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AS 2016 1071

Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale

Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale

RS 0.672.936.74; RU 2013 135

Modifica delle aliquote Entrata in vigore con effetto dal 6 aprile 2016 Traduzione1

Art. 19 par. 1 lett. b e 3 lett. b Le aliquote di cui all’articolo 19 paragrafi 1 lettera b e 3 lettera b della Convenzio- ne sono modificate come segue:

1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 21, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono un’imposta alla fonte con effetto liberatorio (di seguito «imposta alla fonte») su redditi e utili da valori patrimoniali, alle aliquote seguenti: b) redditi su dividendi secondo l’articolo 26: 35,6 per cento;

3. Se la persona interessata ha trasmesso la sua dichiarazione d’intenti conforme- mente al paragrafo 4 dell’articolo 4, ma il suo statuto di persona non domiciliata nel Regno Unito non è stato attestato alla data menzionata nella disposizione di cui sopra, l’agente pagatore svizzero considera la persona interessata come domiciliata nel Regno Unito e, dall’inizio dell’anno fiscale interessato, effettua una riscossione d’imposta secondo il paragrafo 1. In deroga al paragrafo 1, per questi casi sono applicate le aliquote seguenti: b) redditi su dividendi secondo l’articolo 26: 38,1 per cento;

1 Dal testo originale francese (RO 2016 1071).

2015-3380 1071

Collaborazione in ambito fiscale. Conv. con il Regno Unito RU 2016

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