AS 2016 1249
Codice penale svizzero e Codice penale militare
Codice penale svizzero e Codice penale militare
Modifica del 19 giugno 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 20121, decreta:
I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale2
Titolo prima dell’art. 34 Titolo terzo: Delle pene e delle misure Capo primo: Delle pene Sezione 1: Della pena pecuniaria e della pena detentiva
Art. 34 cpv. 1, primo periodo, e 2
1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta
almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giorna- liere. …
2 Di regola un’aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al
massimo a 3000 franchi. Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell’autore lo richiede, può essere ridotta fino a 10 fran- chi. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.
2012-0349 1249
Codice penale svizzero e Codice penale militare RU 2016
Art. 35 cpv. 1, primo periodo
1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei
mesi per il pagamento. …
Art. 36 cpv. 3–5 e 37–39 Abrogati
Art. 40
3. Pena 1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva
detentiva. Durata una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate.
2 La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena de-
tentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
Art. 41 Pena detentiva in 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena luogo della pena pecuniaria pecuniaria se: a. una pena detentiva appare giustificata per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o b. una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita.
2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena
detentiva.
3 Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una
pena pecuniaria non pagata (art. 36).
Art. 42 cpv. 1, 2 e 4
1 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o
di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza con- dizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
2 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una
pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la so- spensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolar- mente favorevoli.
4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere
una multa ai sensi dell’articolo 106.
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Art. 43, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3 2. Pena detentiva 1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena de- con condizionale parziale tentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.
3 La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei
mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.
Art. 46 cpv. 1
1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o
un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revo- cata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso ge- nere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49.
Art. 51, secondo periodo … Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria.
Art. 67 cpv. 1, 3, frase introduttiva, e 4
1 Se alcuno, nell’esercizio di unʼattività professionale o extraprofes-
sionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o de- litti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte lʼesercizio di tale atti- vità o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.
3 Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei
mesi o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:
4 Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei
mesi o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 per aver com- messo uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vul- nerabile, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carna- le (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inet- te a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195).
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Art. 67c cpv. 9
9 Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un’interdi-
zione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di acce- dere ad aree determinate, sono applicabili l’articolo 294 e le disposi- zioni sulla revoca della sospensione condizionale della pena, nonché sul ripristino dell’esecuzione della pena o della misura.
Art. 67f 3a. Espulsione 1 Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena detentiva superiore a un anno o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi de- gli articoli 59–61 o 64.
2 L’espulsione ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza o,
se la pena o la misura è eseguita, appena il condannato è liberato.
3 L’espulsione può essere pronunciata a vita se, mentre ha ancora
effetto l’espulsione per il reato precedente, il condannato commette un nuovo reato per il quale il giudice ordina una sanzione ai sensi del capoverso 1.
Art. 77b Semiprigionia 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodi- ci mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preven- tivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se: a. non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o com- metta nuovi reati; e b. il condannato svolge un lavoro, una formazione o un’occupa- zione regolari per almeno venti ore alla settimana.
2 Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od
occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero.
3 Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un re-
parto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, pur- ché il condannato sia debitamente assistito.
4 Se il condannato non adempie più le condizioni dell’autorizzazione o
se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità d’esecuzione, la pena detenti- va è eseguita in regime ordinario.
Art. 79 Abrogato
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Art. 79a Lavoro di 1 Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o com- pubblica utilità metta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità: a. una pena detentiva non superiore a sei mesi; b. una pena residua, risultante dal computo del carcere preven- tivo, non superiore a sei mesi; o c. una pena pecuniaria o una multa.
2 Le pene detentive sostitutive non possono essere eseguite in forma di
lavoro di pubblica utilità.
3 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzio-
ni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.
4 Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di
pena detentiva, a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o, per le contravvenzioni, a un giorno di pena detentiva sostitutiva.
5 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al
massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità. Nel caso di una mul- ta il termine è di un anno al massimo.
6 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica
utilità conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità d’e- secuzione o nel termine fissato, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia o si procede all’esazione della pena pecuniaria o della multa.
Art. 79b Sorveglianza 1A richiesta del condannato, l’autorità d’esecuzione può ordinare elettronica l’impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul cor- po del condannato (sorveglianza elettronica): a. per l’esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sosti- tutiva da venti giorni a dodici mesi; o b. in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi.
2 L’autorità d’esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica sol-
tanto se: a. non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o com- metta nuovi reati; b. il condannato dispone di un alloggio fisso;
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c. il condannato svolge un lavoro, una formazione o un’occupa- zione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività; d. gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e e. il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui.
3 Se le condizioni di cui al capoverso 2 lettera a, b o c non sono più
adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l’autorità d’esecuzione può porre fine all’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limi- tare il tempo libero spettante al condannato.
Art. 107 e 172bis Abrogati
Art. 380 cpv. 2 lett. c
2 Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di
esecuzione: c. mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un’attività nell’ambito della semiprigionia, dell’ese- cuzione in forma di sorveglianza elettronica, del lavoro ester- no o del lavoro e alloggio esterni.
Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato secondo il diritto anteriore a una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere, l’esecuzione di una pena può essere sospesa (art. 42 cpv. 1) soltanto in presenza di circostanze parti- colarmente favorevoli.
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2. Codice penale militare del 13 giugno 19273
Titolo prima dell’art. 28 Capo terzo: Delle pene e delle misure I. Della pena pecuniaria, della pena detentiva e della degradazione
Art. 28 cpv. 1, primo periodo, e 2
1 Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta
almeno a 3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giorna- liere. …
2 Di regola un’aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 franchi e al
massimo a 3000 franchi. Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell’autore lo richiede, può essere ridotta fino a 10 fran- chi. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.
Art. 29 cpv. 1, primo periodo, e 4
1 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei
mesi per il pagamento. …
4 Per l’esecuzione della pena pecuniaria in forma di lavoro di pubblica
utilità si applica l’articolo 79a del Codice penale svizzero4.
Art. 30 cpv. 3–5 e 31–33 Abrogati
Art. 34
3. Pena 1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva
detentiva. Durata una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 30) o di una multa (art. 60c) non pagate.
2 La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena de-
tentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
3 RS 321.0 4 RS 311.0
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Art. 34a Pena detentiva in 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena pe- luogo della pena pecuniaria cuniaria se: a. una pena detentiva appare giustificata per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o b. una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita.
2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena
detentiva.
3 Sono salvi gli articoli 30 e 81 capoverso 1 bis.
Art. 36 cpv. 1, 2 e 4
1 Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o
di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza con- dizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
2 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una
pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la so- spensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolar- mente favorevoli.
4 Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere
una multa ai sensi dell’articolo 60c.
Art. 37, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 3 2. Pena detentiva 1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena de- con condizionale parziale tentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.
3 La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei
mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 del Codice penale svizzero5) non sono applicabili alla parte da eseguire.
Art. 40 cpv. 1
1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o
un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revo- cata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 43.
5 RS 311.0
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Art. 44, secondo periodo … Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria.
Art. 50 cpv. 1, 3, frase introduttiva, e 4
1 Se alcuno, nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofes-
sionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o de- litti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte lʼesercizio di tale atti- vità o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.
3 Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei
mesi o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero6 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori:
4 Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei
mesi o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti su un mag- giorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni partico- larmente vulnerabili: coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157).
Art. 50c cpv. 9
9 Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un’interdi-
zione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di acce- dere ad aree determinate, sono applicabili l’articolo 294 del Codice penale svizzero e le disposizioni del Codice penale svizzero sulla re- voca della sospensione condizionale della pena, nonché sul ripristino dell’esecuzione della pena o della misura.
Art. 50ebis 3a. Espulsione 1 Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena detentiva superiore a un anno o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero7.
6 RS 311.0 7 RS 311.0
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2 L’espulsione ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza o,
se la pena o la misura è eseguita, appena il condannato è liberato.
3 L’espulsione può essere pronunciata a vita se, mentre ha ancora
effetto l’espulsione per il reato precedente, il condannato commette un nuovo reato per il quale il giudice ordina una sanzione ai sensi del capoverso 1.
Art. 60d Abrogato
Art. 81 cpv. 1bis 1bis In caso di reati secondo il capoverso 1, la pena pecuniaria o l’ese- cuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse se è pro- nunciata anche l’esclusione dall’esercito secondo l’articolo 49.
Art. 144a Abrogato
Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato secondo il diritto anteriore a una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere, l’esecuzione di una pena può essere sospesa (art. 36 cpv. 1) soltanto in presenza di circostanze parti- colarmente favorevoli.
II Nelle leggi federali qui appresso le comminatorie penali sono modificate come segue:
1. Codice penale8
Art. 122 …, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
Art. 139 n. 3
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci
anni se …
8 RS 311.0
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Art. 140 n. 1, primo comma
1. …, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
Art. 173 n. 1
1. …, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria.
Art. 194 cpv. 1
1 … è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria.
Art. 226 cpv. 1
1 …, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
Art. 241 cpv. 1
1 …, è punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.
Art. 261 …, è punito con una pena pecuniaria.
Art. 263 cpv. 1
1 …, è punito con una pena pecuniaria.
Art. 278 …, è punito con una pena pecuniaria.
Art. 307 cpv. 2 e 3
2 …, la pena è una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.
3 …, la pena è una pena pecuniaria.
2. Codice penale militare del 13 giugno 19279
Art. 72 cpv. 1
1 … è punito con una pena pecuniaria.
9 RS 321.0
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Art. 80 n. 2, primo comma
2. …, è punito con una pena pecuniaria.
Art. 82 cpv. 1
1 È punito con una pena pecuniaria chiunque, …
Art. 87 n. 2
2. …, è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Art. 91 n. 1
1. …, è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Art. 100 cpv. 1
1 … è punito con una pena pecuniaria.
Art. 121 …, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
Art. 131 n. 4
4. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci
anni se …
Art. 132 n. 1, primo comma
1. …, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
Art. 145 n. 1
1. …, è punito, a querela della parte lesa o dell’autorità competente a
dare l’ordine di procedere all’istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria.
Art. 159 cpv. 1
1 … è punito con una pena pecuniaria.
Art. 164 cpv. 1
1 …, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
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Art. 179 cpv. 2
2 …, la pena è una pena pecuniaria.
III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV Coordinamento con la modifica del 20 marzo 201510 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati) o la presente modi- fica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simulta- nea delle due modifiche le disposizioni qui appresso avranno il seguente tenore:
1. Codice penale11
Art. 67f Privo d’oggetto o abrogato
2. Codice penale militare del 13 giugno 192712
Art. 50ebis Privo d’oggetto o abrogato
3. Legge federale del 16 dicembre 200513 sugli stranieri
Adeguamento di rimandi intratestuali Negli articoli 33 capoverso 3, 34 capoverso 2 lettera b, 35 capoverso 4, 37 capover- so 2 e 51 capoverso 2 lettera b il rimando all’articolo 62 è sostituito con il rimando all’articolo 62 capoverso 1.
10 FF 2015 2281 11 RS 311.0 12 RS 321.0 13 RS 142.20
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Art. 5 cpv. 1 lett. d
1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
d. non dev’essere oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)14 o dell’arti- colo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192715 (CPM).
Art. 61 cpv. 1 lett. e
1 Un permesso decade:
e. con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a CP16 o dell’articolo 49a CPM17;
Art. 62 Revoca di permessi e di altre decisioni 1 L’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se: a. lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d’autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali; b. lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP18; c. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; d. lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione; e. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale. 2 Un permesso o un’altra decisione giusta la presente legge non possono essere revo- cati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all’espulsione.
Art. 63 cpv. 1 lett. a ed e, nonché 2
1 Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:
a. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 62 capoverso 1 lettere a o b; e19. Priva d’oggetto o abrogata
14 RS 311.0 15 RS 321.0 16 RS 311.0 17 RS 321.0 18 RS 311.0 19 La lett. d sarà introdotta all’entrata in vigore della legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza (FF 2014 4461, allegato cifra II n. 1).
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2 Il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrotta- mente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato unicamente per i motivi di cui al capoverso 1 lettera b e all’articolo 62 capoverso 1 lettera b.
4. Legge del 26 giugno 199820 sull’asilo
Art. 14 cpv. 2 lett. d 2 Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se: d. non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200521 sugli stranieri (LStr).
V
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2015 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente
l’8 ottobre 2015.22 2 Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.23
3 Gli articoli 19 capoverso 2 e 48a del Diritto penale minorile (allegato, n. 2) entrano in vigore il 1° luglio 2016.
6 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
20 RS 142.31 21 RS 142.20 22 FF 2015 3985 23 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 24 marzo 2016.
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Allegato (cifra III)
Modifica di altri atti normativi
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 200524 sugli stranieri
Art. 5 cpv. 1 lett. d
1 Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
d. non dev’essere oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione penale.
Art. 61 cpv. 1 lett. e
1 Un permesso decade:
e. con l’esecuzione di un’espulsione penale.
Art. 62 lett. b Abrogata
Art. 63 cpv. 1 lett. a e d, nonché 2
1 Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:
a. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 62 lettera a; d.25 nei confronti dello straniero è stata pronunciata l’espulsione penale. 2 Il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrotta- mente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato unicamente per i motivi di cui al capoverso 1 lettera b.
2. Diritto penale minorile del 20 giugno 200326
Art. 19 cpv. 2
2 Tutte le misure cessano con il compimento del 25° anno d’età.
24 RS 142.20 25 All’entrata in vigore della legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza (FF 2014 4461, allegato cifra II n. 1) la presente lett. d diventa lett. e. 26 RS 311.1
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Art. 27 cpv. 1 1 La privazione della libertà fino a un anno può essere eseguita sotto forma di semi- prigionia (art. 77b CP27). La privazione della libertà fino a un mese può essere ese- guita anche per giorni. In tal caso la pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del minore.
Titolo prima dell’art. 48a Sezione 2a: Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015
Art. 48a Ai minori nei confronti dei quali è stata ordinata una misura prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 si applica l’articolo 19 capoverso 2 nel tenore del 19 giugno 2015.
3. Codice di procedura penale28
Art. 132 cpv. 3 3 Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere.
Art. 352 cpv. 1 lett. c Abrogata
4. Procedura penale militare del 23 marzo 197929
Art. 119 cpv. 1 lett. a n. 3 Abrogato
Art. 212 cpv. 1, primo periodo 1 Il Cantone d’esecuzione è incaricato dell’esecuzione delle pene detentive, delle pene pecuniarie, delle multe e delle misure. …
27 RS 311.0 28 RS 312.0 29 RS 322.1
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5. Legge del 6 ottobre 199530 sul servizio civile
Art. 72 cpv. 1, secondo periodo 1 … Se è pronunciata anche l’esclusione dal servizio civile ai sensi del capoverso 3, la pena pecuniaria o l’esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse.
30 RS 824.0
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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