AS 2015 5277
Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)
Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE)
del 18 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6 capoverso 3, 7 capoverso 1, 9, 14 capoverso 1, 15a capoverso 2 e 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 20051 sulla protezione degli animali; visti gli articoli 32 capoverso 1 e 37 della legge del 9 ottobre 19922 sulle derrate alimentari (LDerr); visti gli articoli 24 capoverso 1, 25 capoverso 1, 53a capoverso 2 e 56 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19663 sulle epizoozie (LFE); in applicazione dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo di applicazione 1 La presente ordinanza si applica all’importazione e al transito di animali e prodotti animali dagli Stati membri dell’Unione europea (UE), dall’Islanda e dalla Norvegia, nonché all’esportazione di animali e prodotti animali verso tali Stati. 2 Essa non si applica all’importazione e al transito di pesci vivi, sperma, ovuli ed embrioni animali provenienti dall’Islanda e all’esportazione di tali animali e prodotti animali verso l’Islanda; l’importazione, il transito e l’esportazione di tali animali e prodotti animali sono disciplinati nell’ordinanza del 18 novembre 20155 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi. 3 Si applica all’importazione, al transito e all’esportazione di animali da compagnia per quanto non sia applicabile l’ordinanza del 28 novembre 20146 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali da compagnia.
RS 916.443.11
2015-1238 5277
Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2015
Art. 2 Applicabilità ad altri possibili vettori di agenti epizootici 1 Per possibili vettori di agenti epizootici, che non siano animali né prodotti animali, quali paglia e fieno, sono applicabili le disposizioni concernenti i prodotti animali, purché per questi vettori vi siano condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario (art. 5 cpv. 1 e 2). 2 L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può, in singoli casi, sottoporre alla presente ordinanza altri possibili vettori di agenti epizoo- tici.
Art. 3 Diritto applicabile 1 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano l’ordinanza del 27 giugno 19957 sulle epizoozie e l’ordinanza del 23 novembre 20058 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.
2 Sono fatti salvi in particolare i seguenti atti normativi:
a. ordinanza del 23 aprile 20089 sulla protezione degli animali (OPAn); b. ordinanza del 4 settembre 201310 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.
Art. 4 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. territorio d’importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione); b. Paesi terzi: tutti i Paesi, eccetto gli Stati membri dell’UE, l’Islanda e la Nor- vegia; c. prodotti animali:
1. derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate
alimentari di origine animale,
2. sottoprodotti di origine animale,
3. sperma, ovuli ed embrioni animali che non sono sottoprodotti di origine
animale; d. sottoprodotti di origine animale: corpi di animali e carcasse nonché le loro parti, prodotti di origine animale, resti alimentari, ovuli, embrioni e sperma, di cui non sia consentito il consumo o che siano stati esclusi dalla catena alimentare;
7 RS 916.401 8 RS 817.02 9 RS 455.1 10 RS 453.0
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e. certificato sanitario: documento che attesta la provenienza di una partita e l’ottemperanza ai requisiti di polizia sanitaria, di protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari; f. TRACES: sistema informatico veterinario conforme alla decisione g. partita: un numero di animali della stessa specie o di prodotti animali dello stesso genere trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso luogo di provenienza, destinati alla stessa azienda di destinazione e che possono figurare sullo stesso certificato sanitario o sullo stesso docu- mento commerciale; h. importazione: trasferimento permanente o temporaneo di animali e prodotti animali nel territorio di importazione, eccetto il trasporto destinato al transito di cui all’articolo 6 lettera i della legge del 18 marzo 200512 sulle dogane (LD); i. importatore: persona fisica o giuridica responsabile dell’importazione e designata come tale nel certificato sanitario o nel documento commerciale; j. persona soggetta all’obbligo di dichiarazione: la persona di cui allʼarti- colo 26 LD; k. impresa che presta servizi di sdoganamento: impresa che, su incarico degli esercenti di aeroporti, garantisce il collegamento tra le compagnie aeree e le imprese di spedizione (handling agent); l. azienda di destinazione: azienda nella cui sede devono essere portati gli animali o i prodotti animali e designata come tale nel certificato sanitario o nel documento commerciale; m. esportatore: persona fisica o giuridica responsabile dell’esportazione e desi- gnata come tale nel certificato sanitario o nel documento commerciale.
Sezione 2: Importazione
Art. 5 Condizioni di importazione 1 Per l’importazione di animali e prodotti animali si applicano le condizioni armo- nizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, segnatamente per quanto con- cerne: a. le aziende dalle quali si possono importare animali e prodotti animali;
11 Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, sullʼintroduzione del sistema TRACES e sulla modifica della decisione 92/486/CEE, GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63; modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE, GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29. 12 RS 631.0
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b. i requisiti di polizia sanitaria, di diritto sulla protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari; c. i documenti di accompagnamento richiesti, segnatamente i certificati sanitari e i documenti commerciali. 2 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) designa gli atti normativi determinanti dell’UE. 3 Per gli animali e i prodotti animali per i quali non esistono condizioni armonizzate dell’UE per il traffico intracomunitario, l’USAV può stabilire condizioni d’impor- tazione in materia di polizia sanitaria, diritto sulla protezione degli animali e igiene delle derrate alimentari oppure emettere decisioni per i singoli casi. 4 In caso di elevati rischi di epizoozie e per l’igiene delle derrate alimentari, l’USAV può stabilire condizioni supplementari o vietare l’importazione. 5 Sono fatte salve le misure emanate dall’USAV in virtù dell’articolo 24 capoverso 3 lettera a LFE volte a impedire la propagazione di un’epizoozia.
Art. 6 Documenti di accompagnamento 1 Gli animali e i prodotti animali possono essere importati soltanto se accompagnati dal certificato sanitario prescritto dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario. 2 Il DFI stabilisce le garanzie sanitarie supplementari da presentare in aggiunta al certificato sanitario prescritto dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traf- fico intracomunitario per gli animali e i prodotti animali indicati qui appresso e stabilisce a quali condizioni siano riconosciute queste garanzie sanitarie: a. gli animali della specie bovina; b. gli animali della specie suina; c. i gallinacei (Galliformes), i palmipedi (Anseriformes) e gli struzioniformi (Struthioniformes) nonché le uova da cova di questi uccelli. 3 Se non è prescritto un certificato sanitario, la partita deve essere accompagnata da un documento commerciale.
Art. 7 Autorizzazioni
1 È necessaria un’autorizzazione dell’USAV per l’importazione di:
a. animali e prodotti animali che non soddisfano le condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, segnatamente per quanto con- cerne la reimportazione di animali ad unghia fessa dopo brevi soggiorni nell’ambito di esposizioni o manifestazioni analoghe; b. sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 5 e 6 dell’ordinanza del 25 maggio 201113 concernente l’eliminazione dei sotto-
13 RS 916.441.22
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prodotti di origine animale (OESA), eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli arti- coli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) n. 142/201114; c. animali e prodotti animali per i quali non vi sono condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario.
2 L’USAV rilascia l’autorizzazione se:
a. la situazione epizooziologica nel territorio di provenienza lo consente oppure sono state prese misure appropriate contro l’introduzione di epizoozie; e b. sono soddisfatti i requisiti posti dalla presente ordinanza. 3 L’USAV può negare o revocare l’autorizzazione di cui al capoverso 1 lettera b se:
a. esiste un elevato rischio di introdurre un’epizoozia tramite sottoprodotti di origine animale; oppure b. la capacità complessiva degli impianti di eliminazione interessati è necessa- ria per l’eliminazione dei relativi sottoprodotti di origine animale nazionali.
Art. 8 Registrazione in TRACES 1 Chi vuole importare, in qualità di azienda di destinazione, importatore o impresa di spedizione, animali e prodotti animali per cui devono essere emessi certificati sani- tari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, deve farsi precedentemente registrare in TRACES. 2A chi vuole farsi registrare quale azienda di destinazione viene attribuita in TRACES sia la proprietà di «azienda di destinazione» sia quella di «importatore». A chi vuole farsi registrare quale importatore o impresa di spedizione viene attribuita la proprietà di «importatore» rispettivamente di «impresa di spedizione». 3 La registrazione va richiesta all’autorità cantonale competente. I cambiamenti di indirizzo vanno comunicati senza indugio all’autorità rispettiva. 4 Per accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione della competente autorità cantonale. 5 Per l’importazione di una partita per cui è obbligatorio emettere certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, l’importatore, l’azienda di destinazione o l’impresa di spedizione deve farsi registrare in TRACES con la relativa proprietà.
14 Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante dispo- sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla fron- tiera; GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/9, GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.
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6 Le persone registrate hanno accesso ai dati relativi alle partite inviate da loro o su loro incarico e possono trattare i dati relativi alla partita prima di firmare il certifi- cato sanitario.
Art. 9 Notifica preventiva di determinate partite L’importatore è tenuto a notificare preventivamente al veterinario cantonale, al più tardi dieci giorni prima, l’importazione delle partite dei seguenti animali e prodotti animali: a. sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie suina; b. animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi; c. api mellifere europee (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.).
Art. 10 Certificati sanitari 1I certificati sanitari devono essere emessi dall’autorità competente mediante TRACES prima dell’importazione, purché sia previsto dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario per la rispettiva categoria animale o per il rispettivo prodotto animale. 2 I certificati sanitari devono essere validi per l’intera partita. Devono essere allegati in originale alla partita e accompagnarla fino all’azienda di destinazione. 3 I certificati sanitari devono essere firmati dall’autorità competente. Là dove previ- sto, i certificati possono essere firmati anche da un’impresa autorizzata a emetterli.
4 Il DFI stabilisce i requisiti formali dei certificati sanitari.
Art. 11 Documenti commerciali Se le condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario non pre- vedono requisiti per i documenti commerciali, questi devono contenere almeno le indicazioni seguenti: a. quantità e specie animale o tipo di prodotto animale; b. azienda di provenienza o di fabbricazione; c. azienda di destinazione; e d. requisiti di trasporto particolari.
Art. 12 Modelli L’USAV mette a disposizione in Internet i modelli per i certificati sanitari e i docu- menti commerciali richiesti.
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Art. 13 Dichiarazione di partite e presentazione dei documenti di accompagnamento 1 Le persone soggette all’obbligo di dichiarazione garantiscono che all’ufficio doga- nale siano presentati i documenti di accompagnamento, in caso di richiesta, durante un controllo a campione delle partite. 2 Le partite di animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi devono essere dichiarate all’ufficio doganale. La persona soggetta all’obbligo di dichiara- zione garantisce che il certificato sanitario venga presentato di propria iniziativa all’ufficio doganale.
Art. 14 Importazione di derrate alimentari nel traffico turistico Per le derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimen- tari di origine animale che vengono portate con sé nel traffico turistico per il consu- mo privato non sono necessari, per l’importazione, né certificati sanitari né docu- menti commerciali.
Art. 15 Condizioni d’igiene nel trasporto 1 I mezzi di trasporto, gli impianti, i dispositivi e le apparecchiature utilizzati per il trasporto internazionale di animali e prodotti animali devono essere mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati. 2 La paglia e altri prodotti agricoli simili che sono serviti da materiale d’imballaggio nonché strame e fieno provenienti da mezzi di trasporto degli animali e aeromobili devono essere eliminati senza indugio e in maniera innocua dopo il trasporto.
Art. 16 Temperature durante il trasporto 1 Per tutta la durata del trasporto di prodotti animali devono essere rispettati i livelli di temperatura indicati nel certificato sanitario. 2 Nei veicoli e nei depositi la temperatura interna deve essere conforme ai livelli di temperatura indicati. 3 Negli aerei occorre garantire, mediante provvedimenti tecnici, che la partita sia conservata a una temperatura conforme ai livelli di temperatura indicati e che non sia interrotta la catena del freddo. 4 Le partite per cui il certificato sanitario prevede un trasporto a livello di temperatu- ra ambiente possono anche essere conservate o trasportate refrigerate.
Art. 17 Condizioni di trasporto 1 Dopo l’immissione in libera pratica, i prodotti animali devono essere trasportati direttamente nell’azienda di destinazione. 2 Dopo l’immissione in libera pratica, gli animali devono essere trasportati diretta- mente e senza trasbordo nell’azienda di destinazione.
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3 Se vengono trasportati animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioni- formi, non possono essere caricati altri animali.
Art. 18 Bestiame da macello Il bestiame da macello può unicamente essere trasferito in una grande azienda ai sensi dell’articolo 3 lettera k dell’ordinanza del 23 novembre 2005 15 concernente la macellazione e il controllo delle carni.
Art. 19 Obbligo di notifica dell’azienda di destinazione L’azienda di destinazione deve notificare entro 24 ore al veterinario cantonale l’arrivo degli animali e dei prodotti animali seguenti: a. sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie suina; b. animali ad unghia fessa, gallinacei, palmipedi e struzioniformi; c. api mellifere europee e bombi.
Art. 20 Obbligo di conservazione dell’azienda di destinazione Dal giorno in cui arriva la partita, l’azienda di destinazione è tenuta a conservare i certificati sanitari per tre anni.
Art. 21 Obblighi dell’importatore 1 L’importatore è responsabile del rispetto dei requisiti di polizia sanitaria, di diritto sulla protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari, della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti di accompagna- mento. 2 Nel caso dei prodotti animali, l’importatore deve notificare alla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione la temperatura alla quale tali prodotti devono essere immagazzinati (art. 16). 3 Egli deve fornire in tempo utile all’impresa che presta servizi di sdoganamento le informazioni e i documenti necessari. Egli può anche incaricare un’impresa di spedizione di fornirglieli in tempo utile.
Art. 22 Obblighi dell’impresa che presta servizi di sdoganamento 1 Le imprese che prestano servizi di sdoganamento sono considerate persone sogget- te all’obbligo di dichiarazione.
2 Devono provvedere affinché gli animali siano curati durante la loro permanenza
all’aeroporto.
15 RS 817.190
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3 Per le imprese che prestano servizi di sdoganamento di animali vivi valgono per analogia i requisiti applicabili alle pensioni per animali fissati nella legislazione sulla protezione degli animali, in particolare gli articoli 101–102 OPAn16.
Art. 23 Obblighi degli esercenti di aeroporti
1 Gli esercenti di aeroporti devono notificare all’USAV le imprese che prestano
servizi di sdoganamento da essi incaricate. Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente all’USAV. 2 Essi devono richiamare l’attenzione delle imprese che prestano servizi di sdoga- namento sugli obblighi ai sensi dell’articolo 22.
Sezione 3: Transito
Art. 24 1 Per il transito di partite per via aerea diretta a destinazione di Paesi terzi si appli- cano le condizioni di polizia sanitaria del Paese di destinazione. 2 In caso di transito, alle seguenti partite si applicano per analogia le disposizioni valide per l’importazione: a. partite trasportate per via aerea nel territorio d’importazione e che transitano attraverso il territorio d’importazione con un altro mezzo di trasporto o tra- sportate di nuovo per via aerea a destinazione di Stati membri dell’UE, Islanda o Norvegia; b. partite trasportate per via terrestre attraverso il territorio d’importazione.
3 Si applicano per analogia le seguenti disposizioni:
a. articoli 5 e 6 capoversi 1 e 3 (condizioni di importazione e documenti di ac- compagnamento); b. articolo 8 (registrazione); c. articoli 10–13 (documenti di accompagnamento); d. articolo 14 (importazione di derrate alimentari nel traffico turistico); e. articolo 15 capoverso 1 (condizioni d’igiene nel trasporto); f. articolo 16 (temperature durante il trasporto); g. articoli 21–23 (obblighi delle persone interessate).
16 RS 455.1
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Sezione 4: Esportazione
Art. 25 Principio 1 Per l’esportazione di animali e prodotti animali dal territorio d’importazione val- gono per analogia le seguenti disposizioni per l’importazione: a. articoli 5 e 6 capoversi 1 e 3 (condizioni di importazione e documenti di accompagnamento); b. articoli 10–13 (documenti di accompagnamento); c. articolo 14 (importazione di derrate alimentari nel traffico turistico); d. articolo 15 capoverso 1 (condizioni d’igiene nel trasporto); e. articolo 16 (temperature durante il trasporto). 2 Valgono inoltre eventuali altre condizioni di polizia sanitaria del Paese di destina- zione. 3 Se previsto dalle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunita- rio, per le partite destinate all’esportazione l’autorità cantonale competente rilascia un certificato sanitario mediante TRACES oppure l’azienda di provenienza emette un documento commerciale.
Art. 26 Uova da cova Le uova da cova possono solamente essere esportate se le uova stesse e gli imbal- laggi sono muniti di un codice di provenienza «CH-… (numero dell’azienda di provenienza)».
Art. 27 Autorizzazione per sottoprodotti di origine animale 1 I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto con un’autorizzazione dell’USAV: a. i sottoprodotti delle categorie 1 e 2 ai sensi degli articoli 5 e 6 OESA 17, eccettuati i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici nonché i campioni commerciali e gli articoli da esposizioni ai sensi degli articoli 11 e
12 del regolamento (UE) n. 142/201118;
b. i sottoprodotti di origine animale della categoria 3 ai sensi dell’articolo 7 OESA, eccettuati i prodotti di cui all’articolo 39 capoverso 3 OESA.
2 L’USAV rilascia l’autorizzazione se:
a. allʼesportazione non si oppongono motivi di polizia sanitaria; b. l’azienda esportatrice garantisce il rispetto delle condizioni dʼimportazione del Paese di destinazione;
17 RS 916.441.22
18 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1 lett. b.
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c. l’azienda esportatrice prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine ani- male in Svizzera conformemente all’articolo 39 capoverso 2 OESA; e d. il Paese di destinazione ha approvato l’importazione dei sottoprodotti di ori- gine animale delle categorie 1 e 2. 3 Prima di rilasciare l’autorizzazione, l’USAV sottopone la domanda di esportazione al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione che si occu- perebbe dell’eliminazione secondo il capoverso 2 lettera c.
Art. 28 Documenti di accompagnamento per sottoprodotti di origine animale I seguenti sottoprodotti di origine animale possono essere esportati soltanto se la partita è accompagnata da un certificato sanitario emesso mediante TRACES: a. sottoprodotti di origine animale ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 let- tera a; b. proteine animali trasformate ai sensi dell’allegato I numero 5 del regola- mento (UE) n. 142/201119.
Art. 29 Disposizioni per l’eliminazione di determinati sottoprodotti di origine animale Per i sottoprodotti di origine animale ai sensi degli articoli 27 e 28 destinati a essere eliminati all’estero si applicano, per quanto attiene alla loro raccolta, alla loro identi- ficazione e ai documenti di accompagnamento, ad integrazione degli articoli 19 e 20 OESA20, le disposizioni di cui all’allegato VIII capi I–III del regolamento (UE) n. 142/201121.
Art. 30 Carne bovina proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per accrescere le prestazioni È vietato esportare dal territorio doganale verso gli Stati membri dell’UE e le enclavi doganali carne bovina delle voci di tariffa 0201.2091, 0202.2091, 0201.3091 e
0202.3091 proveniente da Paesi che non vietano l’uso di sostanze ormonali per
accrescere le prestazioni.
Art. 31 Registrazione in TRACES 1 Per l’esportazione di animali e prodotti animali per cui è obbligatorio emettere certificati sanitari mediante TRACES in base alle condizioni armonizzate dell’UE relative al traffico intracomunitario, le seguenti persone fisiche o giuridiche devono farsi preventivamente registrare in TRACES:
19 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1 lett. b.
20 RS 916.441.22
21 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv. 1 lett. b.
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a. le aziende di provenienza degli animali e dei prodotti animali destinati all’esportazione; b. gli esportatori; e c. le imprese di spedizione. 2A chi vuole farsi registrare quale azienda di provenienza viene attribuita in TRACES sia la proprietà di «azienda di provenienza» sia quella di «importatore». A chi vuole farsi registrare quale esportatore o impresa di spedizione viene attribuita la proprietà di «esportatore» rispettivamente di «impresa di spedizione». 3 Per la registrazione e l’accesso a TRACES si applica l’articolo 8 capoversi 3–6.
Art. 32 Responsabilità per le partite e i documenti L’esportatore è responsabile del rispetto dei requisiti di polizia sanitaria, di diritto sulla protezione degli animali e di igiene delle derrate alimentari, della conformità delle partite alle norme vigenti e della completezza dei documenti di accompagna- mento.
Sezione 5: Pascolo transfrontaliero
Art. 33 Il pascolo transfrontaliero per l’estivazione, lo svernamento e il pascolo giornaliero sono disciplinati dalle disposizioni dell’allegato 11 appendice 5 dell’Accordo agri- colo.
Sezione 6: Controlli e misure
Art. 34 Controllo dell’importazione e del transito
1 Perle partite importate e in transito l’Amministrazione federale delle dogane
(AFD) può controllare a campione se sono accompagnate dai necessari documenti di accompagnamento. 2 Per le partite importate e in transito di animali ad unghia fessa, gallinacei, palmi- pedi e struzioniformi l’AFD controlla se sono accompagnate dai certificati sanitari.
Art. 35 Sorveglianza veterinaria ufficiale
1 Si effettua una sorveglianza veterinaria ufficiale basata sui rischi per:
a. animali ad unghia fessa importati; b. gallinacei, palmipedi e struzioniformi importati; c. api mellifere europee e bombi importati;
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d. i suini per cui sono stati impiegati sperma, ovuli ed embrioni provenienti dall’estero. 2 L’USAV emana direttive tecniche sulla modalità di stabilire casi in cui è necessa- ria la sorveglianza veterinaria ufficiale e sullo svolgimento della sorveglianza. 3 Il veterinario cantonale ordina la sorveglianza. Egli è responsabile dello svolgi- mento dei controlli nel quadro della sorveglianza.
Art. 36 Misure dell’AFD in caso di importazione, transito ed esportazione illegali
1 Se l’AFD constata che vi sono animali o prodotti animali che non soddisfano le
condizioni di importazione, transito o esportazione, lo comunica all’autorità compe- tente del Cantone sul cui territorio è avvenuto il controllo.
2 L’AFD fornisce, su richiesta, all’autorità cantonale competente informazioni
riguardo a tutti i fatti importanti e le consente di esaminare gli atti.
Art. 37 Misure dell’autorità cantonale 1 Se gli animali e i prodotti animali non soddisfano le condizioni per l’importazione, il transito o l’esportazione, l’autorità cantonale competente adotta le misure necessa- rie per proteggere la salute dell’uomo e dell’animale. 2 Se privati o organi diversi dall’AFD notificano animali o prodotti animali importati o fatti transitare all’interno del territorio d’importazione illegalmente, l’autorità cantonale competente ne informa l’AFD. 3 L’autorità può decidere in particolare il respingimento e il sequestro degli animali o dei prodotti animali o l’abbattimento degli animali. L’autorità che ha ordinato un sequestro di animali ricovera gli animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio dell’autore dell’infrazione.
Sezione 7: Sistema informatico TRACES
Art. 38 Registrazione
1 Devono essere registrate in TRACES le seguenti autorità e persone:
a. l’USAV; b. l’AFD; c. gli uffici dei veterinari cantonali; d. gli uffici dei chimici cantonali; e. i veterinari ufficiali designati dai veterinari cantonali; f. gli ispettori cantonali delle derrate alimentari designati dai chimici cantonali.
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2 La registrazione e il trattamento dei dati in relazione alla registrazione sono effet- tuate dall’USAV.
3 Le autorità e le persone registrate devono comunicare senza indugio all’USAV i
cambiamenti d’indirizzo.
Art. 39 Accesso Le autorità e le persone registrate hanno accesso a TRACES nella misura in cui sia necessario per l’adempimento dei loro compiti.
Art. 40 Formazione
1 Per
accedere a TRACES occorre dimostrare di aver seguito un corso base TRACES. 2 Le autorità e le persone registrate devono frequentare periodicamente i corsi di aggiornamento. 3 L’USAV organizza il corso base e i corsi di aggiornamento per l’AFD e i respon- sabili TRACES degli uffici cantonali. La frequentazione di questi corsi è gratuita. 4 I responsabili TRACES degli uffici cantonali organizzano il corso base e i corsi di aggiornamento per i veterinari ufficiali e gli ispettori cantonali delle derrate alimen- tari che nell’ambito della loro attività utilizzano TRACES. 5 Inoltre, svolgono corsi per le persone di cui agli articoli 8 capoverso 1 e 31 capo- verso 1.
Art. 41 Obblighi delle autorità cantonali 1 Le autorità cantonali sono responsabili della registrazione delle persone di cui agli articoli 8 e 31 nonché del trattamento dei dati in relazione a queste registrazioni.
2 Ogni ufficio cantonale registrato deve designare un responsabile TRACES.
Art. 42 Coordinamento 1 L’USAV coordina la collaborazione con e tra le autorità cantonali competenti per quanto concerne TRACES.
2 Può emanare direttive tecniche relative a TRACES.
Sezione 8: Tasse e costi
Art. 43 Tasse e costi La totalità delle le tasse e dci costi legati all’importazione, al transito e all’esporta- zione è a carico del richiedente.
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Art. 44 Tasse dell’USAV L’ammontare delle tasse per i servizi e le decisioni dellʼUSAV è disciplinato dallʼordinanza del 30 ottobre 198522 sulle tasse dellʼUSAV.
Art. 45 Riscossione delle tasse da parte dei Cantoni I Cantoni possono riscuotere tasse conformemente al diritto cantonale per i servizi, i controlli e le misure in relazione all’esecuzione della presente ordinanza.
Sezione 9: Disposizioni procedurali
Art. 46 Decisioni e rimedi giuridici 1 Per le autorizzazioni e le altre decisioni dell’USAV si applica la legge federale del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa. Per le opposizioni si applica inoltre l’articolo 59b LFE. 2 I ricorsi e le opposizioni rientranti nel campo d’applicazione della legislazione sulle derrate alimentari sono retti dagli articoli 52 e 55 LDerr. 3 La procedura delle autorità cantonali d’esecuzione è retta dal diritto procedurale del rispettivo Cantone.
Art. 47 Notifica di infrazioni Il veterinario cantonale notifica all’autorità incaricata del perseguimento penale competente le infrazioni alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari, in particolare quelle concernenti: a. l’identità e la provenienza degli animali o dei prodotti animali; b. la tutela della salute umana e animale; o c. il rispetto dei valori limite di sostanze estranee.
Art. 48 Perseguimento penale 1 In caso di importazione o transito illegali l’autorità cantonale competente per il perseguimento penale promuove un’azione penale. Se simultaneamente è commessa un’infrazione alla LD24 o alla legge del 12 giugno 200925 sull’IVA, è l’AFD a promuovere un’azione penale. 2 Su richiesta dell’autorità cantonale competente per il perseguimento penale, l’AFD notifica ed esegue i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un’inchiesta da parte di quest’ultima.
22 RS 916.472 23 RS 172.021 24 RS 631.0 25 RS 641.20
Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2015
3 In caso di esportazione illegale l’autorità cantonale competente per il perseguimen- to penale promuove un’azione penale.
4 È fatto salvo l’articolo 31 LDerr.
Sezione 10: Disposizioni finali
Art. 49 Esecuzione
1 Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, l’esecuzione compete ai
Cantoni.
2 L’AFD esegue la presente ordinanza al confine doganale.
3 L’USAV emana le direttive tecniche necessarie per un’esecuzione adeguata e
uniforme.
Art. 50 Adeguamento delle prescrizioni tecniche 1 L’USAV è autorizzato a inserire successivamente adeguamenti degli atti normativi determinanti dell’UE che riguardano dettagli tecnici d’importanza secondaria, relati- vamente alle condizioni di importazione, transito ed esportazione (art. 5 cpv. 2, 24 cpv. 3 lett. a e 25 cpv. 1 lett. a). 2 Il DFI può autorizzare l’USAV a effettuare adeguamenti tecnici per quanto riguar- da le garanzie sanitarie supplementari da presentare (art. 6 cpv. 2).
Art. 51 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 L’articolo 22 capoverso 3 entra in vigore il 1° luglio 2016.
18 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova