AS 2015 669
AS 2015 669
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
Modifica del 18 febbraio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 25, rubrica, nonché cpv. 2, 3 e 4 Aziende delle regioni turistiche e centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale 2 Sono considerate aziende delle regioni turistiche le aziende situate in località che offrono cure, sport, escursioni e soggiorni di riposo per le quali il turismo svolge un ruolo essenziale e soggiace a forti fluttuazioni stagionali. 3 Ai centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale si applica- no durante tutto l’anno l’articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica e l’articolo 12 capoverso 1. 4 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce, su richiesta dei Cantoni, i centri commerciali secondo il capoverso 3. A tal riguardo devono essere adempiute le seguenti condizioni: a. l’offerta di merci nel centro commerciale è destinata al turismo internaziona- le e comprende, nella maggior parte dei negozi che si trovano nel centro commerciale, principalmente articoli di lusso, in particolare nei settori dell’abbigliamento e delle calzature, degli accessori, degli orologi e dei gioielli nonché dei profumi; b. la cifra d’affari globale del centro commerciale e la cifra d’affari della maggior parte dei negozi che si trovano nel centro commerciale sono realiz- zate essenzialmente grazie alla clientela internazionale;
1 RS 822.112
2013-2532 669
Legge sul lavoro. O 2 RU 2015
c. il centro commerciale si trova:
1. in una regione turistica secondo il capoverso 2, o
2. a una distanza di 15 chilometri al massimo dal confine svizzero e nelle
immediate vicinanze di un raccordo autostradale o di una stazione; d. i lavoratori ricevono per il lavoro domenicale compensazioni che superano quanto previsto dalle disposizioni di legge.
Art. 26a cpv. 2, parte introduttiva 2 Il DEFR stabilisce le stazioni e gli aeroporti secondo il capoverso 1. A tal riguardo si applica quanto segue:
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.
18 febbraio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova