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AS 2015 5817

Ordinanza dell'UFAG concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India

Ordinanza dell’UFAG concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India

Proroga del 7 dicembre 2015

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:

I L’ordinanza dell’UFAG del 24 marzo 20151 concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India è modificata come segue:

Art. 4, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 2

2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre

2016.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

7 dicembre 2015 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann

1 RS 916.207.142.3

2015-3260 5817

Divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India. RU 2015 O dell’UFAG