AS 2016 1013
Accordo del 14 febbraio 2013 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA
Accordo del 14 febbraio 2013 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
RS 0.672.933.63; RU 2014 1743
Modifica degli art. 6, 9, 10 e dell’Allegato I
Secondo la notifica statunitense del 27 marzo 2015, conformemente all’articolo 12 del presente Accordo, applicabile dal 19 agosto 2014. Traduzione1
Art. 6, rubrica e par. 2 Trattamento degli istituti finanziari svizzeri e adattamento delle definizioni in funzione delle disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense 2. In deroga all’articolo 2 e alle definizioni secondo gli allegati del presente Accor- do, per l’attuazione del presente Accordo la Svizzera può applicare una definizione esistente nelle disposizioni esecutive pertinenti del Dipartimento del Tesoro statuni- tense anziché la rispettiva definizione del presente Accordo e può consentire agli istituti finanziari svizzeri di applicare la medesima definizione, purché ciò non pregiudichi lo scopo dell’Accordo.
Art. 9 par. 2 2. Gli Stati Uniti considerano ogni altro istituto finanziario svizzero non notificante come istituto finanziario estero ritenuto adempiente, come beneficiario effettivo eso- nerato o come istituto finanziario estero escluso dal campo d’applicazione ai fini della sezione 1471 e 1472 dell’IRC.
Art. 10, frase introduttiva Se un istituto finanziario svizzero che altrimenti adempie le condizioni di cui all’ar- ticolo 6 o 9 del presente Accordo possiede un’entità correlata o una succursale ope- rante in una giurisdizione che impedisce a tale entità correlata o succursale di soddi- sfare i requisiti di un istituto finanziario partecipante o ritenuto adempiente ai fini della sezione 1471 dell’IRC, oppure possiede un’entità correlata o succursale che
1 Dal testo originale inglese.
2015-2901 1013
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soltanto a causa della scadenza delle disposizioni transitorie per gli istituti finanziari limitati e le succursali limitate è trattata come istituto finanziario non partecipante secondo le disposizioni esecutive pertinenti del Dipartimento del Tesoro statuniten- se, tale istituto finanziario svizzero continua a essere considerato istituto finanziario partecipante, istituto finanziario ritenuto adempiente o beneficiario effettivo esonera- to ai fini della sezione 1471 dell’IRC, a condizione che:
Allegato I Sez. I.B.2 B. Ai sensi del presente Accordo: 2. il saldo o il controvalore di un conto corrisponde a quello dell’ultimo giorno di un anno civile oppure, nel caso di un contratto assicurativo con valore di riscatto o di un contratto assicurativo di rendita, il controvalore corrisponde a quello dell’ultimo giorno di un anno civile o dell’ultima data dell’anniver- sario della conclusione del contratto;
Sez. I.C, secondo periodo C. … Gli istituti finanziari svizzeri notificanti possono usufruire di questa possibi- lità di scelta separatamente per ogni sezione del presente allegato I per tutti i conti finanziari pertinenti o solo per un gruppo di tali conti chiaramente delimitati (p. es. in funzione del ramo d’attività o del luogo in cui è gestito il conto). Per quanto un accordo FFI non stabilisca altrimenti, un istituto finanziario svizzero notificante che per un gruppo di conti ha optato per la procedura sancita nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense deve continuare ad applicare questa procedura negli anni successivi, salvo che le pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense subiscano modifiche sostanziali.
Sez. II.A, frase introduttiva Se l’istituto finanziario svizzero notificante non sceglie altrimenti, per tutti i conti privati preesistenti o separatamente per un gruppo di tali conti chiaramente delimita- to, i seguenti conti non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi:
Sez. II.B.1 lett. g 1. Ricerca elettronica dei dati. L’istituto finanziario svizzero notificante deve verificare se i dati da esso detenuti esaminabili elettronicamente contengono uno dei seguenti indizi statunitensi: g. un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) o un indirizzo fermobanca che sia l’unico indirizzo di cui l’istituto finanziario svizzero notificante dispone per il titolare del conto. Per un conto privato preesistente di valore inferiore un domicilio con indirizzo presso terzi (c/o) al di fuori
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degli Stati Uniti o un indirizzo fermobanca non è da considerarsi indi- zio statunitense.
Sez. II.B.4 lett. b (2)
4. Anche qualora vengano individuati indizi statunitensi di cui alla lettera B
paragrafo 1 della presente sezione, l’istituto finanziario svizzero notificante non deve trattare un conto come conto statunitense nei seguenti casi: b. se le informazioni sul cliente contengono un indirizzo attuale postale o del domicilio negli Stati Uniti oppure uno o più numeri telefonici negli Stati Uniti che siano gli unici numeri telefonici associati al conto, a condizione che l’istituto finanziario svizzero notificante si procuri i se- guenti documenti oppure li abbia verificati in precedenza e ne sia in possesso: (2) l’evidenza documentale di cui alla sezione VI lettera D del pre- sente allegato I, comprovante lo status di non statunitense del tito- lare del conto.
Sez. II.F
F. Conti privati preesistenti documentati per altri scopi determinati Un istituto finanziario svizzero notificante che, per adempiere i suoi obblighi ineren- ti allo status di intermediario finanziario (qualified intermediary), di società di per- sona estera con l’obbligo di trattenuta alla fonte (withholding foreign partnership) o trust estero con l’obbligo di trattenuta alla fonte (withholding foreign trust) derivanti da un accordo oppure i suoi obblighi stabiliti dal Capitolo 61 dell’IRC, ha in prece- denza ottenuto dal titolare del conto documenti comprovanti che quest’ultimo non è né un cittadino statunitense né residente negli Stati Uniti, non è tenuto a seguire la procedura di cui alla lettera B paragrafo 1 della presente sezione per i conti di valore inferiore o quella descritta alla lettera D paragrafi da 1 a 3 per i conti di valore elevato.
Sez. III.A, frase introduttiva A. Conti da non verificare, identificare o notificare. Sempre che l’istituto finanzia- rio svizzero non scelga altrimenti per tutti i nuovi conti privati o per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato:
Sez. IV.A A. Conti commerciali da non verificare, identificare o notificare. Sempre che l’isti- tuto finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti per tutti i conti commer- ciali preesistenti o per un gruppo di tali conti chiaramente delimitato, i conti com- merciali preesistenti con un saldo non superiore a 250 000 USD il 30 giugno 2014 non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi fino a quando il saldo del conto non superi 1 000 000 USD.
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Sez. IV.D.2 lett. b
2. Determinare se un’entità non statunitense è un istituto finanziario.
b. Se le informazioni indicano che il titolare del conto commerciale è un isti- tuto finanziario o l’istituto finanziario svizzero notificante verifica il numero di identificazione globale per intermediari finanziari del titolare del conto nella lista degli istituti finanziari esteri pubblicata dall’IRS, il conto non è un conto statunitense.
Sez. IV.D.3 lett. a e b 3. Determinare se un istituto finanziario è un istituto finanziario non partecipante i cui pagamenti a favore devono essere notificati in forma aggregata conformemente alle disposizioni di un accordo FFI. a. Con riserva della lettera b del presente paragrafo, un istituto finanziario svizzero notificante può stabilire che il titolare del conto è un istituto finan- ziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner se l’istituto finanziario svizzero notificante determina concretamente che il tito- lare del conto possiede tale status sulla base del numero di identificazione globale per intermediari finanziari del titolare del conto nella lista degli isti- tuti finanziari esteri pubblicata dall’IRS, di informazioni di pubblico domi- nio o di informazioni in suo possesso. Per il conto in questione non sono ne- cessarie ulteriori verifiche, identificazioni o notifiche. b. Se il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanzia- rio di un’altra giurisdizione partner che l’IRS tratta come istituto finanziario non partecipante, il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti a fa- vore del titolare del conto devono essere notificati conformemente alle di- sposizioni di un accordo FFI.
Sez. V.A A. Conti commerciali da non verificare, identificare o notificare. Sempre che l’isti- tuto finanziario svizzero notificante non scelga altrimenti, per tutti i nuovi conti commerciali o per un gruppo di tali conti chiaramente delimitati, i conti di carte di credito o i meccanismi di credito rinnovabile trattati come nuovi conti commerciali non devono essere verificati, identificati o notificati come conti statunitensi, a condi- zione che l’istituto finanziario svizzero notificante che gestisce il conto in questione abbia attuato direttive e procedure volte a impedire che il saldo del conto dovuto al titolare del conto superi 50 000 USD.
Sez. V.B.1 e 2 1. Un istituto finanziario svizzero notificante può determinare che il titolare del con- to è una NFFE attiva, un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner se in base al numero di identificazione globale per intermediari finanziari o ad altre informazioni di pubblico dominio o in suo possesso giunge concretamente alla conclusione che l’entità possiede tale status.
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2. Se il titolare del conto è un istituto finanziario svizzero o un istituto finanziario di un’altra giurisdizione partner che l’IRS tratta come istituto finanziario non parteci- pante, il conto non è un conto statunitense, ma i pagamenti a favore del titolare del conto devono essere notificati conformemente alle disposizioni di un accordo FFI.
Sez. VI.B.2 B. Definizioni. Le seguenti definizioni si applicano ai fini del presente allegato I.
2. NFFE. Una «NFFE» (Non-Financial Foreign Entity) indica un’entità non
statunitense che non sia un istituto finanziario estero in base alla definizione contenuta nelle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense oppure un’entità di cui alla lettera B paragrafo 4 lettera j della presente sezione, e comprende qualsiasi entità non statunitense che sia costi- tuita ai sensi del diritto svizzero o del diritto di un’altra giurisdizione partner e non sia un istituto finanziario.
Sez. VI.B.4 lett. d, i e j
4. NFFE attiva. Una «NFFE attiva» indica qualsiasi NFFE che soddisfi uno dei
seguenti criteri: d. la NFFE è un ente governativo non statunitense, una suddivisione poli- tica di tale ente governativo (compresi Cantoni, Province, Distretti e Comuni) o un ente pubblico che svolge la funzione di detto ente gover- nativo o di una sua suddivisione politica, un ente governativo di un ter- ritorio statunitense, un’organizzazione internazionale, una banca centra- le non statunitense o un’entità completamente controllata da uno degli organismi di cui sopra; i. la NFFE è una «excepted NFFE» ai sensi delle pertinenti disposizioni esecutive del Dipartimento del Tesoro statunitense; j. la NFFE soddisfa tutte le condizioni seguenti: (i) la NFFE è stata costituita nello Stato nel quale ha sede esclusiva- mente per scopi religiosi, di pubblica utilità, scientifici, artistici, culturali, sportivi o educativi; oppure, nella giurisdizione in cui ha sede, la NFFE è stata costituita e opera quale organizzazione pro- fessionale, associazione di imprenditori, camera di commercio, or- ganizzazione sindacale, organizzazione agricola od orticola, asso- ciazione di cittadini oppure quale associazione a fine esclusiva- mente benefico; (ii) Ex lett. i n. (ii) (iii) Ex lett. i n. (iii) (iv) Ex lett. i n. (iv) (v) Ex lett. i n. (v)
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Sez. VI.E e F E. Procedure alternative per conti finanziari detenuti da beneficiari di contratti assicurativi con valore di riscatto. Un istituto finanziario svizzero notificante può presumere che un beneficiario (diverso dal proprietario) di un contratto assicurativo con valore di riscatto che riceve un’indennità di decesso non sia un soggetto statuni- tense specifico e può considerare tale conto finanziario come diverso da un conto statunitense, a meno che l’istituto finanziario svizzero notificante abbia effettiva conoscenza o debba presumere che il beneficiario in questione sia un soggetto statunitense specifico. Un istituto finanziario svizzero notificante ha motivo di ritenere che un beneficiario di un contratto assicurativo con valore di riscatto sia un soggetto statunitense specifico, se le informazioni relative al beneficiario raccolte dall’istituto finanziario in questione contengono indizi statunitensi ai sensi della lettera B paragrafo 1 della sezione II del presente allegato I. Se un istituto finanziario svizzero notificante ha effettiva conoscenza o motivo di ritenere che il beneficiario sia un soggetto statunitense specifico è tenuto ad applicare la procedura conforme- mente alla lettera B paragrafo 3 della sezione II del presente allegato I. F. Ricorso a terzi. Indipendentemente dal fatto che si usufruisca della possibilità di scelta ai sensi della lettera C della sezione I del presente allegato I, gli istituti finan- ziari svizzeri notificanti possono appoggiarsi sulle procedure necessarie per l’eser- cizio degli obblighi di diligenza eseguite da terzi, purché queste siano previste da un accordo FFI e le disposizioni esecutive pertinenti del Dipartimento del Tesoro statu- nitense.