AS 2016 1487
Modifica della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari
Traduzione1
Modifica della Convenzione del 26 ottobre 1979 sulla protezione fisica delle materie nucleari
Conclusa a Vienna l’8 luglio 2005 Approvata dall’Assemblea federale il 13 giugno 20082 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 15 ottobre 2008 Entrata in vigore per la Svizzera l’8 maggio 2016
1. Il titolo della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, adottata il 26 ottobre 19793(qui di seguito denominata «la Convenzione») è sostituito dal titolo seguente:
Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari
2. Il preambolo della Convenzione è sostituito dal testo seguente:
Gli Stati partecipanti alla presente Convenzione, riconoscendo il diritto di ogni Stato a sviluppare e a utilizzare le applicazioni pacifi- che dell’energia nucleare, nonché il loro legittimo interesse per i relativi vantaggi; convinti che occorra agevolare la cooperazione internazionale e il trasferimento di tecnologie nucleari ai fini delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare; consapevoli del fatto che la protezione fisica riveste un’importanza vitale per la tutela della salute pubblica, dell’incolumità, dell’ambiente e della sicurezza nazio- nale e internazionale; consapevoli degli scopi e dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite4 circa il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’impegno a favore di rapporti di buon vicinato e di amicizia, e la cooperazione tra gli Stati;
RS 0.732.031.1
1 Dal testo originale francese (RO 2016 1487).
2 RU 2016 1485 3 RS 0.732.031 4 RS 0.120
2007-1944 1487
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considerando che, ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 2 dello Statuto delle Nazioni Unite, i «Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite»; memori della Dichiarazione sulle misure intese a eliminare il terrorismo internazio- nale, allegata alla Risoluzione 49/60 adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1994; desiderosi di prevenire i possibili rischi di traffico, ottenimento e uso illeciti di materie nucleari oppure di sabotaggio di materie e impianti nucleari, e consapevoli del fatto che la protezione fisica di dette materie e impianti contro simili atti è dive- nuta motivo di forte preoccupazione a livello nazionale e internazionale; profondamente preoccupati dalla moltiplicazione nel mondo intero degli atti di terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, e dalla minaccia del terrorismo internazionale e del crimine organizzato; certi che la protezione fisica svolga un ruolo importante contro la non proliferazione nucleare e la lotta al terrorismo; desiderosi di contribuire con la presente Convenzione a rafforzare nel mondo intero la protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari utilizzati a scopi pacifici; certi che i reati concernenti materie e impianti nucleari siano motivo di grave preoc- cupazione e che sia pertanto urgente prendere appropriati ed efficaci provvedimenti, o potenziare i provvedimenti esistenti, per assicurare la prevenzione, la scoperta e la repressione di tali reati; desiderosi di rafforzare la cooperazione internazionale per definire misure efficaci, conformi alla legislazione nazionale di ciascun Partecipante e alla presente Conven- zione, per assicurare la protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari; certi che la presente Convenzione ottimizzerà la sicurezza in materia di utilizzazio- ne, di immagazzinamento e di trasporto delle materie nucleari nonché di gestione degli impianti nucleari; prendendo atto delle raccomandazioni elaborate a livello internazionale in materia di protezione fisica, aggiornate regolarmente e in grado di indicare come ottenere una protezione fisica effettiva con i mezzi attuali; riconoscendo che una efficace protezione fisica delle materie nucleari e degli im- pianti nucleari impiegati a fini militari è di competenza dello Stato che possiede tali materie e impianti, e nella certezza che tali materie e impianti sono, e continueranno a essere, oggetto di una protezione fisica rigorosa, hanno convenuto quanto segue:
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3. Nell’articolo 1 della Convenzione, dopo la lettera c), sono aggiunte due nuove lettere come segue: d) con «impianto nucleare» si intende un impianto (inclusi edifici e attrezzatu- ra) in cui sono fabbricate, elaborate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o definitivamente smaltite materie nucleari, e in cui danni o malfunzionamenti possono causare un’emissione di notevoli quantità di radiazioni o materiali radioattivi; e) con «sabotaggio» si intende qualsiasi atto deliberato contro un impianto nucleare oppure contro materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzi- namento o trasporto che, direttamente o indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale o della collettività, ovvero dell’ambiente a causa di un’esposizione a radiazioni o di emissione di mate- riali radioattivi.
4. Dopo l’articolo 1 della Convenzione è aggiunto un nuovo articolo 1A dal
seguente tenore:
Art. 1 A Gli obiettivi della presente Convenzione consistono nell’instaurare e mantenere nel mondo intero una protezione fisica efficace delle materie nucleari e degli impianti nucleari utilizzati a scopi pacifici, nel prevenire e nel combattere ovunque i reati relativi a tali materie e impianti e nel facilitare la cooperazione tra gli Stati Parteci- panti per raggiungere detti obiettivi.
5. L’articolo 2 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:
1. La presente Convenzione si applica alle materie nucleari utilizzate a scopi pacifi- ci durante il loro utilizzo, immagazzinamento e trasporto e agli impianti nucleari utilizzati a scopi pacifici, tuttavia a condizione che le disposizioni degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 4 dell’articolo 5 della presente Convenzione si applichino a dette materie nucleari soltanto durante il trasporto nucleare internazionale. 2. La responsabilità dell’elaborazione, dell’applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul territorio di un Partecipante incombe interamente a questo Stato. 3. Prescindendo dagli impegni espressamente contratti dai Partecipanti in virtù della presente Convenzione, nulla, nella presente Convenzione, dev’essere interpretato come limitativo dei diritti sovrani di uno Stato. 4. a) Nulla, nella presente Convenzione, modifica gli altri diritti, obblighi e le altre responsabilità dei Partecipanti risultanti dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e principi dello Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario. b) Le attività delle forze armate durante i conflitti armati, secondo le definizio- ni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, non sono disci- plinate dalla presente Convenzione se rientrano nel campo di applicazione
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del diritto internazionale umanitario; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono disciplinate dalla presente Convenzione se vigono altre norme del diritto internazionale. c) Nulla, nella presente Convenzione, va considerato come un’autorizzazione a ricorrere o a minacciare di ricorrere legittimamente alla forza contro materie o impianti nucleari utilizzati a scopi pacifici. d) Nulla, nella presente Convenzione, giustifica o legittima atti normalmente illeciti né preclude perseguimenti in virtù di altre legislazioni. 5. La presente Convenzione non si applica a materie nucleari utilizzate o conservate a fini militari o a impianti nucleari contenenti dette materie.
6. Dopo l’articolo 2 della Convenzione è aggiunto un nuovo articolo 2 A dal
seguente tenore:
Art. 2 A 1. Ogni Partecipante elabora, applica e mantiene sotto la sua giurisdizione un siste- ma adeguato di protezione fisica delle materie e impianti nucleari al fine di: a) proteggere contro il furto o l’ottenimento illecito le materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto; b) assicurare l’attuazione di misure rapide e accurate per individuare e, all’occorrenza, recuperare materie nucleari mancanti o rubate; se tali materie si trovano al di fuori del suo territorio, il Partecipante agisce conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 5; c) proteggere le materie e gli impianti nucleari contro sabotaggi; d) attenuare o ridurre il più possibile le conseguenze radiologiche causate da un sabotaggio.
2. Per attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1, ogni Partecipante:
a) elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regola- mentare la protezione fisica; b) istituisce o designa una o più autorità competenti per attuare il suddetto qua- dro giuridico e normativo; c) adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per assicurare la protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari. 3. Per adempiere gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Partecipante applica i principi di protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari definiti qui di seguito, senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione e nei limiti del ragionevole e del possibile:
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Principio A: Responsabilità dello Stato La responsabilità dell’elaborazione, dell’applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato incombe interamente a questo Stato.
Principio B: Responsabilità durante il trasporto internazionale La responsabilità di uno Stato di assicurare una protezione adeguata delle materie nucleari si estende al trasporto internazionale di queste materie finché non è even- tualmente trasferita, in buona e debita forma, a un altro Stato.
Principio C: Quadro giuridico e normativo Ogni Stato elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per rego- lamentare la protezione fisica. Esso include la definizione di prescrizioni di prote- zione fisica e la realizzazione di un sistema di valutazione e rilascio di licenze ovve- ro prevedrà altre procedure per la concessione di autorizzazioni. Esso contempla inoltre un sistema di ispezione degli impianti nucleari e del trasporto di materie nucleari per garantire l’osservanza delle disposizioni pertinenti e delle condizioni d’autorizzazione o degli altri documenti d’autorizzazione e per stabilire i mezzi necessari per farle applicare, incluse sanzioni efficaci.
Principio D: Autorità competente Ogni Stato istituisce o designa un’autorità competente per attuare il quadro giuridico e normativo e le conferisce le facoltà, le competenze e le risorse finanziarie e umane per svolgere i compiti che le sono stati affidati. Lo Stato adotta inoltre i provvedi- menti necessari per garantire che le funzioni svolte dall’autorità nazionale compe- tente siano indipendenti da quelle di qualsiasi altro organismo che promuove o utilizza energia nucleare. Principio E: Responsabilità dei titolari di licenze Le responsabilità in materia di attuazione delle varie componenti del sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato vanno definite in modo chiaro. Lo Stato assicura che la responsabilità dell’attuazione della protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari ricada in primo luogo sui titolari di licenze o di altri docu- menti d’autorizzazione (per esempio gestori o speditori). Principio F: Cultura della sicurezza Tutti gli enti impegnati nell’attuazione della protezione fisica accordano la debita priorità allo sviluppo e al mantenimento di una cultura della sicurezza, necessaria per assicurare l’effettiva realizzazione della protezione fisica a tutti i livelli dell’ente stesso.
Principio G: Minaccia La protezione fisica in uno Stato si fonda sulla valutazione da parte di questo Stato della minaccia esistente.
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Principio H: Approccio graduale Le disposizioni in materia di protezione fisica vanno stabilite in modo graduale e valutando la minaccia esistente, i vantaggi relativi, la natura delle materie nucleari e le conseguenze che potrebbero risultare dalla sottrazione non autorizzata di tali materie o da un atto di sabotaggio contro materie o impianti nucleari.
Principio I: Difesa in profondità Le disposizioni nazionali in materia di protezione fisica dovrebbero riflettere un concetto composto da più livelli e modalità di protezione (in termini strutturali, tecnici, di personale od organizzativi) che un eventuale aggressore sarebbe costretto a eludere o superare per raggiungere i suoi obiettivi.
Principio J: Garanzia della qualità Per garantire l’osservanza delle disposizioni sulle attività rilevanti ai fini della prote- zione fisica, sono definiti e attuati una politica e programmi di garanzia della qualità.
Principio K: Piani di emergenza I titolari di licenze e le autorità competenti preparano e testano in modo appropriato piani di emergenza per reagire a sottrazioni non autorizzate di materie nucleari o ad atti di sabotaggio contro impianti o materie nucleari ovvero a tentativi di compiere tali atti. Principio L: Riservatezza Ogni Stato definisce le disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati la cui divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere la protezione fisica di materie e impianti nucleari. 4. a) Il presente articolo non si applica alle materie nucleari che lo Stato decide a ragion veduta di non includere nel sistema di protezione fisica di cui al para- grafo 1 per la natura, quantità e vantaggi relativi di tali materie, per le poten- ziali conseguenze radiologiche o altre conseguenze causate da atti non auto- rizzati contro le materie e per la valutazione della minaccia esistente. b) Le materie nucleari non soggette alle disposizioni del presente articolo in virtù della lettera a) vanno protette seguendo i principi di una gestione pru- dente.
7. L’articolo 5 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:
1. I Partecipanti designano e si comunicano, direttamente o tramite l’Agenzia inter- nazionale dell’energia atomica, gli organi di collegamento per le questioni concer- nenti la presente Convenzione. 2. In caso di furto, furto qualificato o altra illecita forma d’ottenimento di materie nucleari, o di minaccia credibile di tali atti, i Partecipanti, conformemente alle rispet- tive legislazioni nazionali, aiutano per quanto possibile ogni Stato che lo richiede a ricuperare e proteggere dette materie. In particolare:
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a) il Partecipante prende le misure necessarie per informare immediatamente gli altri Stati, presumibilmente interessati, di ogni furto, furto qualificato o altro illecito ottenimento di materie nucleari, oppure di ogni credibile minac- cia d’un tale atto, nonché per informare, all’occorrenza, l’Agenzia interna- zionale dell’energia atomica e le organizzazioni internazionali competenti; b) i Partecipanti interessati scambiano informazioni, tra loro o con l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, per proteggere le materie nucleari minacciate, per verificare l’integrità dei contenitori di spedizione o ricuperare le materie nucleari ille- citamente prelevate; essi: i) coordinano gli sforzi per via diplomatica o altra via convenuta, ii) si prestano assistenza, su richiesta, iii) assicurano la restituzione delle materie nucleari rubate o mancanti che sono state ricuperate in seguito a uno degli eventi summenzionati. Le modalità di attuazione di questa cooperazione sono definite dai Partecipanti interessati. 3. In caso di sabotaggio di materie nucleari o di un impianto nucleare, o di minaccia credibile di un tale atto, i Partecipanti cooperano in ogni modo possibile, in confor- mità con la legislazione nazionale e con gli obblighi imposti dal diritto internazio- nale, secondo le seguenti modalità: a) se un Partecipante è a conoscenza di una credibile minaccia di sabotaggio di materie o di un impianto nucleare in un altro Stato, decide le misure da prendere per informare immediatamente quest’ultimo e, all’occorrenza, l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni inter- nazionali competenti, al fine di impedire il sabotaggio; b) in caso di sabotaggio di materie o di un impianto nucleari in un Partecipante e qualora questi ritenesse che altri Stati rischiano di essere danneggiati da un evento di natura radiologica, il Partecipante, senza pregiudicare altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, prende le misure necessarie per informa- re immediatamente l’altro o gli altri Stati che rischiano di essere danneggiati da un evento di natura radiologica e, all’occorrenza, l’Agenzia internaziona- le dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ridurre il più possibile o attenuare le conseguenze radiologiche del sabotaggio; c) se, in considerazione delle lettere a) e b), un Partecipante chiede assistenza, ogni Partecipante a cui è rivolta tale richiesta determina rapidamente e co- munica allo Stato richiedente, direttamente o tramite l’Agenzia internaziona- le dell’energia atomica, se è in grado di fornire l’assistenza richiesta, in che misura e a che condizioni; d) le attività di cooperazione di cui alle lettere a), b) e c) sono coordinate per via diplomatica o altra via convenuta. I Partecipanti interessati decidono bilateralmente o multilateralmente come attuare tale cooperazione.
4. I Partecipanti cooperano e si consultano, ove occorra, direttamente o tramite
l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali
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competenti, onde ottenere pareri sulla concezione, la manutenzione e il perfeziona- mento dei sistemi di protezione fisica delle materie nucleari nella fase di trasporto internazionale. 5. Un Partecipante può consultare gli altri Partecipanti e cooperare con essi, ove occorra, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale dell’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, onde ottenere pareri sulla concezione, la manutenzione e il perfezionamento del proprio sistema nazionale di protezione fisica degli impianti nucleari e delle materie nucleari in fase di utilizzazione, imma- gazzinamento e trasporto sul territorio nazionale e degli impianti nucleari.
8. L’articolo 6 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:
1. Ogni Partecipante prende le adeguate misure, compatibili con la legislazione
nazionale, per proteggere il carattere riservato d’ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale, nel quadro della presente Convenzione, da un altro Partecipante, oppure ottenuta durante un’operazione fatta nel quadro della presente Convenzione. Allorché i Partecipanti comunicano confidenzialmente informazioni a organizzazio- ni internazionali o a Stati che non partecipano alla presente Convenzione, vanno presi adeguati provvedimenti per proteggere la riservatezza. Ogni Partecipante comunica a terzi informazioni riservate fornite da un altro Partecipante soltanto previo consenso di quest’ultimo. 2. I Partecipanti non sono vincolati dalla presente Convenzione a fornire informa- zioni che la rispettiva legislazione nazionale non consente di comunicare o che pregiudicano la sicurezza nazionale o la protezione fisica di materie o impianti nucleari.
9. Il paragrafo 1 dell’articolo 7 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:
1. L’esecuzione intenzionale di uno dei seguenti atti:
a) la ricettazione, la detenzione, l’utilizzo, il trasferimento, l’alterazione, la ces- sione, l’alienazione o la dispersione di materie nucleari, senza la necessaria autorizzazione e in modo che cagionino, o possano cagionare, la morte o le- sioni gravi di altre persone oppure danni sostanziali a beni o all’ambiente; b) il furto semplice o qualificato di materie nucleari; c) la sottrazione, o altra indebita appropriazione, di materie nucleari; d) un atto volto a trasportare, inviare o trasferire materie nucleari verso o da uno Stato senza l’autorizzazione necessaria; e) un atto diretto contro un impianto nucleare, o volto ad alterare il funziona- mento di un impianto nucleare per provocare intenzionalmente la morte o le- sioni gravi di altre persone o danni sostanziali a beni o all’ambiente per l’esposizione a radiazioni o per la fuoriuscita di sostanze radioattive, eccetto che un tale atto non venga eseguito in conformità con il diritto nazionale del Partecipante sul cui territorio è situato l’impianto nucleare; f) l’estorsione di materie nucleari mediante minacce, ricorso alla forza o altra forma d’intimidazione;
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g) la minaccia: i) di impiegare materie nucleari per causare la morte o lesioni gravi ad al- tre persone o danni sostanziali a beni o all’ambiente, o commettere un reato di cui alla lettera e), ii) di commettere un reato di cui alle lettere b) ed e) per costringere una persona fisica o giuridica, un’organizzazione internazionale o uno Stato a compiere o non compiere un atto; h) un tentativo di commettere un reato di cui alle lettere a)–e); i) la partecipazione a un reato di cui alle lettere a)–h); j) l’organizzazione o l’istigazione di uno dei reati di cui alle lettere a)–h); k) un atto che concorre alla commissione di uno dei reati di cui alle lettere a)– h) da parte di un gruppo di persone con obiettivi comuni. L’atto è compiuto intenzionalmente: i) al fine di facilitare l’attività criminale o assecondare gli scopi criminali del gruppo, laddove tale attività e scopi implicano la commissione di un reato di cui alle lettere a)–g), ii) sapendo che il suddetto gruppo intende compiere un reato di cui alle let- tere a)–g); è considerata da ogni Partecipante come un reato punibile in virtù del diritto nazio- nale.
10. Dopo l’articolo 11 della Convenzione sono aggiunti due nuovi articoli,
l’articolo 11 A e l’articolo 11 B, dal seguente tenore:
Art. 11 A Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria tra Partecipanti, nessuno dei reati di cui all’articolo 7 è considerato come reato politico, reato connesso a un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Pertanto, una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non può essere respinta per il solo motivo che essa riguarda un reato politico, un reato connesso con un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.
Art. 11 B Nessuna disposizione della presente Convenzione dev’essere interpretata nel senso di comportare un obbligo di estradizione o di assistenza giudiziaria se il Partecipante richiesto ha seri motivi per ritenere che la richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all’articolo 7 sia stata presentata al fine di perseguire o di punire una persona per considerazioni di razza, di religione, di cittadinanza, di origine etnica o di opinioni politiche, o che dare seguito a tale richiesta pregiudiche- rebbe la situazione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.
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11. Dopo l’articolo 13 della Convenzione è aggiunto un nuovo articolo 13 A dal
seguente tenore:
Art. 13 A Nulla, nella presente Convenzione, pregiudica il trasferimento di tecnologia nucleare a scopi pacifici, effettuato per potenziare la protezione fisica di materie e impianti nucleari.
12. Il paragrafo 3 dell’articolo 14 della Convenzione è sostituito dal seguente testo: 3. Allorché il reato concerne materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzi- namento o di trasporto sul territorio nazionale e sia il presunto autore del reato sia le materie nucleari rimangono sul territorio del Partecipante dove il reato è stato com- messo, ovvero allorché un reato concerne un impianto nucleare e il presunto autore del reato rimane sul territorio del Partecipante in cui il reato è stato commesso, nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come facente obbligo a detto Partecipante di fornire informazioni sulle procedure penali relative a tale reato.
13. L’articolo 16 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:
1. Cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica adottata l’8 luglio 2005, il depositario convocherà una conferenza dei Partecipanti per esaminare l’applicazione della presente Convenzione e valutare l’efficacia del preambolo, del corpo normati- vo e degli allegati tenendo conto della situazione a quel momento.
2. Successivamente, ogni quinquennio almeno, la maggioranza dei Partecipanti
potrà ottenere la convocazione di analoghe conferenze, facendone istanza al deposi- tario.
14. La nota b/ dell’allegato II alla Convenzione è sostituita dal seguente testo: b/ Materie non irradiate in un reattore o materie irradiate in un reattore con livello d’irraggia- mento uguale o inferiore a 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.
15. La nota e/ dell’allegato II alla Convenzione è sostituita dal seguente testo: e/ Gli altri combustibili che, dato il loro tenore originario in materie fissili, sono classificati in categoria I o II prima dell’irradiazione possono passare nella categoria immediatamente infe- riore qualora il livello d’irraggiamento del combustibile non superi 1 gray/ora (100 rads/ora) a
1 metro di distanza e senza schermo.
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Campo d’applicazione l’11 maggio 2016
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Albania 26 aprile 2013 8 maggio 2016 Algeria 25 aprile 2007 8 maggio 2016 Antigua e Barbuda 17 dicembre 2009 8 maggio 2016 Arabia Saudita 21 gennaio 2011 8 maggio 2016 Argentina 15 novembre 2011 8 maggio 2016 Armenia 22 maggio 2013 8 maggio 2016 Australia 17 luglio 2008 8 maggio 2016 Austria 18 settembre 2006 8 maggio 2016 Azerbaigian 31 marzo 2016 8 maggio 2016 Bahrein 9 giugno 2010 8 maggio 2016 Belgio* 22 gennaio 2013 8 maggio 2016 Bosnia ed Erzegovina 21 giugno 2010 8 maggio 2016 Botswana 15 settembre 2015 8 maggio 2016 Bulgaria 17 marzo 2006 8 maggio 2016 Burkina Faso 7 agosto 2014 8 maggio 2016 Camerun 1° aprile 2016 8 maggio 2016 Canada 3 dicembre 2013 8 maggio 2016 Ceca, Repubblica 30 dicembre 2010 8 maggio 2016 Cile 12 marzo 2009 8 maggio 2016 Cina 14 settembre 2009 8 maggio 2016 Cipro 27 febbraio 2013 8 maggio 2016 Colombia 18 febbraio 2014 8 maggio 2016 Comunità europea dell’energia atomica (CEEA/EURATOM) 16 dicembre 2015 A 8 maggio 2016 Corea (Sud) 29 maggio 2014 8 maggio 2016 Croazia 11 settembre 2006 8 maggio 2016 Cuba 16 settembre 2013 8 maggio 2016 Costa d’Avorio 10 febbraio 2016 8 maggio 2016 Danimarca* a 19 maggio 2010 8 maggio 2016 Dominicana, Repubblica 22 settembre 2014 8 maggio 2016 Emirati Arabi Uniti 31 luglio 2009 8 maggio 2016 Estonia 24 febbraio 2009 8 maggio 2016 Figi 22 giugno 2008 8 maggio 2016 Finlandia 17 giugno 2011 8 maggio 2016 Francia 1° febbraio 2013 8 maggio 2016 Gabon 20 marzo 2008 8 maggio 2016 Georgia 5 aprile 2012 8 maggio 2016 Germania 21 ottobre 2010 8 maggio 2016 Ghana 12 dicembre 2012 8 maggio 2016 Giamaica 10 gennaio 2014 8 maggio 2016 Giappone 27 giugno 2014 8 maggio 2016 Gibuti 22 aprile 2014 8 maggio 2016 Giordania 7 ottobre 2009 8 maggio 2016
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Grecia 13 dicembre 2011 8 maggio 2016 India 19 settembre 2007 8 maggio 2016 Indonesia 27 maggio 2010 8 maggio 2016 Irlanda 22 settembre 2014 8 maggio 2016 Islanda 27 ottobre 2015 8 maggio 2016 Israele* 16 marzo 2012 8 maggio 2016 Italia 8 luglio 2015 8 maggio 2016 Kazakistan 26 aprile 2011 8 maggio 2016 Kenya 1° agosto 2007 8 maggio 2016 Kuwait 1° aprile 2016 8 maggio 2016 Lesotho 19 settembre 2012 8 maggio 2016 Lettonia 23 novembre 2010 8 maggio 2016 Libia 19 luglio 2006 8 maggio 2016 Liechtenstein 13 ottobre 2009 8 maggio 2016 Lituania 19 maggio 2009 8 maggio 2016 Lussemburgo 24 febbraio 2012 8 maggio 2016 Macedonia 25 novembre 2011 8 maggio 2016 Mali 27 gennaio 2010 8 maggio 2016 Malta 16 settembre 2013 8 maggio 2016 Marocco 10 dicembre 2015 8 maggio 2016 Marshall, Isole 30 marzo 2016 8 maggio 2016 Mauritania 28 febbraio 2008 8 maggio 2016 Messico 1° agosto 2012 8 maggio 2016 Moldova 22 dicembre 2008 8 maggio 2016 Montenegro 1° aprile 2016 8 maggio 2016 Nauru 14 giugno 2010 8 maggio 2016 Nicaragua 8 aprile 2016 8 maggio 2016 Niger 28 maggio 2009 8 maggio 2016 Nigeria 4 maggio 2007 8 maggio 2016 Norvegia 20 agosto 2009 8 maggio 2016 Nuova Zelanda* 18 marzo 2016 8 maggio 2016 Paesi Bassi b 17 aprile 2011 8 maggio 2016 Pakistan 24 marzo 2016 8 maggio 2016 Paraguay 11 marzo 2016 8 maggio 2016 Perù 27 marzo 2014 8 maggio 2016 Polonia 1° giugno 2007 8 maggio 2016 Portogallo 26 novembre 2010 8 maggio 2016 Qatar 11 novembre 2014 8 maggio 2016 Regno Unito 8 aprile 2010 8 maggio 2016 Isola di Man 8 aprile 2010 8 maggio 2016 Romania 6 febbraio 2007 8 maggio 2016 Russia 19 settembre 2008 8 maggio 2016 San Marino 18 febbraio 2015 8 maggio 2016 Santa Lucia 8 novembre 2012 8 maggio 2016 Seicelle 9 gennaio 2006 8 maggio 2016
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Protezione fisica delle materie nucleari. Mod. della Conv. RU 2016
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Serbia 30 marzo 2016 8 maggio 2016 Singapore 22 ottobre 2014 8 maggio 2016 Slovacchia 7 marzo 2013 8 maggio 2016 Slovenia 1° settembre 2009 8 maggio 2016 Spagna 9 novembre 2007 8 maggio 2016 Stati Uniti 31 luglio 2015 8 maggio 2016 Svezia 23 marzo 2012 8 maggio 2016 Svizzera 15 ottobre 2008 8 maggio 2016 Tagikistan 10 luglio 2014 8 maggio 2016 Tunisia 7 giugno 2010 8 maggio 2016 Turchia* 8 luglio 2015 8 maggio 2016 Turkmenistan 22 settembre 2005 8 maggio 2016 Ucraina 24 dicembre 2008 8 maggio 2016 Ungheria 4 dicembre 2008 8 maggio 2016 Uruguay 8 aprile 2016 8 maggio 2016 Uzbekistan 7 febbraio 2013 8 maggio 2016 Vietnam 3 novembre 2012 8 maggio 2016 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo in inglese può essere consultato sul sito Internet dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. a La modifica non si applica né alla Groenlandia né alle Isole Faeröer. b Per il territorio europeo dei Paesi Bassi.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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