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AS 2015 5639

Ordinanza sulla cinematografia

Ordinanza sulla cinematografia (OCin)

Modifica del 25 novembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20021 sulla cinematografia è modificata come segue:

Sostituzione di termini In tutta l’ordinanza «legge» è sostituito con «LCin», «Dipartimento» con «DFI» e «Ufficio» con «UFC», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Ingresso visti gli articoli 25 capoverso 3 e 34 della legge del 14 dicembre 20012 sul cinema (LCin),

Art. 1 lett. c–e La presente ordinanza disciplina: c. l’obbligo di registrazione per le imprese di distribuzione e proiezione; d. l’obbligo di notifica per le imprese di produzione, distribuzione e proiezione nonché per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema; e. gli organi esecutivi della promozione cinematografica.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. regione cinematografica: un gruppo di cinema in concorrenza per un pubbli- co cinematografico proveniente dalla stessa area geografica; b. commercializzazione: l’utilizzo di film a scopi commerciali, segnatamente:

3. la diffusione attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici.

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Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva 1 Per ogni film proiettato in un cinema registrato, le imprese di produzione sostenute e le imprese di distribuzione notificano:

Art. 16a Obbligo di notifica per le imprese che commercializzano film al di fuori dei cinema 1 Le imprese svizzere ed estere che vendono in Svizzera film su supporti audiovisivi o li offrono attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici, nonché i titolari dei rispettivi diritti di commercializzazione notificano annualmente per ogni film di durata superiore a 60 minuti: a. il titolo originale, i titoli nelle lingue ufficiali della Svizzera e i numeri ISAN; b. i principali responsabili della parte creativa e della realizzazione, segnata- mente:

3. il produttore e il coproduttore;

c. il genere di film; d. il Paese produttore e i Paesi coproduttori; e. le versioni linguistiche in cui il film è disponibile; f. l’anno di produzione; g. la data di inizio della commercializzazione per ogni tipo di utilizzazione; h. la durata (in minuti); i. il titolare dei diritti di commercializzazione per la Svizzera. 2 Il capoverso 1 lettera b numeri 2 e 3 si applica esclusivamente ai film svizzeri e alle coproduzioni svizzere con l’estero. 3 Per la vendita di supporti audiovisivi va notificato anche il numero di supporti venduti annualmente per ogni film. 4 Per la vendita attraverso servizi a richiesta o di abbonamento elettronici va noti- ficato anche il numero di visionamenti pagati per ogni film.

5 Le imprese devono annunciarsi all’UFC prima della prima notifica dei dati.

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Titolo dopo l’art. 16a Capitolo 4: Organi esecutivi

Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1 e 2 Rilevazione di dati e statistica 1 Il DFI designa l’organo incaricato di raccogliere i dati conformemente all’arti- colo 24 LCin e agli articoli 15–16a della presente ordinanza. La raccolta è di compe- tenza dell’Ufficio federale di statistica. 2 L’Ufficio federale di statistica può affidare la raccolta dei dati a un’organizzazione privata. Quest’ultima è soggetta all’obbligo di notifica nei confronti dell’Ufficio federale di statistica. Un contratto di diritto pubblico disciplina i diritti e i doveri dell’organizzazione privata.

Titolo prima dell’art. 18 Abrogato

Art. 18 Composizione della Commissione federale della cinematografia

1 La Commissione federale della cinematografia si compone di esperti dei settori

della creazione cinematografica, della diffusione di film, della formazione continua, dell’archiviazione e della cultura cinematografica.

2 Le autorità culturali dei Cantoni vi hanno un rappresentante.

Art. 18a Delega di compiti esecutivi a privati Il DFI può delegare singoli compiti esecutivi della promozione cinematografica a organizzazioni private.

Art. 21a Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015 L’obbligo di notifica di cui all’articolo 16a si applica a tutti i film venduti o visionati dal 1° gennaio 2017.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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