AS 2016 1507
Codice delle obbligazioni
Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali)
Modifica del 25 settembre 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 20141, decreta:
I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:
Art. 607 Abrogato
Art. 945 cpv. 2
2 Se la ditta contiene altri cognomi, il cognome del titolare deve essere
messo in evidenza.
Art. 947 e 948 Abrogati
Art. 950 III. Ditte sociali 1 Le società commerciali e le società cooperative possono scegliere 1. Formazione liberamente la loro ditta, purché siano osservate le norme generali della ditta sulla formazione delle ditte. Nella ditta dev’essere indicata la forma giuridica.
2 Il Consiglio federale stabilisce le abbreviazioni della forma giuridica
ammesse.
2014-1148 1507
Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) RU 2016
Art. 951
2. Diritto La ditta di una società commerciale o di una società cooperativa deve
esclusivo di usare la ditta distinguersi chiaramente da ogni ditta, già iscritta in Svizzera, di iscritta società commerciali o società cooperative.
Art. 953 Abrogato
II Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015
Art. 1 A. Regola 1 Gli articoli 1–4 del titolo finale del Codice civile3 si applicano alla generale presente legge, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.
2 Dall’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015, le
disposizioni della stessa si applicano anche agli enti giuridici esistenti.
Art. 2 B. Adeguamento Le società in nome collettivo, in accomandita o in accomandita per delle ditte iscritte azioni iscritte nel registro di commercio al momento dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2015 e la cui ditta non è con- forme alle disposizioni di tale modifica possono mantenere invariata la propria ditta, fintanto che gli articoli 947 e 948 del diritto anteriore non richiedano una modifica.
Art. 3 C. Diritto Il diritto esclusivo di usare la ditta di una società in nome collettivo, in esclusivo di usare la ditta accomandita o in accomandita per azioni iscritta nel registro di com- iscritta mercio prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 settembre
2015 è retto dagli articoli 946 del diritto vigente e 951 del diritto
anteriore.
3 RS 210
1508
Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) RU 2016
III La legge del 23 giugno 20064 sugli investimenti collettivi è modificata come segue:
Art. 12 cpv. 2 2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SAcCol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.
Art. 101 Ditta La ditta della società deve contenere la designazione della forma giuridica o la sua abbreviazione (SAcCol).
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015 Consiglio nazionale, 25 settembre 2015 Il presidente: Claude Hêche Il presidente: Stéphane Rossini La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
14 gennaio 2016.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2016.
18 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
4 RS 951.31 5 FF 2015 5871
1509
Codice delle obbligazioni (Diritto delle ditte commerciali) RU 2016
1510