AS 2015 775
Ordinanza sugli acquisti pubblici
Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub)
Modifica del 25 febbraio 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 dicembre 19951 sugli acquisti pubblici è modificata come segue:
Art. 27 cpv. 3 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.
25 febbraio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero:
La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 172.056.11
2015-0192 775
Acquisti pubblici. O RU 2015
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