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AS 2015 645

Decreto federale concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all'iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»)

Decreto federale concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»)

del 20 giugno 2013

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 gennaio 20122, decreta:

I La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 81a Trasporti pubblici 1 La Confederazione e i Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d’acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Al riguardo va tenuto conto in misura adeguata del trasporto di merci per ferrovia. 2 I costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.

Art. 85 cpv. 2 2 Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse ai trasporti terrestri.

Art. 87a Infrastruttura ferroviaria 1 La Confederazione assume l’onere maggiore del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria.

2 L’infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono

assegnati i mezzi seguenti: a. al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all’articolo 85; b. il prodotto dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’arti- colo 130 capoverso 3bis;

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Finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (controprogetto RU 2015 diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»). DF

c. il 2 per cento delle entrate provenienti dall’imposta federale diretta sul red- dito delle persone fisiche; d. 2300 milioni di franchi all’anno dal bilancio generale della Confederazione; la legge disciplina l’indicizzazione di questo importo. 3 I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell’infrastruttura fer- roviaria. La legge disciplina i dettagli.

4 La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.

3bis Per finanziare l’infrastruttura ferroviaria le aliquote sono aumentate di 0,1 punti percentuali.

Art. 196 n. 3 cpv. 2 e 3, nonché n. 14 cpv. 4 e 5

3. Disposizione transitoria dell’art. 87 (Ferrovie e altri mezzi di trasporto)

2 Per finanziare l’infrastruttura ferroviaria fino al 31 dicembre 2018 e in seguito per rimunerare e rimborsare gli anticipi al fondo secondo l’articolo 87a capoverso 2 il Consiglio federale può utilizzare il 9 per cento del prodotto netto dell’imposta di consumo a destinazione vincolata di cui all’articolo 86 capoversi 1 e 4, ma al mas- simo 310 milioni di franchi all’anno. La legge disciplina l’indicizzazione di questo importo.

3 Ilfinanziamento dei grandi progetti ferroviari conformemente al capoverso 1

avviene tramite il fondo di cui all’articolo 87a capoverso 2.

14. Disposizione transitoria dell’art. 130 (Imposta sul valore aggiunto)

4 Per garantire il finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria, dal 1° gennaio 2018 il Consiglio federale aumenta di 0,1 punti percentuali le aliquote secondo l’articolo 25 della legge del 12 giugno 20093 sull’IVA; in caso di proroga del termine di cui al capoverso 1, l’aumento si applica al più tardi sino al 31 dicembre 2030. 5 Il provento dell’aumento secondo il capoverso 4 è devoluto integralmente al fondo di cui all’articolo 87a.

3 RS 641.20

Finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (controprogetto RU 2015 diretto all’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»). DF

II 1 Il presente controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni. Sempre che non sia ritirata4 l’iniziativa popolare «Per i trasporti pubblici»5, il controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni insieme all’iniziativa, secondo la procedura di cui all’articolo 139b della Costituzione federale.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2013 Consiglio nazionale, 20 giugno 2013 Il presidente: Filippo Lombardi La presidente: Maya Graf Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore 1 Il presente decreto è stato accettato dal Popolo e dai Cantoni il 9 febbraio 20146.

2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 20167.

6 giugno 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 FF 2013 5021 5654 5 FF 2010 5843 6 FF 2014 3511 7 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 2 giugno 2014 (FF 2014 3507).

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