Lexipedia

AS 2015 5293

Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI)

Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI)

del 18 novembre 2015

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 10 capoverso 4, 24 capoverso 3 e

25 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 20151 concernente l’importazione,

il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE), ordina:

Art. 1 Condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario (art. 2 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 2, 24 cpv. 3 lett. a e 25 cpv. 1 lett. a OITE-UE)

Gli atti normativi determinanti dell’Unione europea (UE) sulle condizioni armoniz- zate relative al traffico intracomunitario sono elencati nell’allegato 1.

Art. 2 Garanzie sanitarie supplementari (art. 6 cpv. 2 OITE-UE) 1 Per l’importazione devono essere presentate le seguenti garanzie sanitarie supple- mentari: a. per gli animali della specie bovina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV); b. per gli animali della specie suina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky; c. per i gallinacei, palmipedi e gli struzioniformi, una garanzia attestante che gli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle; d. per le uova da cova di animali di cui alla lettera c, una garanzia attestante che provengono da effettivi i cui animali:

1. non sono stati vaccinati;

2. sono stati vaccinati con un vaccino inattivato; oppure

RS 916.443.111 1 RS 916.443.11

2015-1240 5293

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2015

3. sono stati vaccinati almeno 30 giorni prima della produzione delle uova

da cova, qualora la vaccinazione sia stata effettuata con un vaccino vivo. 2 Le garanzie sanitarie di cui al capoverso 1 lettere a e b vengono riconosciute uni- camente se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato 2. 3 La presenza della garanzia sanitaria deve essere annotata dal veterinario ufficiale nel certificato sanitario mediante TRACES.

Art. 3 Certificati sanitari (art. 10, 24 cpv. 3 lett. c e 25 cpv. 1 lett. b OITE-UE)

I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 3.

Art. 4 Adeguamento di un allegato L’USAV adegua l’allegato 2 agli sviluppi internazionali o tecnici.

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

18 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2015

Allegato 1 (art. 1)

Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario Atto legislativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

1. Direttiva Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a 64/432/CEE problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2015/819/UE, GU L 129 del 27.5.2015, pag. 28. 2. Direttiva Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabili- 88/407/CEE sce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomuni- tari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina, GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/629/UE, GU L 247 del 24.9.2011, pag. 22.

3. Direttiva Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che

89/556/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomuni- tari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, GU L 302, del 19.10.1989, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40. 4. Direttiva Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai 90/425/CEE controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomuni- tari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospetti- va della realizzazione del mercato interno, GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/156/CE, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1. 5. Direttiva Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabili- 90/429/CEE sce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomuni- tari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62; modificata da ultimo dal regola- mento di esecuzione (UE) n. 176/2012, GU L 61 del 2.3.2012, pag. 1. 6. Direttiva Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle 91/68/CEE condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomuni- tari di ovini e caprini, GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/784/UE, GU L 346 del 20.12.2013, pag. 75. 7. Direttiva Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce 92/65/CEE norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifi- che di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; modificata da ultimo dal regola- mento di esecuzione (UE) n. 846/2014, GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5.

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2015

Atto legislativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

8. Direttiva Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che

92/118/CEE stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49; modificata da ultimo dalla direttiva 2001/41, GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33. 9. Regolamento (CE) Regolamento (UE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consi- n. 999/2001 glio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi tra- smissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/1162, GU L 188 del 16.7.2015, pag. 3.

10. Direttiva Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che

2002/99/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasforma- zione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11; modifi- cata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/417/UE, GU L 206 del 2.8.2013, pag. 13. 11. Regolamento (CE) Regolamento (UE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consi- n. 852/2004 glio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.04.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 579/2014, GU L 160 del 29.5.2014, pag. 14. 12. Regolamento (CE) Regolamento (UE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consi- n. 853/2004 glio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1137/2014, GU L 307 del 28.10.2014, pag. 28; 13. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consi- n. 854/2004 glio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 633/2014, GU L 175 del 14.6.2014, pag. 6. 14. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97, versione della GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1. 15. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 1739/2005 della Commissione, del 21 ottobre n. 1739/2005 2005, che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri, versione della GU L 279 del 22.10.2005, pag. 47.

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2015

Atto legislativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

16. Direttiva Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle 2006/88/CE condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali dʼacquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14; modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/22/UE, GU L 44 del 14.2.2014, pag. 45.

17. Decisione Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che

2008/185/CE stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informa- zioni da fornire su tale malattia, GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) n. 2015/398, GU L 66 dell’11.3.2015, pag. 16. 18. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre n. 1251/2008 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008; pag. 41; modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 25/2014, GU L 9 del 14.1.2014, pag. 5. 19. Regolamento (CE) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consi- n. 1069/2009 glio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottopro- dotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1385/2013, GU L 354 del 28.12.2013, pag. 86. 20. Direttiva Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa 2009/156/CE alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234. 21. Direttiva Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa 2009/158/CE alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74; modificata da ultimo dalla deci- sione di esecuzione 2011/879/UE, GU L 343 del 23.12.2015, pag. 105.

22. Decisione Decisione 2010/346/UE della Commissione, del 18 giugno 2010,

2010/346/UE recante misure di protezione nei confronti dell’anemia infettiva equina in Romania, nella versione della GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48.

23. Decisione Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che

2010/470/UE stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi allʼinterno dellʼUnione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina, GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15;

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2015

Atto legislativo di base UE Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

24. Regolamento (CE) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio n. 142/2011 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/9, GU L 3 del 7.01.2015, pag. 10. 25. Regolamento (UE) Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consi- n. 576/2013 glio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, versione della GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1. 26. Regolamento di Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del esecuzione (CE) 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione n. 577/2013 per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1219/2014, GU L 329 del 14.11.2014, pag. 23.

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2015

Allegato 2 (art. 2 cpv. 2)

Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie

1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della decisione

2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 1 della decisione

2 Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l’approvazione dei programmi di eradicazione presen- tati da alcuni Stati membri, GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1765, GU L 257 del 2.10.2015, pag. 44. 3 Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia, GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/398, GU L 66 dell’11.3.2015, pag 16.

Importazione, transito ed esportazione di animali e prodotti animali RU 2015

Allegato 3 (art. 3)

Requisiti formali per i certificati sanitari

1. Il rappresentante dellʼautorità competente del Paese speditore o della società che rilascia un certificato sanitario deve apporre la sua firma e il timbro ufficiale. Ciò vale per ciascuna pagina del certificato sanitario qualora esso si componga di più pagine. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello degli altri dati. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in stampatello e in maniera ben leggibile. 2. I certificati sanitari devono corrispondere nel contenuto e nella forma al modello stabilito per lʼanimale o il prodotto animale e il Paese in questione. Devono essere compilati in ogni loro parte e rilasciati a un’unica azienda destinataria. 3. I certificati sanitari devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese e per le partite in transito o di esportazione anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione oppure va allegata una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.

4. I certificati sanitari devono essere composti di:

a. un singolo foglio di carta; b. due o più pagine che compongono un foglio di carta integrato e indivisibile; oppure c. una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»). 5. I certificati sanitari devono recare un numero di identificazione unico. In un certificato sanitario composto di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.

6. Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiun-

gendo la firma e il timbro della persona che rilascia il certificato. 7. I certificati sanitari devono essere rilasciati prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell’autorità competente del Paese di spedizione.

Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia (OITE-UE-DFI) | Lexipedia | Lexipedia