i quali la Svizzera ha concluso un accordo per il riconosci- mento reciproco della qualifica di AEO si scambiano regolarmente i dati di cui al numero 2 punti 1–5, 7 e 8.
2. Ordinanza del 27 novembre 20099 sull’IVA
Art. 115 cpv. 1 lett. abis 1 L’importo della garanzia ammonta, in caso di crediti fiscali sorti condizionatamen- te o qualora siano accordate agevolazioni di pagamento secondo l’articolo 76 capo- verso 1 LD10: abis. al 10 per cento al massimo per gli operatori economici autorizzati («Authori- sed Economic Operator», AEO) di cui all’articolo 42a LD;
9 RS 641.201 10 RS 631.0
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