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AS 2016 1207

Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili

Ordinanza del DATEC concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (ORTDis)

del 23 marzo 2016

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 12 novembre 20031 concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili, ordina:

Sezione 1: Scopo

Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina i requisiti tecnici per la concezione conforme alle esigenze dei disabili di infrastrutture e veicoli: a. dei trasporti pubblici in generale; b. dei trasporti pubblici con autobus e filobus; c. dei trasporti pubblici a fune con più di otto posti per ogni veicolo. 2 I requisiti tecnici per la concezione dei veicoli interoperabili conforme alle esigen- ze dei disabili sono retti dalle disposizioni della sezione 7a della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie (Lferr), del capitolo 1a e dell’allegato 7 dell’ordi- nanza del 23 novembre 19833 sulle ferrovie (Oferr) e in via complementare dalle disposizioni della presente ordinanza. 3 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nella misura in cui la loro applicazione non è contraria alle disposizioni della legge sui disabili del 13 dicembre

20024 concernenti il principio di proporzionalità.

RS 151.342

2015-2846 1207

Requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze RU 2016

Sezione 2: Requisiti generali

Art. 2 Costruzioni, impianti e veicoli 1 Per i requisiti generali relativi alla concezione di costruzioni e impianti conforme alle esigenze dei disabili è determinante la norma SN 521 500 / SIA 500 «Edifici senza ostacoli», edizione del 20095. 2 Per i requisiti generali relativi alla concezione di veicoli conforme alle esigenze dei disabili è determinante il regolamento (UE) n. 1300/20146. Una valutazione della conformità da parte di un apposito organismo è necessaria solo per i veicoli che circolano su tratte interoperabili (art. 15a cpv. 1 lett. a Oferr7). 3 Requisiti ulteriori e in deroga alle presenti disposizioni, relativi ai trasporti ferro- viari, tranviari e su vie d’acqua sono definiti nei seguenti atti normativi: a. disposizioni d’esecuzione del 15 dicembre 19838 dell’ordinanza sulle ferro- vie; b. articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 14 marzo 19949 sulla costruzione dei battelli.

Art. 3 Posti di parcheggio per disabili motori 1 Qualora siano disponibili parcheggi per vetture nei pressi delle fermate, occorre riservare un certo numero di posti di parcheggio per disabili motori secondo l’articolo 65 capoverso 5 dell’ordinanza del 5 settembre 197910 sulla segnaletica stradale. Il numero dei posti riservati ai disabili motori deve essere di: a. 1 posto in parcheggi con al massimo 50 posti per vetture; b. 2 posti in parcheggi con 51–150 posti per vetture; c. 3 posti in parcheggi con 151–350 posti per vetture; d. 4 posti in parcheggi con 351–750 posti per vetture; e. 5 posti in parcheggi con 751 o più posti per vetture. 2I posti di parcheggio riservati ai disabili motori devono trovarsi nei pressi dell’accesso principale della fermata.

5 Questa norma può essere ottenuta presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch, o essere consultata gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen. 6 Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l’accessibilità del sistema ferroviario dell’Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, versione della GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110. 7 RS 742.141.1 8 RS 742.141.11 9 RS 747.201.7 10 RS 741.21

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Art. 4 Contrasto, proprietà antiscivolo e caratteristiche ottiche 1I requisiti materiali relativi al contrasto sono retti dalla norma FprEN 16584-1:201511. 2 I requisiti materiali relativi alle proprietà antiscivolo e alle caratteristiche ottiche sono retti dalla norma FprEN 16584-3:201512.

Art. 5 Sistemi d’informazione e comunicazione per gli utenti, sistemi di chiamata d’emergenza 1 Le informazioni acustiche per gli utenti devono essere ben comprensibili per gli audiolesi; in particolare, gli spazi riservati ai viaggiatori devono disporre di un’adeguata sonorizzazione. Se necessario, le informazioni devono essere ripetute o, su richiesta, poter essere riascoltate.

2 I sistemi di comunicazione per gli utenti e i sistemi di chiamata d’emergenza

devono essere reperibili, individuabili e utilizzabili da parte degli audiolesi e degli ipovedenti. I requisiti generali materiali relativi all’informazione e alla comunica- zione per gli utenti come pure i sistemi di chiamata d’emergenza sono retti dalla norma FprEN 16584-2:201513. 3 Le soluzioni alternative per l’informazione e la comunicazione per gli utenti e per i sistemi di chiamata d’emergenza devono essere utilizzabili in particolare mediante piccoli apparecchi disponibili sul mercato, quali i telefoni mobili. 4 Per le altre informazioni statiche, tranne che per i cartelli con i nomi delle stazioni, le dimensioni delle maiuscole devono essere di almeno 25 mm per ogni metro di distanza di lettura; i pittogrammi come pure i dati concernenti i binari e i settori devono avere una grandezza di almeno 60 mm per ogni metro di distanza in caso di proiezione verticale all’asse visivo; in caso di proiezione non verticale, la grandezza aumenta di conseguenza. Per distanza di lettura, misurata sulla linea visuale, si intende il punto più vicino in cui è possibile leggere le informazioni con un angolo di lettura di 45 gradi al massimo sul piano orizzontale e a un’altezza di 160 cm. 5 Gli orari esposti alle pareti e altre informazioni statiche di questo tipo devono essere sistemati in modo tale che le prima riga in alto si trovi a un’altezza massima di 160 cm. Le dimensioni delle maiuscole devono essere di almeno 4 mm (16 punti). È possibile derogare dalle disposizioni sopra citate, qualora siano disponibili scher- mi a una distanza adeguata. 6 Di regola, gli schermi installati in luoghi importanti per l’orientamento nelle fer- mate devono essere sistemati in modo tale che la prima riga in alto si trovi a un’altezza massima di 160 cm. Nel caso in cui nello stesso luogo si trovino più schermi con le stesse informazioni, almeno uno di essi deve soddisfare tale condi- zione.

11 Questa norma può essere ottenuta gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, www.bav.admin.ch/mobile.

12 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 4 cpv. 1.

13 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 4 cpv. 1.

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7 Almeno uno degli sportelli provvisti di impianti con interfoni deve essere dotato di un amplificatore induttivo per audiolesi, adeguatamente segnalato. 8 I tabelloni devono consentire di ottenere, su richiesta, le informazioni in modo acustico.

Art. 6 Informazioni speciali per gli ipovedenti nelle fermate 1 Nelle fermate di maggiori dimensioni e in quelle con coincidenze rilevanti devono essere apposte sui corrimano, in luoghi importanti per l’orientamento, informazioni con scrittura in rilievo e, per quanto possibile, anche in Braille, concernenti il numero del binario, i settori del marciapiede e se necessario altre mete importanti quali le uscite della stazione. 2 Nelle fermate di maggiori dimensioni e in quelle con percorsi complessi occorre posare un sistema di guida tattile conformemente alla norma SN 640 852 «Taktil- visuelle Markierungen für blinde und sehbehinderte Fussgänger» dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS), edizione di maggio 200514, e stabilire un punto d’incontro. 3 Gli stand d’informazione e altri elementi sporgenti, situati nelle aree destinate agli utenti, devono essere dotati di elementi adeguati ai non vedenti quali uno zoccolo o una soletta. Le ampie superfici vetrate devono essere provviste, se necessario, di segnalazioni visive adatte agli ipovedenti.

4 I bordi dei marciapiedi devono essere sufficientemente illuminati.

Art. 7 Informazioni speciali per le persone in sedia a rotelle nelle fermate Se è possibile dal punto di vista dell’esercizio, gli accessi ai marciapiedi e le ubica- zioni sui marciapiedi dei punti di salita e degli ausili mobili per la salita sui veicoli devono essere chiaramente segnalati.

Art. 8 Distributori di biglietti e obliteratrici 1 In linea di principio i distributori di biglietti e le obliteratrici devono poter essere utilizzati dai disabili. Qualora ciò non sia garantito per singole categorie di disabili, ai gruppi interessati occorre offrire soluzioni alternative adeguate. 2 I dispositivi di comando dei distributori di biglietti devono trovarsi a un’altezza massima di 130 cm. Le fessure per le monete possono essere poste più in alto, qua- lora sia disponibile un’alternativa per il pagamento senza contanti a un’altezza inferiore a quella massima. 3 La fessura di obliterazione dei distributori di biglietti e delle obliteratrici installati nelle fermate e sui veicoli deve trovarsi a un’altezza massima di 110 cm. Sui veicoli dotati di distributori di biglietti od obliteratrici almeno uno di questi apparecchi deve essere installato nell’area destinata alle persone in sedia a rotelle.

14 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.

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Art. 9 Pulsanti per l’apertura delle porte e la richiesta di fermata, segnali di avvertimento chiusura porte 1 I requisiti relativi ai pulsanti per l’apertura delle porte dei veicoli sono retti dalla norma FprEN 16584-2:201515. Una valutazione della conformità da parte di un apposito organismo è necessaria solo per i veicoli che circolano su tratte interopera- bili. Per gli altri veicoli sottoposti ad autorizzazione la conformità è attestata me- diante una dichiarazione di conformità del richiedente. 2 I pulsanti per la richiesta di fermata devono segnalare, se necessario, la richiesta di fermata al personale viaggiante e confermare la segnalazione in modo ottico e acu- stico nell’area per i passeggeri. Ai posti per le sedie a rotelle sui veicoli non ferroviari, al posto del dispositivo di richiesta di aiuto di cui al regolamento (UE) n. 1300/201416, possono essere apposti pulsanti per la richiesta di fermata. 3 Nel caso in cui il personale di un veicolo che circola su una tratta non interoperabi- le non possa controllare visivamente tutte le porte dei veicoli a ogni fermata, quando le porte sono sbloccate i non vedenti devono poter reperire, mediante un segnale acustico discreto, un numero adeguato di pulsanti per l’apertura delle porte situati sui fianchi del veicolo. 4 Per garantire l’accesso a livello al veicolo, presso le porte attrezzate per l’accesso in sedia a rotelle devono essere disponibili pulsanti per l’apertura destinati alle persone in sedia a rotelle. Tali pulsanti devono essere apposti in punti adatti all’interno e all’esterno del veicolo, a un’altezza minima di 70 cm e massima di 90 cm al di sopra della piattaforma per gli utenti. I pulsanti devono essere segnalati dal pittogramma «sedia a rotelle» ed essere distinti cromaticamente in blu dagli altri pulsanti per l’apertura delle porte. Se necessario, devono attivare una durata maggio- re di apertura delle porte. Se è richiesto l’ausilio del personale viaggiante, i pulsanti devono attivare un apposito segnale di avvertimento acustico e ottico per il persona- le e, se del caso, nei pressi della porta.

Sezione 3: Requisiti specifici per i trasporti con autobus e filobus

Art. 10 Accessibilità delle fermate nei trasporti con autobus e filobus 1 Le fermate dei trasporti con autobus e filobus devono essere accessibili alle perso- ne in sedia a rotelle. La pendenza massima degli accessi non deve superare il 6 per cento, se le condizioni topografiche lo consentono.

2 Nelle fermate con diversi livelli la pendenza delle rampe di accesso non deve

superare di norma il 10 per cento o, in caso di rampe riscaldate o coperte, il 12 per cento. 3 La pendenza trasversale del marciapiede non deve essere superiore al 2 per cento, se le condizioni topografiche lo consentono.

15 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 4 cpv. 1.

16 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 2.

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4 Sui marciapiedi la larghezza minima per il passaggio di sedie a rotelle deve essere di 90 cm. Qualora per le persone in sedia a rotelle sussista il pericolo di cadere sui binari, la larghezza minima per il passaggio deve essere di 120 cm.

Art. 11 Superficie d’imbarco per sedie a rotelle nei trasporti con autobus e filobus 1 La superficie d’imbarco per sedie a rotelle nei trasporti con autobus e filobus comprende l’area di cui le persone in sedia a rotelle hanno bisogno per salire sul veicolo. Tale area è adiacente al bordo esterno della rampa mobile o vincolata al veicolo, della rampa amovibile in metallo o dell’ausilio mobile per la salita. 2 La superficie d’imbarco per sedie a rotelle non deve presentare ostacoli di sorta. Deve essere lunga almeno 200 cm e larga almeno 140 cm, se lo spazio lo consente. 3 Qualora sia necessario trasportare sedie a rotelle munite di dispositivi elettrici di traino agganciabili o elettroscooter per disabili, la superficie d’imbarco per sedie a rotelle deve essere larga almeno 200 cm.

Art. 12 Segnaletica orizzontale nei trasporti con autobus e filobus Nelle fermate, all’altezza della prima porta del veicolo è necessario posare segnala- zioni tattili e ottiche per gli ipovedenti e i non vedenti con lunghezza di almeno

90 cm e larghezza conforme alla norma SN 640 852 «Taktil-visuelle Markierungen

für blinde und sehbehinderte Fussgänger» dell’Associazione svizzera dei professio- nisti della strada e dei trasporti (VSS), edizione di maggio 200517.

Art. 13 Salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore Nei trasporti con autobus e filobus occorre garantire la salita e la discesa: a. alle persone in sedia a rotelle o con deambulatore, prevedendo tra il marcia- piede e l’area d’imbarco del veicolo un divario verticale e orizzontale per l’accesso a livello conformi al numero 2.3 dell’allegato al regolamento (UE) n. 1300/201418; b. alle persone in sedia a rotelle, prevedendo una rampa mobile o vincolata al veicolo, un elevatore o un’altra soluzione tecnica.

Art. 14 Veicoli e attrezzatura dei veicoli 1 Nei trasporti con autobus e filobus occorre impiegare veicoli a pianale ribassato. In casi motivati, in particolare per motivi topografici, è consentito l’impiego di veicoli a pianale rialzato. 2 I veicoli di tutte le categorie devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato 8 del Regolamento n. 107 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni

17 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 1.

18 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 2.

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Unite19 (UNECE). Sono fatte salve le seguenti deroghe (i numeri dell’allegato 8 sono riportati tra parentesi): a. la pendenza di rampe mobili o vincolate al veicolo può raggiungere il 18 per cento al massimo se il personale di servizio presta assistenza per la salita e la discesa dal veicolo (n. 3.11.4.1.3); b. i sedili riservati ai disabili devono poter essere utilizzati anche da persone con ridotta capacità motoria per motivi di età e vanno adeguatamente segna- lati (n. 3.2);

1. i sedili riservati ai disabili sono facoltativi (n. 3.2),

2. i dispositivi di comunicazione sono facoltativi (n. 3.3),

3. è consentito impiegare una rampa alla porta posteriore se il personale di

servizio presta assistenza per la salita e la discesa dal veicolo (n. 3.6.2),

4. l’assistenza da parte del personale è consentita anche per l’accesso alla

zona riservata alle sedie a rotelle (n. 3.6.4),

5. i comandi alle porte sono facoltativi (n. 3.9);

d. nei veicoli della classe M3 è sufficiente un sedile riservato ai disabili (n. 3.2); e. le sedie a rotelle vanno assicurate mediante una cintura di sicurezza aggan- ciata a un punto adatto della sedia a rotelle; f. nei veicoli della categoria M3 con lunghezza superiore a 12 m, impiegati soprattutto negli agglomerati, devono essere disponibili due posti riservati alle sedie a rotelle e due sedili riservati ai disabili; g. ai pulsanti per l’apertura delle porte all’interno del veicolo destinati alle per- sone in sedia a rotelle si applica l’articolo 9 capoverso 4 (n. 3.9.1.2). 3 Ai semplici pulsanti per la richiesta di fermata e ai pulsanti per l’apertura delle porte all’interno del veicolo si applica il numero 7.7.9.1 dell’allegato 3 del Regola- mento n. 107 dell’UNECE. Inoltre i pulsanti per la richiesta di fermata e per l’apertura delle porte devono confermare, se necessario, la richiesta di fermata in modo acustico nell’area per i passeggeri.

Art. 15 Visibilità delle porte nei trasporti con autobus e filobus Le porte o i contorni delle porte situate sui fianchi dei veicoli e azionate dai passeg- geri devono essere facilmente individuabili per gli ipovedenti.

19 Regolamento UNECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle condizioni unitarie per

l’omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 per quanto concerne le loro caratteris- tiche generali di costruzione; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 06, com- plemento 3, in vigore dall’8 ottobre 2015 (Add.106 Rev.6 Emend. 2). Fonte: www.unece.org. Questo regolamento può essere consultato gratuitamente presso l’Ufficio federale dei trasporti, Mühlestr. 6, 3063 Ittigen.

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Sezione 4: Requisiti specifici per i trasporti a fune

Art. 16 Stazioni dei trasporti a fune 1 Ai disabili devono essere riservati posti di parcheggio nei pressi dell’accesso principale della stazione. 2 La pendenza delle rampe scoperte non deve superare il 10 per cento, quella delle rampe riscaldate o coperte il 12 per cento. 3 Le griglie nel settore destinato ai passeggeri devono presentare un’ampiezza mas- sima delle maglie di 10 x 20 mm.

Art. 17 Veicoli dei trasporti a fune 1 Nei trasporti a fune, nell’area per i passeggeri deve essere disponibile una super- ficie di manovra per le sedie a rotelle sufficientemente ampia. Nello spazio previsto per le sedie a rotelle non è necessario un dispositivo per richiesta di aiuto confor- memente al regolamento (UE) n. 1300/201420. 2 Nelle funicolari e nelle funivie a va e vieni la chiusura delle porte deve essere annunciata, in caso di corse non scortate, in modo ottico e acustico, percepibile per gli audiolesi e gli ipovedenti.

Art. 18 Salita e discesa di persone in sedia a rotelle o con deambulatore 1 Nei trasporti a fune, la salita e la discesa di persone in sedia a rotelle o con deam- bulatore vanno assicurate in via prioritaria senza l’assistenza del personale: a. mediante una rampa vincolata al veicolo con una pendenza massima del:

1. 18 per cento, se il divario verticale è di 50 mm al massimo,

2. 6 per cento, se il divario verticale è superiore a 50 mm;

b. prevedendo tra il marciapiede e l’area d’imbarco del veicolo un divario ver- ticale e orizzontale per l’accesso a livello conformi al numero 2.3 dell’allegato al regolamento (UE) n. 1300/201421. 2 Il personale può prestare assistenza per la salita e la discesa a titolo sussidiario. In questo caso, la salita e la discesa delle persone in sedia a rotelle devono essere assicurate mediante rampe mobili o vincolate al veicolo, rampe amovibili in metallo o ausili mobili. La pendenza delle rampe non deve superare il 18 per cento.

20 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 2.

21 Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv. 2.

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Art. 19 Sistemi d’informazione e comunicazione per gli utenti, sistemi di chiamata d’emergenza Nei trasporti a fune l’articolo 5 si applica solo nei casi seguenti: a. in caso di esercizio non scortato: ai sistemi di chiamata d’emergenza; b. in caso di esercizio non scortato in funicolari e funivie a va e vieni con sta- zioni intermedie: agli impianti d’informazione e comunicazione per gli uten- ti e ai sistemi di chiamata d’emergenza.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20 Valutazione L’Ufficio federale dei trasporti verifica periodicamente se è necessario adeguare i requisiti alle più recenti conoscenze tecniche e propone al DATEC l’adozione di provvedimenti corrispondenti.

Art. 21 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del DATEC del 22 maggio 200622 concernente i requisiti tecnici per una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili è abrogata.

Art. 22 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

23 marzo 2016 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Doris Leuthard

22 RU 2006 2309, 2010 1263, 2012 3411, 2014 559

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