AS 2015 5609
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 in favore delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti
del 25 novembre 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Sezione 1: Obiettivi
Art. 1 Il sostegno delle organizzazioni di operatori culturali non professionisti ha lo scopo di promuovere: a. l’accesso alla cultura e lo svolgimento di attività culturali da parte degli ope- ratori culturali non professionisti; b. la trasmissione di sapere o di pratiche ai bambini e ai giovani.
Sezione 2: Strumenti
Art. 2 Contributi strutturali 1 Sono erogati aiuti finanziari per le spese strutturali delle organizzazioni di opera- tori culturali non professionisti (contributi strutturali).
2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
Art. 3 Contributi a progetti 1 Sono erogati aiuti finanziari a progetti di organizzazioni di operatori culturali non professionisti volti alla trasmissione di sapere o di pratiche ai bambini e ai giovani, in particolare nell’ambito del patrimonio culturale immateriale (contributi a proget- ti).
2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
RS 442.125 1 RS 442.1
2015-2464 5609
Regime di promozione 2016 in favore delle organizzazioni RU 2015 di operatori culturali non professionisti. O del DFI
Sezione 3: Requisiti formali di promozione
Art. 4 Requisiti di promozione per i contributi strutturali Le organizzazioni devono: a. essere attive a livello nazionale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 lettera d LPCu; b. addurre la prova che collaborano in modo istituzionalizzato o in modo conti- nuativo con organizzazioni partner in altre regioni linguistiche, qualora siano attive in una sola regione linguistica; c. essere attive in modo continuativo da almeno tre anni; d. offrire ai loro membri le seguenti prestazioni:
1. offerta di formazione e perfezionamento professionale strutturata e
periodicamente aggiornata,
2. divulgazione delle loro attività al pubblico, segnatamente nell’ambito di
festival,
3. consulenza, segnatamente circa le possibilità di esibizione,
4. rappresentanza degli interessi dei membri nei confronti del pubblico e
delle autorità; e. disporre di una segreteria reperibile in modo regolare e a orari fissi; f. valutare regolarmente la qualità e l’efficacia delle loro attività.
Art. 5 Requisiti di promozione per i contributi a progetti 1 I progetti devono essere tecnicamente fondati e disporre di una struttura organizza- tiva adeguata. 2 Non sono sostenuti i progetti che potrebbero ottenere aiuti finanziari per la promo- zione della formazione musicale conformemente all’articolo 12 LPCu.
Sezione 4: Requisiti materiali di promozione per i contributi a progetti
Art. 6 Per i contributi a progetti si applicano i seguenti criteri di promozione: a. qualità contenutistica e specialistica; b. rilevanza, in particolare in riferimento all’impatto a lungo termine; c. risonanza nel pubblico, nei media e negli ambienti specializzati; d. numero di partecipanti;
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e. rapporto costo-utilità; f. ammontare dell’autofinanziamento e dell’apporto di terzi.
Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni
Art. 7 Procedura per i contributi strutturali
1 Le organizzazioni già sostenute negli anni 2012–2015 ricevono un contributo
strutturale per l’anno 2016 commisurato all’anno 2015, con riserva dell’appro- vazione del credito e a condizione che adempiano ancora i requisiti formali di pro- mozione. 2 L’Ufficio federale della cultura (UFC) conclude contratti di prestazioni con i beneficiari di contributi strutturali. Vi disciplina segnatamente l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.
Art. 8 Procedura per i contributi a progetti 1 L’UFC decide circa l’erogazione di contributi a progetti basandosi sulle richieste inoltrategli entro il 31 ottobre 2015. 2 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti formali di promozio- ne e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai requisiti materiali di pro- mozione. Devono contenere una descrizione del progetto con l’indicazione degli obiettivi, una lista delle misure e uno scadenzario nonché un preventivo e un piano finanziario.
Art. 9 Aliquote massime dei contributi strutturali Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento delle spese d’esercizio dell’organizzazione.
Art. 10 Ordine di priorità Nel decidere circa gli aiuti finanziari si ponderano i singoli criteri di promozione. È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.
Art. 11 Oneri
1 I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:
a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti i contributi strutturali concessi o i progetti sostenuti; c. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali dei progetti soste- nuti.
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2 I beneficiari di contributi a progetti sono tenuti inoltre a presentare all’UFC, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.
Art. 12 Scambio Una volta all’anno l’UFC invita le organizzazioni culturali in vista di un bilancio e di uno scambio di opinioni.
Sezione 6: Entrata in vigore e validità
Art. 13
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 Ha effetto fino al 31 agosto 2016.
25 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset