AS 2015 625
Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria dalla Bulgaria
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dalla Bulgaria
del 16 febbraio 2015
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione dell’influenza aviaria in Svizzera. 2 Essa disciplina l’importazione di carni di pollame non trattate termicamente, uova da tavola non trattate termicamente, pollame vivo, pulcini di un giorno, uova da cova, carni fresche, preparati e prodotti a base di carni di selvaggina da penna selva- tica e sottoprodotti di origine animale dalla Bulgaria.
Art. 2 Importazione di carni di pollame non trattate termicamente L’importazione di carni di pollame non trattate termicamente provenienti dalla zona di protezione della Bulgaria definita nell’allegato 1 numero 1.1 è vietata.
Art. 3 Importazione di uova da tavola non trattate termicamente L’importazione di uova da tavola non trattate termicamente provenienti dalle aree ad alto rischio della Bulgaria elencate nell’allegato 1 è vietata.
Art. 4 Importazione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova 1 L’importazione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti dalle aree elencate negli allegati 1 e 2 è vietata. 2 In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all’importazione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti dalle aree a basso rischio elencate
RS 916.443.102.5
2015-0338 625
Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2015 dalla Bulgaria. O dell’USAV
nell’allegato 2 e conformi alle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 della decisione 3 All’importazione, il pollame vivo, i pulcini di un giorno e le uova da cova di cui al capoverso 2 devono essere accompagnati dal pertinente certificato sanitario, sul quale figura la dicitura: «La partita è conforme alle condizioni zoosanitarie della decisione 2006/415/CE della Commissione».
Art. 5 Importazione di carni fresche nonché di preparati e di prodotti a base di carni di selvaggina da penna selvatica 1 L’importazione di carni fresche nonché di preparati e di prodotti a base di carni di selvaggina da penna selvatica provenienti dalle aree elencate negli allegati 1 e 2 è vietata. 2 In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all’importazione di carni fresche e di preparati e prodotti a base di carni di selvaggina da penna selvatica provenienti dalle aree elencate negli allegati 1 e 2 e conformi alle condizioni di cui all’articolo 8 paragrafo 2 della decisione 2006/415/CE4.
Art. 6 Importazione di sottoprodotti di origine animale 1 L’importazione di partite di sottoprodotti di origine animale, ricavati, interamente o parzialmente, da specie avicole provenienti da aziende situate nelle aree elencate negli allegati 1 e 2 è vietata. 2 In deroga al capoverso 1, il divieto non si applica all’importazione di sottoprodotti di origine animale conformi alle condizioni di cui all’articolo 9 della decisione 2006/415/CE5 le cui partite sono corredate del pertinente documento commerciale.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 18 febbraio 20156.
16 febbraio 2015 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss
3 Decisione della Commissione, del 14 giu. 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE, GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.
4 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 2.
5 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 2.
6 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 17 feb. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2015 dalla Bulgaria. O dell’USAV
Allegato 1 (art. 2–6)
Aree ad alto rischio
Sono state definite aree ad alto rischio le seguenti aree della Bulgaria:
Codice postale Area comprendente
1.1 Zona di protezione:
52279 Konstantinovo
1.2 Zone di sorveglianza:
07079 Della città di Burgas, le parti:
– Meden rudnik – Gorno Ezerovo – Varli Bryag
21141 Dimchevo
80916 Cherni Vrah
57337 Polski Izvor
43623 Livada
23604 Drachevo
20273 Debelt
58400 Prisad
Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2015 dalla Bulgaria. O dell’USAV
Allegato 2 (art. 4–6)
Aree a basso rischio
Sono state definite aree a basso rischio le seguenti aree della Bulgaria:
Codice postale Area comprendente
BGS04 Comune di Burgas BGS08 Comune di Kameno BGS21 Comune di Sozopol Del comune di Sredets:
63055 – Rosenovo
17974 – Sredec
24712 – Djulevo
70322 – Sudohol
30168 – Zagortsi
65560 – Svetlina
03455 – Belila
59015 – Panchevo
Del comune di Pomorie: