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AS 2015 5081

Legge federale sulle professioni mediche universitarie

Legge federale sulle professioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche, LPMed)

Modifica del 20 marzo 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 20131, decreta:

I La legge del 23 giugno 20062 sulle professioni mediche è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 Negli articoli 37, 43 capoversi 1 lettere d ed e, 3 e 4, 44 capoverso 2, 45, rubrica e capoversi 1 e 2 e 67 capoverso 2 «libero esercizio della professione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «esercizio della professione come attività economica privata3 sotto la propria responsabilità professionale».

2 Concerne soltanto il testo francese

Ingresso, primo comma visti gli articoli 95 capoverso 1 e 117a capoverso 2 lettera a della Costituzione federale4;

Art. 1 cpv. 3 lett. e

3 A tale scopo, la presente legge definisce:

e. le norme relative all’esercizio delle professioni mediche universitarie come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale;

Art. 2 cpv. 1 lett. b

1 Sono considerate professioni mediche universitarie le professioni di:

b. medico-dentista;

3 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). Di questa rettifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 4 RS 101

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Art. 4 cpv. 2 lett. d

2 La formazione e il perfezionamento abilitano in particolare a:

d. assumere le proprie responsabilità nell’ambito della sanità, soprattutto nelle cure mediche di base e, sotto il profilo specificatamente professionale, nei confronti della società;

Art. 5 cpv. 2 2 Il Consiglio federale determina i titoli federali di perfezionamento relativi alle professioni mediche universitarie il cui esercizio come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale è subordinato a un perfezionamento conformemente alla presente legge.

Art. 7, frase introduttiva e lett. c I cicli di studio favoriscono lo sviluppo delle competenze sociali e della personalità degli studenti in modo da poter affrontare le future esigenze professionali. In parti- colare, devono consentire agli studenti di: c. rispettare, nell’ambito delle cure, il diritto di autodeterminazione dei pa- zienti.

Art. 8 lett. c, g, j e k Chi ha concluso gli studi di medicina umana, di odontoiatria o di chiropratica deve: c. essere in grado di utilizzare gli agenti terapeutici in modo professionale, economico ed ecologicamente sostenibile; g. Concerne soltanto i testi tedesco e francese j. avere adeguate conoscenze su metodi e approcci terapeutici della medicina complementare; k. avere dimestichezza con i compiti dei diversi professionisti della salute nelle cure mediche di base e conoscere l’importanza centrale e la funzione della medicina di famiglia.

Art. 9 lett. c, f, h, i ed j Chi ha concluso gli studi di farmacia deve: c. disporre di conoscenze approfondite sull’impiego, gli effetti, l’applicazione e i rischi legati ai medicamenti e ai dispositivi medici importanti per la sua professione; f. assumere compiti finalizzati alla promozione e alla salvaguardia della salute come pure alla prevenzione delle malattie e acquisire le relative competenze, in particolare nel campo delle vaccinazioni; h. avere dimestichezza con i compiti dei diversi professionisti della salute nelle cure mediche di base;

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i. conoscere e capire segnatamente i principi e i fondamenti professionali rela- tivi alla preparazione, alla dispensazione, allo smercio, alla documentazione e all’eliminazione di medicamenti della medicina complementare, nonché le corrispondenti prescrizioni legali; j. avere conoscenze di base adeguate concernenti la diagnosi e la cura delle turbe della salute e delle malattie frequenti.

Art. 10 lett. i Chi ha concluso gli studi di veterinaria deve: i. avere adeguate conoscenze su metodi e approcci terapeutici della medicina complementare.

Art. 12 cpv. 2, frase introduttiva e lett. a

2 È ammesso all’esame federale di chiropratico anche chi:

a. Concerne soltanto il testo francese

Art. 13 Disposizioni esecutive concernenti gli esami federali Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche e le scuole univer- sitarie, il Consiglio federale determina: a. il contenuto dell’esame; b. la procedura d’esame; c. le tasse d’esame e le indennità versate agli esperti.

Art. 13a Istituzione delle commissioni d’esame Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio fede- rale nomina le commissioni d’esame cui compete lo svolgimento degli esami e conferisce loro i mandati necessari.

Art. 15 cpv. 1 1 Sono riconosciuti i diplomi esteri la cui equivalenza con un diploma federale è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interes- sati.

Art. 17 cpv. 2 lett. f ed i, nonché 3

2 Il perfezionamento deve conferire in particolare la capacità di:

f. impiegare in modo efficace, opportuno ed economico i mezzi a disposizione; i. capire i compiti dei diversi professionisti della salute e le loro interazioni nelle cure mediche di base, compresa la funzione centrale della medicina di

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famiglia, e adempiere i propri compiti in questo ambito conformemente alla specificità della propria professione.

3 I medici attivi nel campo della medicina umana che dispensano cure mediche di

base devono acquisire le loro conoscenze, attitudini e capacità specifiche al settore della medicina di famiglia durante il perfezionamento in tale settore, in parte sotto forma di assistenza in uno studio medico.

Art. 19 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 21 cpv. 1 e 4 1 Sono riconosciuti i titoli di perfezionamento esteri la cui equivalenza con un titolo federale di perfezionamento è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco concluso con gli Stati interessati.

4 Abrogato

Art. 27 cpv. 5, frase introduttiva

5 L’organo di accreditamento può:

Art. 29 Periodo di validità 1 Il periodo di validità dell’accreditamento dei cicli di studio è disciplinato dalla legge federale del 30 settembre 20115 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero. 2 L’accreditamento dei cicli di perfezionamento è valido per sette anni al massimo.

Art. 31 cpv. 1

1 Ogni modifica materiale di un ciclo di perfezionamento accreditato deve essere

comunicata all’istanza di accreditamento.

Art. 31a Obbligo di informazione Su richiesta, le organizzazioni responsabili del perfezionamento forniscono gratui- tamente all’istanza di accreditamento tutte le informazioni, i rapporti e i documenti di cui necessita per svolgere i compiti di vigilanza.

Inserire dopo il titolo del capitolo 6

Art. 33a Registrazione, conoscenze linguistiche e diploma

1 Chi esercita una professione medica universitaria deve:

5 RS 414.20

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a. essere iscritto nel registro di cui all’articolo 51; b. disporre delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della profes- sione. 2 Chi desidera esercitare una professione medica universitaria nel settore pubblico oppure come attività economica privata sotto vigilanza professionale e non è titolare di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto secondo la presente legge deve: a. essere titolare di un diploma che lo autorizza a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una professione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della presente legge; b. richiedere alla Commissione delle professioni mediche l’iscrizione nel regi- stro. 3 Il datore di lavoro è incaricato di verificare che la persona che esercita una profes- sione medica universitaria nel settore pubblico o come attività economica privata sotto vigilanza professionale: a. sia iscritta nel registro di cui all’articolo 51; b. disponga delle conoscenze linguistiche necessarie all’esercizio della profes- sione. 4 Il Consiglio federale disciplina i particolari relativi alle conoscenze linguistiche e alla loro attestazione e verifica. Può stabilire eccezioni alle esigenze relative alle conoscenze linguistiche nonché prevedere che la registrazione può aver luogo sol- tanto se il diploma di cui al capoverso 2 lettera a è stato ottenuto dopo una forma- zione che soddisfa determinate esigenze minime da esso stabilite.

Art. 34 Obbligo d’autorizzazione 1 L’esercizio di una professione medica universitaria come attività economica priva- ta sotto la propria responsabilità professionale è subordinato all’ottenimento di un’autorizzazione del Cantone sul cui territorio è esercitata. 2 Non esercita la professione come attività economica privata chi la esercita nel settore pubblico alle dipendenze di Cantoni o Comuni.

Art. 35 cpv. 1, primo periodo e 2, primo periodo 1 I titolari di qualifiche professionali acquisite all’estero che possono avvalersi del- l’allegato III dell’Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 7 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), possono esercitare senza autorizzazione la loro professione medica universitaria in qualità di prestatori

6 RS 0.142.112.681 7 RS 0.632.31

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di servizi come attività economica privata sotto la propria responsabilità professio- nale. … 2 I titolari di un’autorizzazione cantonale possono esercitare in un altro Cantone la propria professione medica, come attività economica privata e sotto la propria re- sponsabilità professionale, durante un periodo non superiore a 90 giorni per anno civile, senza essere tenuti a chiedere un’autorizzazione di tale Cantone. …

Art. 36 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e c, nonché 2–4 1 L’autorizzazione all’esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale è rilasciata se il richiedente: b. è degno di fiducia e offre la garanzia, sotto il profilo psicofisico, di un eser- cizio ineccepibile della professione; c. dispone delle conoscenze necessarie di una lingua ufficiale del Cantone per il quale richiede l’autorizzazione. 2 Chi intende esercitare la professione di medico, chiropratico o farmacista come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale necessita inoltre di un titolo federale di perfezionamento. 3 Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio fede- rale prevede che le persone titolari di un diploma o di un titolo di perfezionamento rilasciato da uno Stato con cui la Svizzera non ha concluso un accordo sul ricono- scimento reciproco possano esercitare la professione come attività economica priva- ta sotto la propria responsabilità professionale se il loro diploma o il loro titolo di perfezionamento equivale a un diploma federale o a un titolo federale di perfezio- namento. La condizione è che tali persone: a. insegnino nell’ambito di un ciclo di studio o di perfezionamento accreditato ed esercitino la professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale nell’ospedale in cui insegnano; o b. esercitino la professione come attività economica privata sotto la propria re- sponsabilità professionale in una regione di cui è provata la copertura insuf- ficiente in materia di assistenza medica. 4 Chi dispone dell’autorizzazione a esercitare la professione secondo la presente legge adempie in linea di massima le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione in un altro Cantone.

Art. 38 cpv. 2

2 Se la revoca avviene nei confronti di una persona in possesso anche di un’au-

torizzazione di un altro Cantone, l’autorità competente informa l’autorità di vigi- lanza di tale Cantone.

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Art. 40, frase introduttiva e lett. b ed h Chi esercita una professione medica universitaria come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale deve osservare i seguenti obblighi professionali: b. approfondire, estendere e migliorare le proprie conoscenze, attitudini e capa- cità professionali, ai fini della garanzia della qualità, grazie all’aggiorna- mento permanente; h. concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisu- rata al genere e all’entità dei rischi connessi alla sua attività.

Art. 41 Autorità cantonale di vigilanza 1 Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sulle persone che esercita- no sul territorio cantonale una professione medica universitaria sotto la propria responsabilità professionale. 2 Tale autorità di vigilanza prende le misure necessarie a fare osservare gli obblighi professionali. Può delegare determinati compiti di vigilanza alle associazioni profes- sionali cantonali competenti.

Art. 50 cpv. 1 lett. dbis e dter, nonché 2

1 La Commissione delle professioni mediche ha le seguenti attribuzioni e compe-

tenze: dbis. stabilire se il diploma estero di cui all’articolo 33a capoverso 2 autorizza il suo titolare a esercitare, nello Stato che ha rilasciato tale diploma, una pro- fessione medica universitaria sotto vigilanza professionale ai sensi della pre- sente legge; dter. iscrivere nel registro le conoscenze linguistiche del titolare del diploma; 2 La Commissione delle professioni mediche può trattare o far trattare dati personali per quanto necessario all’adempimento dei suoi compiti.

Art. 51 cpv. 1 e 2, secondo periodo, nonché 4 bis 1 Il Dipartimento tiene un registro di tutte le persone che esercitano una professione medica universitaria. 2 … È inoltre inteso a semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell’auto- rizzazione all’esercizio della professione, nonché a permettere ai Cantoni lo scambio di informazioni relative all’esistenza di misure disciplinari. 4bis Al fine di identificare in modo univoco le persone elencate e per aggiornare i dati personali, nel registro si utilizza sistematicamente il numero di assicurato confor- memente all’articolo 50e capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 8 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il numero di assicurato non è

8 RS 831.10

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accessibile al pubblico ed è a disposizione unicamente dei servizi incaricati di tenere i registri, nonché delle autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autoriz- zazione all’esercizio della professione.

Art. 52, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 1

1 Le autorità cantonali competenti notificano senza indugio al Dipartimento:

a. ogni rilascio, rifiuto, revoca o modifica di un’autorizzazione all’esercizio della professione come attività economica privata sotto la propria responsa- bilità professionale, in particolare qualsiasi restrizione all’esercizio della professione, come pure qualsiasi misura disciplinare che ordinano sulla base dell’articolo 43; b. qualsiasi misura disciplinare fondata sul diritto cantonale che ordinano nei confronti di persone che esercitano una professione medica universitaria.

Art. 53 cpv. 2, 2bis e 3 2 I dati relativi a misure disciplinari, come pure i motivi di revoca o rifiuto di un’au- torizzazione di cui all’articolo 38 sono a disposizione esclusivamente delle autorità competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione e delle autorità di vigilanza. 2bis Le autorità cui compete un procedimento disciplinare in corso possono chiedere al Dipartimento informazioni sui dati relativi a restrizioni abolite, nonché sui divieti temporanei di esercitare la professione ai quali è apposta la menzione «cancellato». 3 Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano accessibili soltanto su domanda, se l’interesse della sanità pubblica non richiede che siano pubblicamen- te accessibili su Internet.

Art. 54 Cancellazione ed eliminazione di iscrizioni nel registro 1 L’iscrizione di restrizioni è eliminata dal registro cinque anni dopo la loro soppres- sione. 2 L’iscrizione di avvertimenti, ammonimenti e multe è eliminata dal registro cinque anni dopo la loro pronuncia. 3 Il divieto temporaneo di esercitare la professione è annullato nel registro con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la sua soppressione. 4 La cancellazione e l’eliminazione di iscrizioni relative all’esistenza di misure disciplinari fondate sul diritto cantonale ai sensi dell’articolo 52 capoverso 1 lettera b sono effettuate analogamente ai capoversi 1–3. 5 Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un’autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici.

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Art. 55 cpv. 2

2 Su domanda del richiedente, emanano una decisione formale sull’ammissione a un

ciclo di perfezionamento accreditato.

Art. 58 lett. c Chiunque: c. impiega un operatore sanitario che esercita una professione medica senza essere iscritto nel registro, è punito con la multa.

Art. 65 cpv. 1 e 1bis 1 I titolari di un diploma federale in medicina che il 1° giugno 2002 erano in posses- so di un’autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione rimangono autorizzati a esercitare la professione come attività economica privata sotto la pro- pria responsabilità professionale su tutto il territorio svizzero senza alcun titolo federale di perfezionamento. Coloro che prima di tale data non avevano ottenuto un titolo di perfezionamento ricevono un titolo corrispondente al loro perfezionamento pratico e teorico. 1bis I titolari di un diploma federale di farmacista che prima dell’entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 erano in possesso di un’autorizzazione cantonale al libero esercizio della professione rimangono autorizzati a esercitare la professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale su tutto il territorio svizzero senza alcun titolo federale di perfezionamento. Coloro che prima dell’entrata in vigore della presente legge non avevano ottenuto un titolo di perfezionamento ricevono un titolo corrispondente al loro perfezionamento pratico e teorico.

Art. 66 cpv. 1 1 Le persone che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione di chiropra- tico come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale rimangono autorizzate a esercitare la professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale su tutto il territorio svizzero senza titolo federale di perfezionamento o diploma federale.

Art. 67a Disposizioni transitorie della modifica del 20 marzo 2015 1 Le persone che prima dell’entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro professione come attività economica privata sotto la propria responsabilità professionale, non erano indipendenti ai sensi del diritto previgente e che, secondo il diritto cantonale, non necessitavano di un’autorizzazione per l’esercizio di tale pro- fessione, possono continuare a esercitare la loro professione senza autorizzazione ai sensi della presente legge per al massimo cinque anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

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2 Le persone che prima dell’entrata in vigore della presente modifica esercitavano la loro attività senza essere iscritte nel registro devono farsi iscrivere entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica. 3 Le persone che all’entrata in vigore della presente modifica esercitano una profes- sione medica universitaria devono chiedere di fare iscrivere nel registro le loro conoscenze linguistiche entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 3 ottobre 19519 sugli stupefacenti

Art. 9 cpv. 1 e 3 1 Gli operatori sanitari ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici10 che eserci- tano la loro professione come attività economica privata11 sotto la propria responsa- bilità professionale conformemente alla legge del 23 giugno 200612 sulle professioni mediche o che esercitano la loro professione, sotto la propria responsabilità profes- sionale, alle dipendenze di Cantoni o Comuni e che dispongono della relativa auto- rizzazione cantonale, nonché i direttori responsabili di una farmacia pubblica o di una farmacia d’ospedale possono procurarsi, detenere, usare e dispensare stupefa- centi senza autorizzazione; sono eccettuate le autorizzazioni eccezionali di cui all’articolo 8. Sono fatte salve le disposizioni cantonali che disciplinano la dispensa- zione diretta da parte dei medici, dei dentisti e dei veterinari.

3 Abrogato

2. Legge del 18 marzo 201113 sulle professioni psicologiche

Art. 43 cpv. 4 4 Tutte le iscrizioni relative a una persona sono eliminate dal registro non appena un’autorità ne annuncia il decesso. I dati, anonimizzati, possono in seguito essere utilizzati a fini statistici.

9 RS 812.121

10 O del 17 ott. 2001 sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1).

11 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 12 RS 811.11 13 RS 935.81

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2015 Consiglio nazionale, 20 marzo 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

9 luglio 201514. 2 Gli art. 4 cpv. 2 lett. d, 7 frase introduttiva e lett. c, 8 lett. c, g, j e k, 9 lett. c, f, h, i e j, 10 lett. i, 17 cpv. 2 lett. f e i, nonché 3, 21 cpv. 4, 27 cpv. 5 frase introduttiva, 29, 31 cpv. 1, 31a e 55 cpv. 2 della legge sulle professioni mediche (cifra I) entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

3 Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.

25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

14 FF 2015 2257

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