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AS 2015 5991

Accordo del 31 maggio 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia concernente i trasporti aerei

Accordo del 31 maggio 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia concernente i trasporti aerei

Modifica dell’Accordo1 Concluso il 15 aprile 2015 Entrato in vigore mediante scambio di note l’8 dicembre 2015

Traduzione2

Sostituzione di espressioni Conformemente al cambiamento della denominazione di una delle Parti, di uno Stato di una delle Parti e dell’autorità aeronautica di una delle Parti, il testo dell’Accordo, compreso il titolo, è modificato come segue: – denominazione della Parte: «Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia» è sostituito in tutto il testo con «Governo della Repubblica di Serbia»; – denominazione dello Stato della Parte: «Repubblica federale di Jugoslavia» è sostituita in tutto il testo con «Repubblica di Serbia»; – denominazione dell’autorità aeronautica della Parte: «Ministero federale dei Trasporti e delle Comunicazioni» è sostituito in tutto il testo con «Direzione dell’aviazione civile della Repubblica di Serbia».

Art. 3 cpv. 2 2. Ciascuna Parte consente alle imprese designate di determinare la frequenza e la capacità dei servizi aerei internazionali offerti in funzione di considerazioni com- merciali riferite al mercato. Conformemente a tale diritto, nessuna Parte impone unilateralmente limiti al volume di traffico, alla frequenza, al numero di destinazioni o alla regolarità dei voli, oppure ai tipi di aeromobile esercitati dalle imprese desi- gnate dall’altra Parte, a meno che si tratti di esigenze legate al diritto doganale, ad aspetti tecnici od operativi oppure alla protezione dell’ambiente, nel cui caso devono essere applicate condizioni uniformi, in conformità con l’articolo 15 della Conven- zione.

1 RS 0.748.127.198.18

2 Dal testo originale tedesco

2014-2777 5991

Trasporto aereo. Acc. con la Jugoslavia RU 2015

Art. 5 cpv. 4 4. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare un’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure, nei limiti che essa ritiene necessari, di vincolare a condizioni l’esercizio dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora non abbia la prova che le imprese di trasporti aerei hanno la sede principale nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalla suddetta Parte.

Art. 6 cpv. 1 lett. b

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o sospendere temporaneamente

l’autorizzazione d’esercizio per l’attuazione, a opera delle imprese designate dall’altra Parte, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se: b. non ha la prova che suddette imprese hanno la sede principale nel territorio della Parte che le ha designate e che sono titolari di un certificato di opera- tore aereo (AOC) valido rilasciato dalla suddetta Parte;

Art. 11bis Leasing

1. Ciascuna Parte può impedire, per i servizi contemplati nel presente Accordo,

l’utilizzo di aeromobili in leasing che non soddisfano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8. 2. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Parte possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equi- paggi) da qualsiasi impresa, incluse altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non porti l’impresa locatrice dell’aeromobile a esercitare diritti di traffico che non le competono.

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