AS 2015 969
Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull'applicazione provvisoria dei trattati internazionali (Modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e della legge sul Parlamento)
Legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali (Modifica della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione e della legge sul Parlamento)
del 26 settembre 2014
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 20121, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione
2 Parimenti in modo autonomo può concludere trattati internazionali di portata limi- tata. 3 Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali che:
a. non istituiscono nuovi obblighi per la Svizzera, né comportano la rinuncia a diritti esistenti; b. servono all’esecuzione di trattati già approvati dall’Assemblea federale e si limitano a precisare i diritti, gli obblighi o i principi organizzativi già sanciti nel trattato di base; c. sono diretti alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative. 4 Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali che:
a. adempiono una delle condizioni di applicazione del referendum facoltativo di cui all’articolo 141 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale; b. contengono disposizioni concernenti materie il cui disciplinamento è di esclusiva competenza dei Cantoni;