AS 2015 699
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Regno dell'Arabia Saudita concernente il traffico aereo di linea (con allegato)
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Regno dell’Arabia Saudita concernente il traffico aereo di linea
Concluso il 4 luglio 2009 Entrato in vigore mediante scambio di note il 5 febbraio 2015
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Regno dell’Arabia Saudita (denominati Parti nel seguito del presente Accordo) in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19442; animati dal desiderio di stipulare fra il Consiglio federale svizzero e il Regno dell’Arabia Saudita un accordo sul trasporto aereo, nel seguito denominato «Accor- do», allo scopo di istituire servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre; hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Per l’applicazione del presente Accordo, sempre che il contesto non richieda un significato diverso:
1. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile
internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all’articolo 90 della Convenzione e ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli arti- coli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano divenuti appli- cabili per le due Parti o siano stati da esse ratificati; 2. l’espressione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio fede- rale dell’aviazione civile e, per il Regno dell’Arabia Saudita, l’autorità gene- rale competente per l’aviazione civile, o, in ambedue i casi, qualsiasi altra persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a det- te autorità;
3 l’espressione «impresa designata» indica un’impresa di trasporti aerei desi-
gnata e autorizzata conformemente all’articolo 3 del presente Accordo;
RS 0.748.127.191.49
1 Dal testo originale tedesco (AS 2015 699).
2 RS 0.748.0
2009-1434 699
Traffico aereo di linea. Acc. con l’Arabia Saudita RU 2015
4 il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, di bagagli e di merci e le condizioni d’applicazione, comprese le provvigioni e le condi- zioni per agenti e altri servizi ausiliari, tuttavia senza rimunerazione e condi- zioni inerenti al trasporto degli invii postali; 5. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, indica le zone di terra e le relative acque territoriali poste sotto la sovranità, la signoria, la protezione o il mandato di tale Stato, come stabilito nell’articolo 2 della Convenzione;
6. le espressioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di
trasporti aerei» e «scali non commerciali» indicano quanto stabilito nell’arti- colo 96 della Convenzione;
7. il termine «Accordo» indica il presente Accordo, i suoi allegati e tutte le
relative modifiche; 8. il termine «orario» indica gli orari per le linee sulle quali vengono esercitati i servizi aerei indicati in allegato al presente Accordo e ogni relativa modifica, come sono stati concordati conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 del presente Accordo; 9. il termine «capacità», in relazione a un «aeromobile», indica il carico utile di tale aeromobile, disponibile su una linea o su un tratto di questa linea;
10. l’espressione «pezzi di ricambio» indica gli articoli di ricambio o di manu-
tenzione destinati a essere incorporati in un aeromobile, inclusi i motori; 11. l’espressione «normale attrezzatura di bordo» indica gli articoli, diversi dalle provviste e dai pezzi di ricambio, per loro natura sostituibili, che sono desti- nati all’uso a bordo durante il volo, incluso l’equipaggiamento di pronto soccorso e di sopravvivenza; 12. le espressioni «tasse d’utilizzazione» e «tasse aeroportuali» indicano le tasse addebitate alle imprese di trasporti aerei per la messa a disposizione degli aeromobili, degli equipaggi e dei passeggeri di installazioni aeroportuali e di controllo della navigazione aerea, compresi i relativi servizi ed impianti.
Art. 2 Concessione di diritti 1. Le Parti si accordano l’un l’altra i diritti specificati nel presente Accordo per stabilire ed esercitare servizi aerei internazionali regolari sulle linee indicate nell’Allegato. Detti servizi e linee sono qui di seguito designati «servizi convenuti» e «linee indicate». 2. Nell’esercizio di servizi aerei convenuti sulle linee indicate, l’impresa designata di una Parte fruisce: a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte; b. del diritto di atterrare in detto territorio per scopi non commerciale; e c. del diritto di imbarcare e sbarcare su detto territorio, nei punti specificati per la linea in questione nell’Allegato al presente Accordo, passeggeri, bagagli, merci e invii postali.
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3. Nessuna Parte limita il diritto di ognuna delle imprese designate di effettuare trasporti in traffico internazionale fra i rispettivi territori delle Parti o fra il territorio di una Parte e i territori di Stati terzi. 4. Nessun disposto dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare sul territorio dell’altra Parte, dietro rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest’altra Parte. 5. Se, in seguito a conflitto armato, a disordini politici o a circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l’altra Parte si adopera per facili- tare il proseguimento dell’esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato e per accordare durante il periodo reputato necessario i diritti per facili- tare un esercizio duraturo.
Art. 3 Designazione di imprese di trasporti aerei 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate. Tali designazioni sono oggetto di notifica scritta tra le autorità aeronautiche delle due Parti. 2. Dopo aver ricevuto tale notifica, l’altra Parte rilascia, nei tempi procedurali più rapidi possibili, le autorizzazioni e i permessi necessari, a condizione che: a. l’impresa di trasporti aerei abbia la sua sede principale nel territorio della Parte che l’ha designata e dalla quale ha ricevuto un’autorizzazione d’eser- cizio valida; e b. il controllo effettivo su detta impresa sia esercitato dalla Parte che l’ha desi- gnata; e c. l’impresa di trasporti aerei disponga di un certificato di operatore aereo vali- do (AOC) rilasciato dalla Parte che l’ha designata. 3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dell’altra Parte provino d’essere in grado di adempiere le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati abitualmente da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, in conformità con le disposizioni della Convenzione.
4. Dopo essere stata designata e aver ricevuto l’autorizzazione d’esercizio,
l’impresa di trasporti aerei può iniziare in qualsiasi momento a esercitare i servizi convenuti, a condizione che sia in vigore una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni dell’articolo 17 del presente Accordo.
Art. 4 Diniego, revoca o sospensione dell’autorizzazione d’esercizio 1. Ciascuna Parte ha il diritto di negare il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio o di revocarla oppure di sospendere l’esercizio dei diritti menzionati nell’articolo 2 paragrafo 2 del presente Accordo da parte di un’impresa designata dall’altra Parte, oppure di imporre le condizioni che reputa necessarie per l’esercizio di questi diritti se:
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a. l’impresa di trasporti aerei non ha la sua sede principale nel territorio della Parte che l’ha designata e dalla quale ha ricevuto una autorizzazione d’esercizio valida; oppure b. il controllo effettivo su detta impresa non è esercitato dalla Parte che l’ha designata; oppure c. l’impresa di trasporti aerei non dispone di un certificato di operatore aereo valido (AOC) rilasciato dalla Parte che l’ha designata; oppure d. detta impresa ha disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti; oppure e. detta impresa non esercita i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.
2. Sempre che la revoca immediata, la sospensione temporanea o l’imposizione
delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, i diritti definiti nel presente articolo possono essere esercitati unicamente dopo consultazione con l’altra Parte. 3. L’adozione, a opera di una Parte, di misure in applicazione delle disposizioni del presente articolo non pregiudica i diritti dell’altra Parte secondo l’articolo 21 del presente Accordo.
Art. 5 Installazioni e tasse aeroportuali 1. Ciascuna Parte designa uno o più aeroporti sul suo territorio per la loro utilizza- zione da parte delle imprese designate dell’altra Parte sulle linee indicate e offre alle imprese designate dell’altra Parte le installazioni di comunicazione, le installazioni aeronautiche e le installazioni meteorologiche e gli altri servizi necessari per l’esercizio dei servizi convenuti.
2. Nessuna delle Parti impone o consente di imporre alle imprese designate
dell’altra Parte tasse d’utilizzazione superiori a quelle imposte alle proprie imprese designate che esercitano servizi aerei internazionali con aeromobili, installazioni e servizi analoghi. 3. Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni necessarie per consentire una verifica precisa dell’adeguatezza delle tasse in conformità con i principi contenuti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti entro un termine ragionevole su proposte intese a modificare le tasse di utilizza- zione, affinché gli stessi possano esprimere il loro parere prima dell’applicazione delle modifiche.
Art. 6 Esenzione da dazi e altre tasse 1. All’entrata nel territorio dell’altra Parte o all’uscita da esso, gli aeromobili impie- gati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte nonché le riserve di carburante e lubrificanti, le altre riserve di materiale tecnico di consumo, i
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pezzi di ricambio, le attrezzature normali e il materiale trasportato a bordo sono esentati, in base al principio di reciprocità, da dazi, tasse d’ispezione e altre tasse analoghe, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a riesportazione avvenuta oppure che vengano utilizzate o consumate da questi aeromobili nei voli sopra questo territorio. 2. Sono parimenti esentati da questi dazi, tasse e spese, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi: a. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle autorità di questa Parte, per essere consumate a bordo degli aeromobili in partenza impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte; b. i pezzi di ricambio importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nei servizi internazionali dalle imprese designate dell’altra Parte; c. i carburanti e i lubrificanti destinati all’approvvigionamento degli aeromobili in partenza impiegati nei servizi internazionali dall’impresa dell’altra Parte, anche se tali provviste sono utilizzate dagli aeromobili in volo sopra il terri- torio della Parte dove sono state imbarcate. 3. I materiali indicati nel precedente paragrafo 2 possono essere posti sotto la vigi- lanza o il controllo delle autorità doganali fintanto che non sono riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali. 4. I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che non lasciano la zona dell’aeroporto loro riservata sono sottoposti unicamente a un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e altre tasse analoghe. 5. Sono parimenti esentati da ogni dazio e tassa, in base al principio di reciprocità, i documenti ufficiali che riportano l’insegna dell’impresa di trasporti aerei, come cartellini per i bagagli, titoli di trasporto, lettere di trasporto aereo, carte d’imbarco e orari di volo, introdotti nel territorio di una Pare e destinati esclusivamente a essere utilizzati dalle imprese designate dell’altra Parte.
Art. 7 Principi applicabili all’esercizio dei servizi convenuti 1. Le imprese designate delle due Parti fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate. 2. Le imprese designate di ciascuna Parte tengono conto degli interessi delle impre- se designate dell’altra Parte, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi convenuti esercitati da queste ultime sulle stesse linee o parti di esse. 3. I servizi convenuti offerti dalle imprese designate delle Parti hanno come obiet- tivo primario quello di mettere a disposizione un’offerta adeguata, con un ragione- vole tasso di occupazione, in grado di soddisfare la domanda attuale e quella ragio- nevolmente prevista di trasporto di passeggeri, merci e invii postali fra il territorio della Parte che ha designato l’impresa e il territorio dell’altra Parte. Il diritto di effettuare trasporti di passeggeri, bagagli, merci e invii postali in provenienza o a
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destinazione di punti situati sulle linee indicate, nei territori di Stati diversi da quelli che hanno designato le imprese, deve essere concordato tra le Parti, poiché la capa- cità deve essere adeguata: a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato le imprese; b. alla domanda di traffico dei territori attraversati dal servizio convenuto, tenuto conto degli altri servizi di trasporto offerti da imprese degli Stati che comprendono questi territori; c. alle esigenze dei servizi aerei a lungo raggio.
4. Per far sì che le imprese designate possano godere di un trattamento equo e
paritario, le frequenze dei servizi e la relativa offerta di trasporto, nonché gli orari, sono soggetti all’approvazione da parte delle autorità aeronautiche delle due Parti. Questa esigenza deve essere soddisfatta anche in occasione di ogni modifica dei servizi convenuti.
5. Se necessario, le autorità aeronautiche di entrambe le Parti si adoperano per
raggiungere un accordo soddisfacente in merito agli orari, all’offerta di trasporto e alle frequenze.
Art. 8 Approvazione degli orari Le imprese designate di ciascuna Parte presentano gli orari previsti alle autorità aeronautiche dell’altra Parte per approvazione almeno sessanta (60) giorni prima dell’avvio dell’esercizio dei servizi convenuti. Questi orari devono contenere i tipi di servizi offerti e di aeromobili utilizzati, gli orari di volo e tutte le altre informazioni determinanti. Ciò si applica per analogia a tutte le modifiche successive. In casi particolari il termine può essere ridotto, fatta salva l’approvazione delle citate auto- rità.
Art. 9 Allestimento di statistiche Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte forniscono alle autorità aeronautiche dell’altra Parte, dietro loro richiesta, informazioni e statistiche relative al traffico svolto dalle proprie imprese designate sui servizi convenuti, verso e da il territorio dell’altra Parte, così come tali informazioni e statistiche vengono normalmente fornite dalle aziende designate di quest’altra Parte alle sue autorità aeronautiche. Questi dati contengono indicazioni in merito al volume, alla distribuzione, alla provenienza e alla destinazione del traffico. Tutti i dati statistici supplementari che le autorità aeronautiche di una Parte desiderano ricevere dalla autorità aeronautiche dell’altra Parte sono fatti oggetto, su richiesta, di colloqui bilaterali e accordi fra le due Parti.
Art. 10 Applicazione di leggi e regolamenti 1. Le leggi e i regolamenti che sul territorio di una Parte reggono la navigazione e l’esercizio degli aeromobili devono essere osservati dalle imprese designate dell’altra Parte all’arrivo, alla partenza e durante la permanenza su detto territorio.
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2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali, in particolare le formalità di entrata, uscita, emigrazione e immigrazione nonché le prescrizioni doganali, valutarie, sanitarie e di quarantena, sono applicabili ai passeg- geri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci e agli invii postali trasportati dagli aero- mobili delle imprese designate dell’altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio. 3. Ciascuna Parte metta a disposizione dell’altra, su richiesta, le copie delle leggi e dei regolamenti determinanti di cui al presente articolo. 4. Nessuna Parte ha il diritto di favorire le proprie imprese rispetto a quelle desi- gnate dell’altra quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.
Art. 11 Trasferimento degli introiti 1. Ciascuna Parte concede alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di trasfe- rire in modo flessibile gli introiti derivanti dal trasporto di passeggeri, bagagli, invii postali e merci, conformemente alle norme valutarie della Parte sul cui territorio sono stati generati tali introiti. A questi trasferimenti non sono applicabili altre tasse oltre alle normali commissioni bancarie. 2. Se una Parte impone limitazioni al trasferimento degli introiti ottenuti dalle imprese designate dell’altra Parte, per il principio di reciprocità quest’ultima ha il diritto di imporre limitazioni corrispondenti alle imprese designate dell’altra Parte. Le Parti adottano ogni misura in loro potere per facilitare il trasferimento di tali introiti. 3. Fatti salvi le leggi e i regolamenti applicabili nel territorio, le imprese designate di ciascuna Parte sono tenute a pagare le imposte sugli introiti dovute nel territorio dell’altra Parte in relazione agli utili e ai profitti derivanti dall’esercizio dei servizi convenuti. Se fra le Parti esiste un accordo particolare per evitare la doppia imposi- zione, esso è applicabile.
Art. 12 Sicurezza 1. Per l’esercizio dei servizi aerei internazionali previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte riconosce come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze per il rilascio o il riconoscimento di questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. 2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini dall’altra Parte.
3. Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate
dall’altra Parte agli impianti aeroportuali, all’equipaggio, agli aeromobili o al loro esercizio da parte delle imprese designate. Se dopo siffatte consultazioni una Parte ritiene che in questi campi l’altra Parte non mantenga né applichi efficacemente gli
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standard e le esigenze di sicurezza corrispondenti almeno agli standard minimi che possono essere stabiliti in base alla Convenzione, la Parte interessata notifica all’altra Parte queste constatazioni e i passi necessari per soddisfare questi standard minimi e quest’altra Parte deve prendere adeguate misure per rimediarvi. 4. Nel caso in cui l’altra Parte non prenda entro un tempo adeguato siffatte misure correttive, ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere, revocare o rifiutare l’autorizzazione d’esercizio per le imprese designate dall’altra Parte. 5. In virtù dell’articolo 16 della Convenzione, ogni aeromobile esercitato o ogni aeromobile non appartenente alle imprese designate di una Parte e utilizzato per esercitare i servizi convenuti in conformità alle disposizioni del presente Accordo verso o a partire dal territorio dell’altra Parte attraverso un contratto di leasing con un’altra impresa di trasporti aerei appartenente allo Stato di una delle Parti o a uno Stato terzo, può essere fatto oggetto di un’ispezione da parte dei competenti rappre- sentanti dell’altra Parte. A prescindere dagli obblighi di cui all’articolo 33 della Convenzione, lo scopo dell’ispezione è di appurare la validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi e di garantire che le attrezzature dell’aeromobile e il relativo stato corrispondono in quel dato momento agli standard previsti dalla Convenzione, a condizione che tali controlli non causino un ritardo eccessivo all’esercizio dell’aeromobile. 6. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere immediatamente l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa o di imprese dell’altra Parte se sono necessarie misure urgenti per garantire la sicurezza di un’operazione di volo. 7. Tutte le misure adottate in conformità con i paragrafi 4 e 6 del presente articolo sono abrogate non appena i fatti che hanno condotto all’adozione di tali misure non sussistono più.
Art. 13 Rappresentanza commerciale delle imprese di trasporti aerei
1. Le imprese designate di ciascuna Parte sono autorizzate, conformemente alle
leggi e ai regolamenti dell’altra Parte relativi all’entrata, alla dimora e all’impiego, a far entrare e a mantenere sul territorio dell’altra Parte il proprio personale di gestio- ne, tecnico e d’esercizio o ogni altro personale specializzato necessario per la forni- tura dei servizi convenuti. 2. L’esercizio delle operazioni di assistenza a terra di ciascuna impresa designata si svolge in conformità alle leggi e ai regolamenti dell’altra Parte e sulla base del principio di reciprocità. 3. Ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra Parte il diritto di vendere titoli di trasporto aereo sul suo territorio, direttamente e, a discrezione dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti.
Art. 14 Sicurezza dell’aviazione 1. Le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti illeciti, per garantire la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le
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Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, conclusa a Tokyo il 14 settembre 19633, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, conclusa all’Aia il 16 dicembre 19704, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 19715, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, concluso a Montreal il 24 febbraio 19886 e di ogni altra convenzione e di ogni altro protocollo relativo alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano reciprocamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aero- porti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile interna- zionale (OACI) e designate come allegati alla Convenzione, per quanto tali disposi- zioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromo- bili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano invitati a osservare le disposizioni, contenute nel paragrafo 3 del presente articolo e concernenti la sicurezza dell’aviazione, che l’altra Parte esige per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché vengano appli- cati in modo efficace sul suo territorio provvedimenti appropriati per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o
il carico. Ciascuna Parte esamina inoltre con spirito favorevole qualsiasi richiesta dell’altra Parte di prendere ragionevoli misure speciali di sicurezza per fronteggiare una determinata minaccia. 5. In caso d’incidente o minaccia d’incidente per cattura illecita di aeromobili civili oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, le Parti si assistono mutuamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropria- te, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia d’incidente. 6. Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l’altra Parte deroghi alle dispo- sizioni di sicurezza del presente articolo, le autorità aeronautiche dell’altra Parte possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra
3 RS 0.748.710.1 4 RS 0.748.710.2 5 RS 0.748.710.3 6 RS 0.748.710.31
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Parte. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro un tempo prestabilito, vi è un motivo sufficiente di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese di quest’altra Parte o di imporre condizioni.
Art. 15 Sicurezza dei documenti di viaggio 1. Ciascuna Parte si dichiara pronta ad adottare misure per garantire la sicurezza dei propri passaporti e di altri documenti di viaggio. 2. A tale scopo, ciascuna Parte si dichiara pronta a introdurre controlli per assicu- rare che l’allestimento, il rilascio, la verifica e l’uso di passaporti e altri documenti di viaggio e d’identità rilasciati da questa Parte o su mandato di essa avvengano in modo conforme alla legge. 3. Ciascuna Parte si dichiara altresì pronta a introdurre o migliorare procedure per assicurare che i documenti di viaggio e di identità da essa rilasciati presentino carat- teristiche tali da poter essere difficilmente utilizzati in modo non conforme, alterati, contraffatti o falsificati. 4. Conformemente agli obiettivi di cui sopra, ciascuna Parte rilascia i propri passa- porti e gli altri documenti di viaggio conformemente ai pertinenti documenti dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. 5. Ciascuna Parte si dichiara inoltre pronta a scambiare con l’altra Parte informa- zioni sui documenti di viaggio falsificati o contraffatti e a collaborare con essa per contrastare con maggior forza le frodi effettuate con documenti di viaggio, incluse la falsificazione e la contraffazione, l’uso di documenti falsificati o contraffatti, l’uso di documenti validi da parte di impostori, l’uso illegittimo di documenti autentici da parte dei titolari al fine di commettere reati, l’uso di documenti di viaggio scaduti o revocati e l’uso di documenti ottenuti in modo fraudolento.
Art. 16 Passeggeri non ammessi e senza documenti e persone espulse 1. Ciascuna Parte si dichiara pronta a istituire efficaci controlli di frontiera. 2. A tale scopo, ciascuna Parte si dichiara pronta ad applicare gli standard dell’Alle- gato 9 (Facilitation) della Convenzione, concernente i passeggeri non ammessi e senza documenti e le persone espulse, per rafforzare la collaborazione nella lotta all’immigrazione illegale. 3. Conformemente agli obiettivi di cui sopra, ciascuna Parte si dichiara pronta a rilasciare o ad accettare, a seconda dei casi, la lettera concernente «documenti di viaggio fraudolenti, falsificati o contraffatti o documenti non contraffatti presentati da impostori», come stabilito nell’Appendice 9 b) all’Allegato 9, se intraprende azioni ai sensi dei corrispondenti paragrafi del Capitolo 3 dell’Allegato in relazione al sequestro di documenti di viaggio illegali, falsificati o contraffatti.
Art. 17 Tariffe 1. Le tariffe applicate dalle imprese designate di una Parte per i servizi convenuti vanno fissate ad aliquote ragionevoli, tenendo conto adeguatamente di tutti gli elementi determinanti, incluse le spese d’esercizio, un utile ragionevole, le partico-
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lari caratteristiche dei servizi, le tariffe riscosse da altre imprese di trasporti aerei che esercitano traffico di linea sulle medesime rotte o su parti di esse. 2. Le tariffe citate nel paragrafo 1 del presente articolo sono fissate, per quanto possibile, tenendo conto delle condizioni di domanda e offerta presenti sul mercato. 3. Le tariffe introdotte sono trasmesse alle autorità aeronautiche delle due Parti a scopo di registrazione e per consentire una reazione adeguata in caso di atti di con- correnza sleale sul mercato. 4. Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a: a. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique; b. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive otte- nute con l’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; c. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sus- sidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.
5. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le imprese designate delle
Parti a causa di pratiche di concorrenza sleale relative all’introduzione di tariffe devono essere risolte conformemente alle disposizioni dell’articolo 22 del presente Accordo.
Art. 18 Leasing
1. Ciascuna Parte può impedire, per i servizi contemplati nel presente Accordo,
l’utilizzo di aeromobili in leasing che non soddisfino le disposizioni di cui agli articoli 12 (Sicurezza tecnica) e 14 (Sicurezza dell’aviazione). 2. Fatto salvo quanto stabilito dal precedente paragrafo 1, le imprese designate di ciascuna Pare possono prendere in leasing aeromobili (oppure aeromobili ed equi- paggi) da qualsiasi impresa, incluse altre imprese di trasporti aerei, a condizione che ciò non porti l’impresa locatrice dell’aeromobile a esercitare diritti di traffico che non le competono.
Art. 19 Consultazioni e modifiche 1. In uno spirito di stretta collaborazione, le autorità aeronautiche delle Parti si consultano di tanto in tanto reciprocamente allo scopo di assicurare l’applicazione e il rispetto delle disposizioni del presente Accordo e dei suoi allegati. Siffatte consul- tazioni iniziano entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della richiesta.
2. Le modifiche che riguardano unicamente le disposizioni del presente Accordo
sono convenute tra le Parti. Ogni modifica così concordata entra in vigore non appena è stata confermata mediante lo scambio di note diplomatiche, una volta adempiute le procedure costituzionali o le altre procedure richieste. 3. Le modifiche che riguardano unicamente le disposizioni delle tavole delle linee allegate al presente Accordo possono essere convenute tra le autorità aeronautiche
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delle due Parti. Tali modifiche entrano in vigore non appena sono state approvate da entrambe le autorità aeronautiche.
Art. 20 Conformità a convenzioni o accordi multilaterali Il presente Accordo e i suoi allegati sono modificati se ciò è necessario per renderli conformi ad accordi o convenzioni multilaterali vincolanti per le Parti.
Art. 21 Denuncia 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra Parte la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La notifica va inviata simultaneamente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.
2. In questo caso, l’Accordo termina dodici (12) mesi dopo che l’altra Parte ha
ricevuto la notifica della denuncia, sempre che la denuncia non venga revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine. Se l’altra Parte non attesta di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comuni- cazione.
Art. 22 Composizione delle controversie 1. Se fra le Parti sorgono controversie in merito all’interpretazione o all’applica- zione del presente Accordo e dei suoi allegati, le Parti stesse si sforzano, in primo luogo, di appianare tali controversie attraverso negoziati. 2. Se non giungono a un accordo attraverso un negoziato, le Parti possono conveni- re di sottoporre la controversia a una persona o a un’organizzazione per un parere consultivo. 3. Se le Parti non giungono a un accordo conformemente ai precedenti paragrafi 1 e 2, ciascuna di esse, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, può sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle Parti e uno indipendente. Se la controversia viene sottoposta a un tribunale arbitrale, ciascuna Parte nomina un arbitro, entro sessanta (60) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della trasmissione della controversia a un tribunale arbitrale; l’arbitro indipendente è nominato dai due arbitri entro un ulteriore termine di sessanta (60) giorni dalla data di nomina dell’ultimo dei due arbitri di parte. Se una delle Parti omette di nominare il suo arbitro entro il termine previsto, o se i due arbitri nominati omettono di nominare il terzo arbitro entro il termine previsto, ciascuna delle Parti può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alla nomina dell’arbitro della Parte inadempiente o dell’arbitro indipendente, a seconda dei casi. L’arbitro indipendente deve tuttavia essere cittadino di uno Stato con il quale le due Parti intrattengono relazioni diplomatiche al momento della nomina.
4. Se la nomina dell’arbitro indipendente è affidata al presidente del Consiglio
dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale, ma quest’ultimo è impossi- bilitato a svolgere tale funzione o è cittadino di una delle due Parti, la nomina è
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effettuata dal vicepresidente; se anche quest’ultimo è impossibilitato a svolgere tale funzione o è cittadino di una delle due Parti, la nomina è effettuata dal membro più anziano del Consiglio che non sia cittadino di una delle due Parti. 5. Fatte salve disposizioni di altro tenore concordate fra le Parti, il tribunale arbitra- le decide il proprio modo di procedere e la propria sede.
6. Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti per le Parti.
7. I costi del tribunale, comprese le indennità e le spese per gli arbitri, vengono sostenuti in eguale misura dalle Parti. Tutte le spese sostenute dal Consiglio in relazione alla nomina dell’arbitro indipendente e/o dell’arbitro della Parte inadem- piente, come indicato nel paragrafo 3 del presente articolo, sono considerate parte delle spese del tribunale arbitrale.
Art. 23 Registrazione presso l’OACI Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento viene registrato presso l’Orga- nizzazione dell’aviazione civile internazionale.
Art. 24 Disposizioni finali 1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui l’ultima Parte notifica all’altra Parte, per mezzo di scambio di note diplomatiche, che ha adempiuto le misure necessarie, secondo le proprie leggi e i propri regolamenti, per l’entrata in vigore del presente Accordo. 2. Con l’entrata in vigore del presente Accordo, è abrogato l’Accordo del 9 giugno
19657 tra la Svizzera e l’Arabia Saudita concernente i trasporti aerei.
3. La tavola delle linee in allegato è parte integrante del presente Accordo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Jedda il 4 luglio 2009 G, corrispondente all’11 Rajab 1430 H, in triplice esemplare originale nelle lingue tedesca, araba e inglese, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Regno dell’Arabia Saudita: Maurice Darier Abdullah M. N. Rehaimi
7 RU 1967 1663, 1986 2285
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Allegato
Tavola delle linee
Sezione 1 Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:
Punti di decollo Punti di scalo intermedio Punti nel Regno Punti oltre dell’Arabia Saudita
Punti in Svizzera 2 punti Damman, Jedda, 2 punti Riyadh
Sezione 2 Linee sulle quali le imprese designate dal Regno dell’Arabia Saudita possono eserci- tare servizi aerei:
Punti di decollo Punti di scalo intermedio Punti in Svizzera Punti oltre
Punti nel Regno 2 punti Basilea, Ginevra, 2 punti dell’Arabia Saudita Zurigo
Sezione 3 Osservazioni sulle linee sulle quali le imprese designate delle due Parti possono esercitare servizi aerei. 1. L’esercizio di diritti di traffico in 5a libertà verso punti di scalo intermedio e punti oltre è oggetto di una convenzione fra le autorità aeronautiche delle due Parti. 2. I punti di scalo intermedio e i punti oltre possono, a discrezione delle imprese designate, non essere serviti in occasione di tutti i voli o di taluni di essi, a condi- zione che ciascun servizio inizi o termini nel territorio della Parte che ha designato l’impresa.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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