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AS 2016 159

Ordinanza concernente la costruzione e l'esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione

Ordinanza concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli e delle installazioni delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

Modifica dell’11 dicembre 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 marzo 19941 sulla costruzione dei battelli è modificata come segue:

Titolo Ordinanza concernente la costruzione e l’esercizio dei battelli e degli impianti delle imprese pubbliche di navigazione (Ordinanza sulla costruzione dei battelli, OCB)

Sostituzione di espressioni

1 In tutta l’ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».

2 In tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFT».

3 Nell’articolo 28 capoverso 1 «installazioni» è sostituito, con i necessari adegua- menti grammaticali, con «impianti».

4 Negli articoli 28 capoverso 3 e 45, rubrica e capoversi 1 e 3 «conducente» è

sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «conduttore». 5 Negli articoli 23 capoversi 1 e 2 e 25, rubrica e capoversi 1–3 «francobordo» è sostituito con «bordo libero».

6 Nell’articolo 28 capoverso 1 «guida» è sostituito con «conduzione».

7 Nell’articolo 28, rubrica e capoverso 1 «posto del timoniere» è sostituito con

«posto di governo».

1 RS 747.201.7

2013-1282 159

O sulla costruzione dei battelli RU 2016

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la costruzione e l’esercizio di battelli e impianti infrastrutturali delle imprese pubbliche di navigazione. 2 Alla costruzione, all’attrezzatura e all’esercizio di battelli adibiti al trasporto di passeggeri da parte di imprese di navigazione che non sono titolari di una conces- sione federale si applicano soltanto gli articoli 5–14, 17–19, 21–40, 43, 44 capo- versi 1–3, 45 capoversi 1 e 2, 45a, 46, 47, 48 capoverso 1, 49–51, 57 e 57a nonché le relative disposizioni esecutive del Dipartimento federale dell’ambiente, dei tra- sporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). 3 Alla costruzione, all’attrezzatura e all’esercizio di battelli che servono al trasporto professionale di 12 passeggeri al massimo si applicano soltanto gli articoli 22, 27 capoversi 1 e 2, 28–36, 38 e 39 e le relative disposizioni esecutive del DATEC nonché gli articoli 107–114, 124 e 131–140a dell’ordinanza dell’8 novembre 19782 sulla navigazione interna. 4 Sono fatte salve le convenzioni internazionali e le prescrizioni basate sulle mede- sime.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. imprese pubbliche di navigazione: le imprese di navigazione titolari di una concessione federale e quelle titolari di un’autorizzazione federale; b. impianti infrastrutturali: le costruzioni e le installazioni necessarie all’esercizio di battelli, segnatamente gli impianti di approdo, i cantieri e gli impianti di rifornimento di carburante; c. vettori energetici particolari: i combustibili o i carburanti diversi da benzi- na, diesel, energia a vapore o energia elettrica; in caso di dubbio sulla natura di un vettore energetico, decide l’Ufficio federale dei trasporti (UFT); d. analisi dei rischi: la procedura sistematica per l’analisi preliminare dei rischi nella fase successiva all’entrata in esercizio (fase di esercizio):

1. di un impianto infrastrutturale, in considerazione della destinazione

d’uso e dell’ambiente in cui verrà costruito,

2. di un battello, in considerazione del tipo di battello, della destinazione

d’uso e dell’ambiente in cui circolerà; e. rapporto sulla sicurezza: il rapporto (descrizione della costruzione) in cui si dimostra che la costruzione e l’esercizio del battello o dell’impianto infra- strutturale possono essere effettuati in sicurezza e secondo le prescrizioni della presente ordinanza e delle disposizioni esecutive e in cui sono stabilite misure per affrontare i rischi; f. rapporto di perizia: il rapporto in cui un perito attesta se l’oggetto da lui esaminato adempie le prescrizioni applicabili.

2 RS 747.201.1

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Art. 3 cpv. 1 1 L’autorità di vigilanza per le imprese di navigazione titolari di una concessione federale è l’UFT.

Art. 5 Obbligo di diligenza 1 La pianificazione, il calcolo, la costruzione e la manutenzione dei battelli e degli impianti infrastrutturali devono essere conformi alle disposizioni della presente ordinanza e alle disposizioni esecutive nonché essere eseguiti secondo le regole riconosciute della tecnica e sotto la direzione di specialisti. 2 Sono considerate regole riconosciute della tecnica segnatamente le prescrizioni applicabili concernenti la costruzione di battelli emanate da società di classificazione riconosciute nonché le prescrizioni e le norme nazionali e internazionali concernenti la costruzione di battelli. In caso di dubbio decide l’UFT. 3 Le parti dei battelli e degli impianti, in particolare i dispositivi di sorveglianza e di manovra, devono essere costruite e installate in modo da permettere un esercizio sicuro. Inoltre, devono essere costruite in modo da permettere la manutenzione e i controlli e un loro agevole impiego. 4 Per le parti d’importanza essenziale per la sicurezza occorre poter dimostrare che i materiali utilizzati presentano caratteristiche adatte alla funzione di tali parti.

Art. 5a Periti

1 La funzione di perito può essere svolta soltanto da persone che:

a. nel settore da ispezionare, hanno assolto una formazione o un perfeziona- mento adeguati alla complessità del progetto e alla sua rilevanza per la sicu- rezza; b. hanno già sviluppato, costruito o installato di persona su battelli impianti o sottosistemi paragonabili a quelli da ispezionare, oppure hanno già eseguito di persona ispezioni e perizie di tali impianti o sottosistemi; e c. sono indipendenti.

2 È indipendente chi:

a. non è prevenuto riguardo alla questione in oggetto nell’esercizio di un’altra funzione; b. non è sottoposto a istruzioni; e c. non percepisce un onorario dipendente dal risultato dell’esame. 3 È consentito ricorrere anche a persone giuridiche in qualità di periti se queste hanno alle loro dipendenze periti che adempiono le condizioni del capoverso 1.

Art. 6 Considerazione di altri interessi 1 Nella pianificazione, nella costruzione, nell’esercizio e nella manutenzione degli impianti infrastrutturali occorre tener conto delle esigenze della pianificazione del

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territorio, della protezione dell’ambiente nonché della protezione della natura e del paesaggio. 2 Nella pianificazione, nella costruzione e nell’esercizio dei battelli e degli impianti infrastrutturali occorre considerare adeguatamente le esigenze dei disabili.

Art. 7 Prescrizioni completive Per quanto la presente ordinanza e le sue disposizioni esecutive non dispongano altrimenti, sono applicabili: a. per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione delle parti elettriche dei bat- telli e degli impianti infrastrutturali, la legislazione federale sull’elettricità, in particolare l’ordinanza del 7 novembre 20013 sugli impianti a bassa ten- sione; b. per l’utilizzo di impianti ad aria compressa e caldaie a vapore, l’ordinanza del 15 giugno 20074 sull’utilizzo di attrezzature a pressione; c. per gli impianti di propulsione, l’ordinanza del 13 dicembre 19935 sulle pre- scrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque sviz- zere; d. per l’attrezzatura relativa ai fanali e agli apparecchi sonori dei battelli, l’ordinanza dell’8 novembre 19786 sulla navigazione interna.

Art. 8 Deroghe alle prescrizioni 1 In casi eccezionali l’autorità competente può ordinare misure che derogano alle prescrizioni della presente ordinanza allo scopo di prevenire pericoli per le persone e per le cose. 2 In casi eccezionali può autorizzare, in presenza di condizioni d’esercizio semplici o di nuove conoscenze, misure che derogano alle prescrizioni della presente ordinan- za, se il richiedente dimostra, in base a un’analisi dei rischi, che è garantita la prote- zione dell’ambiente e che con le misure autorizzate: a. è garantito lo stesso livello di sicurezza; o b. non insorgono rischi inaccettabili e sono adottate tutte le misure proporzio- nate per diminuire i rischi. 3 In casi eccezionali può autorizzare, per scopi speciali nell’ambito di manifestazioni limitate nel tempo, l’impiego di battelli che non adempiono le prescrizioni della presente ordinanza, se ciò consente di evitare un onere sproporzionato. La sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo nonché la protezione dell’ambiente devono essere garantite.

3 RS 734.27 4 RS 832.312.12 5 RS 747.201.3 6 RS 747.201.1

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Art. 10 Compiti e competenze dell’autorità di vigilanza 1 L’autorità competente sorveglia la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei battelli e degli impianti infrastrutturali in funzione dei rischi. 2 Può esigere rapporti sulla sicurezza, analisi dei rischi e altre prove. Può procedere autonomamente a ispezioni a campione. 3 Se constata che un battello o un impianto infrastrutturale può pregiudicare la sicurezza di persone o beni o la protezione dell’ambiente oppure se vi sono indizi concreti in merito, ordina che l’impresa di navigazione adotti le misure necessarie per garantire tale sicurezza e tale protezione. 4 Se le misure adottate dall’impresa di navigazione non sono sufficienti a garantire la sicurezza di persone o beni e la protezione dell’ambiente, può: a. ordinare che l’impresa di navigazione adotti misure ulteriori; o b. incaricare terzi di adottare le misure appropriate. 5 Può limitare o vietare l’esercizio con effetto immediato, ritirare la licenza di navi- gazione o sbarrare un impianto infrastrutturale, nella misura in cui la sicurezza di persone o di beni o la protezione dell’ambiente lo impone.

Art. 11 Collaborazione 1 Le imprese di navigazione sono tenute a fornire in ogni momento informazioni e a presentare tutta la documentazione pertinente ai rappresentanti dell’autorità compe- tente, nonché a garantire loro il trasporto gratuito e il libero accesso ai battelli e agli impianti infrastrutturali.

2 Devono coadiuvare gratuitamente i rappresentanti dell’autorità competente e i

periti da essa incaricati nelle attività di ispezione e di controllo.

Art. 12 Responsabilità delle imprese di navigazione Le imprese di navigazione provvedono affinché la costruzione dei battelli e degli impianti infrastrutturali sia conforme alle prescrizioni, il loro esercizio sia sicuro e la manutenzione sia effettuata.

Art. 13 Organizzazione dell’esercizio L’organizzazione dell’esercizio deve corrispondere alle caratteristiche dell’impresa di navigazione e allo stato tecnico dei battelli, degli impianti di propulsione, dei gruppi ausiliari, dei vettori energetici utilizzati e degli impianti infrastrutturali; deve inoltre garantire la manutenzione.

Art. 14 Prescrizioni d’esercizio Le imprese di navigazione emanano le necessarie prescrizioni d’esercizio.

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Art. 15 Obbligo di notifica delle imprese pubbliche di navigazione 1 Le imprese pubbliche di navigazione informano regolarmente l’UFT sullo stato dei propri battelli e impianti infrastrutturali. Il DATEC emana prescrizioni sul genere, sull’ampiezza e sullo scadenzario delle notifiche da trasmettere.

2 Per il rimanente si applica l’ordinanza del 17 dicembre 20147 concernente le

inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.

Titolo prima dell’art. 16 Capitolo 2: Approvazione dei piani Sezione 1: Impianti infrastrutturali

Art. 16 Principio La procedura d’approvazione dei piani per gli impianti infrastrutturali che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di un’impresa pubblica di navigazio- ne e quella per gli impianti infrastrutturali di terzi (impianti accessori) sono rette dagli articoli 18 e 18m della legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie e dall’ordinanza del 2 febbraio 20009 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari.

Art. 16a Impianti infrastrutturali per il rifornimento e lo stoccaggio di vettori energetici particolari 1 Se un impianto infrastrutturale è destinato al rifornimento di battelli con vettori energetici particolari o allo stoccaggio di tali vettori energetici, il richiedente deve dimostrare mediante un rapporto sulla sicurezza che l’impianto infrastrutturale può essere costruito e gestito in sicurezza secondo le prescrizioni della presente ordinan- za e delle relative disposizioni esecutive. 2 Il rapporto sulla sicurezza deve essere fondato su un’analisi dei rischi e sottoposto all’esame di un perito. Il perito espone il risultato dell’esame in un rapporto di perizia. 3 Il richiedente può chiedere l’esonero dall’esame di un perito. Ai fini della decisio- ne, l’autorità competente tiene conto dei pericoli che può presentare il vettore ener- getico in questione. Accoglie la richiesta se vi è da attendersi che l’esame non potrà contribuire a evitare errori con ripercussioni sulla sicurezza.

7 RS 742.161 8 RS 742.101 9 RS 742.142.1

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Titolo prima dell’art. 17 Sezione 2: Battelli

Art. 17 Principio 1 È consentito costruire, trasformare o rinnovare battelli soltanto dopo che l’autorità competente ha approvato i relativi piani e calcoli. 2 È consentito acquistare battelli già esistenti soltanto dopo che l’autorità competente ha approvato i relativi piani e calcoli. 3 Per ogni battello deve essere dimostrato, mediante un rapporto sulla sicurezza, che:

a. il battello può essere costruito e gestito in sicurezza secondo le prescrizioni della presente ordinanza e delle relative disposizioni esecutive; e b. le parti dei battelli e degli impianti, in particolare i dispositivi di sorveglian- za e di azionamento, sono costruite e installate in modo da permettere:

1. un esercizio sicuro, e

2. la manutenzione e i controlli nonché un agevole impiego.

4 Il DATEC stabilisce quali altri documenti devono essere presentati insieme alla domanda di approvazione dei piani.

5 L’autorità

competente può esigere che il richiedente faccia esaminare singoli documenti da un perito. 6 L’autorità competente può esaminare essa stessa i piani e i calcoli o farli esaminare da un perito. Il perito espone il risultato dell’esame in un rapporto di perizia. 7 L’autorità competente può semplificare la procedura d’approvazione dei piani di battelli, elementi di costruzione e oggetti dell’attrezzatura che sono impiegati più volte allo stesso modo e con la stessa funzione.

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art. 17a Battelli con vettori energetici particolari 1 Il rapporto sulla sicurezza di cui all’articolo 17 capoverso 3 deve essere fondato su un’analisi dei rischi e sottoposto all’esame di un perito. Il perito espone il risultato dell’esame in un rapporto di perizia. 2 Il richiedente può chiedere l’esonero dall’esame di un perito. Ai fini della decisio- ne, l’autorità competente tiene conto dei possibili pericoli del vettore energetico in questione. Accoglie la richiesta se vi è da attendersi che l’esame non potrà contribui- re a evitare errori con ripercussioni sulla sicurezza.

Art. 17b Caldaie a vapore e impianti ad aria compressa L’impresa di navigazione sottopone all’autorità competente: a. per le caldaie a vapore previste a bordo per la propulsione di battelli o gruppi ausiliari, un’analisi dei rischi e una dichiarazione del fabbricante dalla quale

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risulta che l’impianto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 97/23/CE10 o una prescrizione con requisiti pa- ragonabili; la parte dell’impianto per il quale è stata constatata la conformità non deve essere considerata nell’analisi dei rischi; b. per gli impianti ad aria compressa che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 97/23/CE, un’analisi dei rischi e una dichiarazione del fabbri- cante dalla quale risulta che l’impianto ad aria compressa soddisfa le dispo- sizioni di tale direttiva.

Art. 18 Principio I battelli possono entrare in servizio soltanto con l’autorizzazione dell’autorità competente. Per le costruzioni e gli impianti infrastrutturali di imprese pubbliche di navigazione l’UFT stabilisce nell’approvazione dei piani se è necessaria un’autoriz- zazione d’esercizio ai sensi dell’articolo 20.

Art. 18a Ispezione per il rilascio della licenza di navigazione Nell’ambito del rilascio della licenza di navigazione di cui all’articolo 96 dell’ordi- nanza dell’8 novembre 197811 sulla navigazione interna, l’autorità competente esamina se il battello soddisfa i requisiti della presente ordinanza, delle relative disposizioni esecutive e le disposizioni applicabili dell’ordinanza sulla navigazione interna.

Art. 19 cpv. 3 Abrogato

Art. 20 Impianti infrastrutturali Gli impianti infrastrutturali possono entrare in servizio ed essere esercitati soltanto con un’autorizzazione di esercizio dell’UFT. La procedura è retta dall’articolo 18w della legge federale del 20 dicembre 195712 sulle ferrovie. L’UFT può vincolare l’autorizzazione di esercizio a condizioni.

Art. 21 cpv. 1 1 Dopo trasformazioni che incidono in misura sostanziale sulla sicurezza, può essere ordinata una nuova prova pratica dei battelli e degli impianti infrastrutturali.

10 Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003, GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1. 11 RS 747.201.1 12 RS 742.101

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Art. 28 cpv. 2 Abrogato

Art. 29 Impianti delle macchine, impianti per combustibile 1 Gli impianti delle macchine e i gruppi ausiliari nonché le installazioni annesse devono essere costruiti e montati in modo ineccepibile dal profilo della tecnica di sicurezza. 2 Per i battelli la cui lunghezza sul piano di galleggiamento non supera i 20 m può essere fatta domanda per l’impiego di motori fuoribordo a benzina. L’autorità com- petente autorizza l’impiego di tali motori se la sicurezza non ne risulta pregiudicata. Può esigere dal richiedente attestati di sicurezza e fissare condizioni per la costru- zione e l’esercizio di tali battelli. 3 Il propulsore del battello, in particolare le installazioni che assicurano l’avanza- mento del battello, deve poter essere avviato e arrestato in modo affidabile e consen- tire di invertire il senso di marcia in modo affidabile. 4 I serbatoi di combustibile devono essere montati in luoghi idonei e sicuri del battel- lo. La distanza tra la parete del recipiente e lo scafo deve essere la più grande possi- bile. Per i serbatoi di vettori energetici particolari e per le installazioni e i sistemi di tubature che durante l’esercizio del battello sono riempiti di vettori energetici parti- colari, l’autorità competente può ordinare il rispetto di particolari distanze di sicu- rezza dallo scafo. 5 I recipienti e le tubature devono essere costruiti in materiale idoneo alla conserva- zione continua dei combustibili o dei vettori energetici particolari e resistere alle sollecitazioni prevedibili.

Art. 29a Installazioni per vettori energetici particolari Il DATEC emana disposizioni concernenti le installazioni per l’impiego e lo stoc- caggio di vettori energetici particolari destinati alla propulsione di battelli e all’esercizio di gruppi ausiliari a bordo di battelli per passeggeri. Le disposizioni si fondano sulle regole riconosciute della tecnica.

Art. 30 Timonerie e impianti di governo 1 I battelli devono essere equipaggiati con timonerie o impianti di governo affidabili, conformi alla destinazione d’uso, alle dimensioni principali e alle condizioni d’esercizio dei battelli e in grado di garantire una buona manovrabilità. 2 Qualora non vi siano due timonerie o impianti di governo indipendenti, dev’essere disponibile una timoneria d’emergenza o un impianto di governo indipendenti dall’organo di comando principale. 3 La posizione del timone o dell’organo di governo dev’essere chiaramente segnalata nel posto di governo e nei posti di governo laterali.

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Art. 31 Impianti per l’esaurimento della sentina 1 I battelli devono essere equipaggiati con impianti di esaurimento della sentina che consentano di vuotare i compartimenti delimitati da paratie.

2 Le pompe di sentina devono essere auto-aspiranti. Devono essere mantenute co-

stantemente pronte all’uso e poter essere impiegate facilmente e in modo affidabile. La quantità, la disposizione e l’azionamento delle pompe di sentina nonché le di- mensioni delle tubature per l’esaurimento della sentina dipendono dalla grandezza del battello. 3 Gli impianti per l’esaurimento della sentina devono essere installati in modo da restare utilizzabili in caso di collisione o di falla.

Art. 32 Altri impianti per l’esercizio del battello Il DATEC emana disposizioni concernenti l’installazione, l’impiego e la sicurezza di altri impianti per l’esercizio del battello, come caldaie a vapore, impianti ad aria compressa, impianti elettrici e impianti a gas liquido per uso domestico.

Art. 36 Protezione antincendio 1 I materiali impiegati negli interni come i materiali di rivestimento e d’isolamento e i pavimenti nonché l’arredamento stesso devono essere difficilmente infiammabili. 2 Le vernici e le lacche applicate sugli elementi di costruzione degli interni non possono essere facilmente infiammabili. In caso d’incendio non possono sprigionare quantità pericolose di fumo né gas tossici. 3 I battelli devono essere equipaggiati con un impianto di rivelazione d’incendio che sorvegli efficacemente i locali soggetti a particolare rischio di incendio. L’impianto deve essere idoneo all’impiego a bordo di battelli.

4 Sono proibiti l’impiego e lo stoccaggio di combustibili liquidi con un punto

d’infiammazione inferiore a 55 °C a fini di riscaldamento e illuminazione o per la cucina. Il divieto non si applica agli impianti a gas liquido per uso domestico.

Art. 37 cpv. 1 1 I battelli devono essere attrezzati conformemente alle loro dimensioni e destina- zione d’uso.

Art. 39 Impianti di lotta antincendio 1 I battelli devono disporre di impianti di estinzione degli incendi costantemente pronti all’uso che consentano di combattere efficacemente ogni genere d’incendio. 2 L’attrezzatura di lotta antincendio minima comprende estintori portatili nonché pompe, tubi flessibili e condotte di estinzione. 3 I locali delle macchine e quelli del quadro elettrico devono essere provvisti di impianti fissi di estinzione degli incendi.

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4 In caso di battelli alimentati da vettori energetici particolari, l’autorità competente decide in merito all’installazione di impianti fissi di estinzione degli incendi. A tal fine tiene conto del pericolo d’incendio o di esplosione del rispettivo vettore energe- tico e delle installazioni presenti nei locali interessati. 5 Gli impianti di estinzione degli incendi devono essere facilmente accessibili e contrassegnati chiaramente mediante targhette d’avvertimento.

Titolo prima dell’art. 41 Capitolo 5: Costruzione e attrezzatura di impianti infrastrutturali

Art. 41 Principio Gli impianti infrastrutturali devono essere costruiti in modo che, se usati corretta- mente e con la dovuta diligenza, non mettano in pericolo la vita e la salute delle persone.

Art. 43 Personale 1 L’esercizio di un battello, compresa la preparazione delle installazioni e degli impianti per l’esercizio nonché i lavori da effettuare su tali installazioni e impianti al termine delle corse, può essere affidato soltanto a personale che ha assolto la neces- saria formazione e superato i dovuti esami.

2 Il DATEC disciplina la formazione, l’esame e i presupposti per l’impiego del

personale di navigazione nelle imprese di navigazione.

3 Stabilisce i requisiti del personale addetto a:

a. installazioni e impianti su battelli alimentati da vettori energetici particolari; o b. impianti infrastrutturali per lo stoccaggio di vettori energetici particolari e il rifornimento di battelli alimentati da tali vettori energetici.

4 Il personale di navigazione deve conoscere l’allestimento e l’attrezzatura dei

battelli ed essere in grado di utilizzarli. Le imprese di navigazione provvedono alla formazione e al perfezionamento nonché agli esami periodici del personale di navi- gazione prescritti nelle disposizioni esecutive e ne tengono le dovute registrazioni.

Art. 44 cpv. 4 e 5 4 All’equipaggio delle imprese di navigazione titolari di una concessione federale si applicano per analogia l’articolo 15, i capitoli 4, 5 e 7 nonché l’articolo 41 capover- so 1 lettera a dell’ordinanza del 4 novembre 200913 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.

13 RS 742.141.2

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5 Le persone designate dalle imprese di navigazione titolari di una concessione

federale per effettuare i controlli della capacità di prestare servizio devono occupare una posizione direttiva nel settore della navigazione e disporre della qualifica corri- spondente.

Art. 45a Direzione tecnica dei battelli con vettori energetici particolari 1 Le imprese di navigazione che impiegano vettori energetici particolari per la pro- pulsione di battelli o l’esercizio di gruppi ausiliari nominano un capotecnico e alme- no un suo sostituto.

2 Ilcapotecnico e il suo sostituto non devono necessariamente essere impiegati

presso l’impresa di navigazione. 3 Le imprese di navigazione affidano al capotecnico la responsabilità degli aspetti rilevanti per la sicurezza che concernono l’esercizio e la manutenzione dei battelli e attribuiscono esplicitamente le relative competenze al capotecnico e al suo sostituto. 4 In caso di guasti e incidenti, il capotecnico o il suo sostituto prende le disposizioni necessarie. 5 I capitecnici e i loro sostituti dispongono di una formazione adeguata nonché delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per l’utilizzo e la manutenzione di costru- zioni, impianti e battelli. 6 Il DATEC può emanare prescrizioni sulla formazione richiesta per i capitecnici e i loro sostituti.

Art. 46 Piano d’emergenza e servizio di salvataggio e di sicurezza

1 L’impresa di navigazione dispone di un piano d’emergenza per garantire che in

caso di evento su un battello le persone a bordo possano essere portate tempestiva- mente in salvo. Se per attuarlo sono necessari servizi d’intervento, il piano d’emergenza è convenuto con tali servizi. 2 Per quanto compatibile con la sicurezza del proprio battello, il conduttore presta immediatamente aiuto quando individua segnali di soccorso o constata che un altro battello o una persona si trova in difficoltà. 3 L’impresa di navigazione istruisce il personale di navigazione sul servizio di salvataggio e di sicurezza, svolge regolarmente esercitazioni e registra la data, i partecipanti, il genere e la durata dell’esercitazione.

4 Il DATEC disciplina il servizio di salvataggio e di sicurezza.

Art. 49 Principio Le imprese di navigazione provvedono alla manutenzione e al rinnovamento dei propri battelli, delle loro installazioni e attrezzatura nonché degli impianti infrastrut- turali in modo che la sicurezza sia garantita in ogni momento.

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Art. 49a Ricorso a terzi 1 Se non dispone delle conoscenze o delle installazioni e degli apparecchi necessari a eseguire determinati lavori di manutenzione, l’impresa di navigazione ricorre a terzi di comprovata competenza professionale per la manutenzione dei battelli e degli impianti infrastrutturali. 2 La manutenzione è di responsabilità dell’impresa di navigazione. In particolare, essa si tiene informata sullo stato dei lavori di manutenzione. 3 Se la pianificazione, l’esecuzione o la sorveglianza della manutenzione effettuate internamente non soddisfano i requisiti, l’autorità competente può ordinare il ricorso a terzi.

Art. 50 Controlli, ispezioni, manutenzione e libro di bordo 1 Le imprese di navigazione provvedono affinché le ispezioni e i controlli prescritti siano eseguiti tempestivamente e secondo le regole della tecnica. 2 Per ogni battello di un’impresa di navigazione è tenuto un libro di bordo nel quale sono registrati: a. i risultati dei controlli e delle ispezioni prescritti; b. i lavori di manutenzione e di rinnovamento; c. i guasti tecnici durante l’esercizio e le misure adottate a questo riguardo.

3 Il DATEC stabilisce i requisiti minimi relativi alle scadenze, al genere e

all’ampiezza dei controlli e delle ispezioni periodici dei battelli, delle loro installa- zioni e attrezzatura nonché degli impianti infrastrutturali.

Art. 51 Misure in caso di sicurezza insufficiente 1 Le imprese di navigazione ritirano dalla circolazione i battelli che non soddisfano più i requisiti di sicurezza. 2 Non possono continuare a utilizzare impianti d’approdo che non soddisfano più i requisiti di sicurezza.

Art. 57 cpv. 4 e 6 4 In caso di trasformazioni di battelli, occorre adeguare alle nuove prescrizioni soltanto i settori direttamente interessati dai lavori di trasformazione. Se un battello viene trasformato in modo da poter essere alimentato da vettori energetici particola- ri, l’autorità competente decide, in considerazione dei pericoli che può presentare il vettore energetico in questione, sui settori che devono essere adeguati alle prescri- zioni. 6 Le prescrizioni concernenti la costruzione e l’attrezzatura di impianti non si appli- cano agli impianti infrastrutturali che sono già in servizio all’entrata in vigore della presente ordinanza. Tuttavia questi vanno adeguati alle nuove prescrizioni in caso di ampliamenti, trasformazioni o riparazioni importanti.

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Art. 57a Disposizioni transitorie della modifica dell’11 dicembre 2015 1 Le caldaie a vapore e gli impianti ad aria compressa che erano ammessi sui battelli per passeggeri secondo il diritto previgente, ma che dopo l’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre 2015 non adempiono i requisiti di cui all’articolo 17b, possono continuare a essere impiegati finché dai controlli periodici prescritti non risultano criticità e la sicurezza dell’esercizio è garantita. 2 Le imprese di navigazione non titolari di una concessione o autorizzazione federale emanano le prescrizioni d’esercizio di cui all’articolo 14 entro il 1° febbraio 2019. 3 Per i battelli che sono già in esercizio all’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre 2015 non deve essere presentato un rapporto sulla sicurezza di cui all’articolo 17. In caso di trasformazioni di tali battelli, l’autorità competente decide sulla necessità di presentare un rapporto sulla sicurezza e sull’ampiezza dello stesso. 4 Per l’arredamento di locali di battelli già impiegato all’entrata in vigore della modifica dell’11 dicembre 2015, i requisiti di cui all’articolo 36 capoverso 1 devono essere adempiuti entro il 1° febbraio 2036. Nelle disposizioni esecutive il DATEC può prevedere facilitazioni per determinate categorie di battelli. 5 In caso di trasformazioni di locali macchine e di locali del quadro elettrico su battelli alimentati da vettori energetici convenzionali, l’autorità competente esamina e decide caso per caso se l’installazione di impianti fissi di estinzione degli incendi secondo l’articolo 39 capoverso 3 è tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile. 6 Il piano d’emergenza di cui all’articolo 46 capoverso 1 deve essere disponibile entro il 1° febbraio 2019. 7 Le imprese di navigazione non titolari di concessione o autorizzazione federale predispongono il libro di bordo di cui all’articolo 50 capoverso 2 entro il 1° febbraio 2019.

II L’ordinanza dell’8 novembre 197814 sulla navigazione interna è modificata come segue:

Art. 148 cpv. 2 2 Per i battelli che servono al trasporto professionale di 12 passeggeri al massimo si applicano gli articoli 107–114, 124 e 131–140a. Si applicano inoltre i requisiti di cui all’articolo 1 capoverso 3 dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli.

14 RS 747.201.1

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III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2016.

2 L’abrogazione dell’articolo 28 capoverso 2 entra in vigore cinque anni dopo

l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al capoverso 1.

11 dicembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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