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AS 2016 1725

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica dell’11 maggio 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 1° giugno 20121 sui fondi propri è modificata come segue:

Art. 41 lett. c e cbis I fondi propri necessari sono composti da: c. il cuscinetto anticiclico; cbis. il cuscinetto anticiclico esteso; e

Art. 42 cpv. 1 1 Dopo aver operato le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detene- re complessivamente fondi propri minimi pari all’8,0 per cento delle posizioni ponderate. Almeno il 4,5 per cento delle posizioni ponderate deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria e almeno il 6,0 per cento con fondi propri di base.

Art. 43 cpv. 1

1 Le banche dovrebbero detenere durevolmente, oltre ai fondi propri minimi, un

cuscinetto di fondi propri fino a concorrenza della quota complessiva di fondi propri secondo le indicazioni dell’allegato 8. Sono fatte salve le esigenze particolari più elevate per le banche di rilevanza sistemica di cui al titolo quinto.

1 RS 952.03

2016-0766 1725

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Art. 44a Cuscinetto anticiclico esteso 1 Le banche con un totale di bilancio di almeno 250 miliardi di franchi e un’esposi- zione totale all’estero di almeno 10 miliardi di franchi o con un’esposizione totale all’estero di almeno 25 miliardi di franchi devono detenere un cuscinetto anticiclico esteso sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria. 2 Per queste banche l’ammontare del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l’elenco pubblicato dal Comi- tato di Basilea, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti del settore privato sono localizzati, ma corrisponde al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate. I crediti nei confronti di banche e di enti pubblici non sono considerati crediti nei confronti del settore privato.

3 La ponderazione delle quote per ciascuno Stato membro corrisponde all’esigenza

complessiva in materia di fondi propri per le esposizioni creditizie nei confronti del settore privato nello Stato in questione, divisa per l’esigenza complessiva in materia di fondi propri della banca per le esposizioni creditizie nei confronti del settore privato. 4 L’ammontare determinante per la Svizzera del cuscinetto anticiclico esteso corris- ponde al cuscinetto anticiclico ordinato secondo l’articolo 44 per tutte le posizioni. Il cuscinetto di cui all’articolo 44 può essere computato nel cuscinetto anticiclico esteso. 5 Un cuscinetto anticiclico limitato secondo l’articolo 44 capoverso 3 a determinate posizioni di credito non deve essere preso in considerazione ai fini del cuscinetto anticiclico esteso.

6 L’articolo 43 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 45 Fondi propri supplementari In circostanze particolari la FINMA può obbligare le banche, nel singolo caso, a detenere fondi propri supplementari se i fondi propri minimi di cui all’articolo 42 e il cuscinetto di fondi propri di cui all’articolo 43 non garantiscono una sicurezza sufficiente, segnatamente rispetto: a. alle attività commerciali; b. ai rischi incorsi; c. alla strategia commerciale; d. alla qualità della gestione dei rischi; o e. allo stato di evoluzione delle tecniche applicate.

Art. 124 cpv. 2 e 3 2 Fatto salvo l’articolo 125, queste esigenze particolari relative ai fondi propri devono essere adempiute sia a livello di gruppo finanziario che a livello di singolo istituto, se i singoli istituti esercitano funzioni di rilevanza sistemica del gruppo finanziario.

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3 L’entità delle esigenze è definita al massimo livello del gruppo finanziario. Essa è determinante per stabilire i fondi propri necessari del gruppo finanziario e di tutti i singoli istituti che esercitano funzioni di rilevanza sistemica.

Art. 124a Banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale e non attive a livello internazionale 1 Si considerano attive a livello internazionale le banche di rilevanza sistemica che sono designate «Global Systemically Important Banks» dal «Financial Stability Board». 2 In caso di revoca della qualifica secondo il capoverso 1, la FINMA può continuare a designare come attive a livello internazionale le banche di rilevanza sistemica qualora ciò si rivelasse necessario, segnatamente in considerazione della loro forte esposizione all’estero. 3 Le altre banche di rilevanza sistemica non sono considerate attive a livello interna- zionale.

3bis Le agevolazioni sono concesse a singoli istituti soltanto se il loro rapporto diretto con le funzioni di rilevanza sistemica in Svizzera non supera globalmente la quota del 5 per cento o se la loro importanza per il mantenimento delle funzioni di rilevan- za sistemica in Svizzera del gruppo finanziario è altrimenti esigua. 3ter Le esigenze in materia di fondi propri a livello di singolo istituto devono corri- spondere almeno agli standard minimi di Basilea, a prescindere dalle agevolazioni.

Art. 125a Esposizione totale 1 L’esposizione totale corrisponde al denominatore del «leverage ratio» calcolato secondo gli standard minimi di Basilea. Essa poggia sui valori del rendiconto e comprende le poste in bilancio e fuori bilancio.

2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche secondo gli standard minimi

di Basilea.

Titolo prima dell’art. 126 Capitolo 2: Capitale convertibile e strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza

Art. 126, rubrica Capitale convertibile

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Art. 126a Strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza 1 Si può ricorrere a strumenti di debito a copertura delle perdite nell’applicazione di misure in caso di insolvenza («bail-in bond») soltanto per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4, se essi: a. sono interamente versati; b. sono emessi da un’unità svizzera; c. sono soggetti al diritto e al foro svizzeri; in casi motivati la FINMA può concedere deroghe se viene fornita la prova che la conversione o la riduzio- ne del credito ordinata dalla FINMA è legalmente eseguibile nel quadro dei relativi ordinamenti giuridici; d. sono emessi dalla società madre del gruppo oppure, tenendo conto degli standard internazionali e con l’approvazione della FINMA, da una società del gruppo costituita esclusivamente a tale scopo, purché sia garantita la possibilità di ricorrere a tali strumenti per coprire le perdite in occasione di una procedura di risanamento; e. sono postergati legalmente o contrattualmente ad altri impegni dell’emittente o sono postergati strutturalmente ad impegni di altre società del gruppo; f. non contengono un’opzione di risoluzione anticipata da parte dei creditori; g. non sono compensabili né collateralizzati o garantiti in modo tale da limitare la copertura della perdita nell’applicazione di misure in caso di insolvenza; h. nelle loro condizioni contengono una clausola incondizionata e irrevocabile, secondo cui i creditori si dichiarano d’accordo su un’eventuale conversione o riduzione del credito ordinata dall’autorità di vigilanza nell’ambito di una procedura di risanamento; i. non contengono operazioni in derivati né, fatte salve eventuali operazioni di copertura, sono collegati a operazioni in derivati; j. non sono stati acquistati né direttamente né indirettamente mediante finan- ziamento dalla banca emittente o da una delle sue società del gruppo; k. sono stati emessi con l’approvazione della FINMA e possono essere rimbor- sati prima della loro scadenza soltanto con la sua approvazione, nel caso in cui in tal modo non vengano osservate le esigenze quantitative relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. 2 La FINMA può assimilare i prestiti che soddisfano i criteri di cui al capoverso 1 ai «bail-in bond».

3 La FINMA deve essere informata in merito al rimborso di strumenti di debito di

cui ai capoversi 1 e 2, emessi con la sua approvazione e da rimborsare prima della loro scadenza senza la sua approvazione.

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Art. 127, rubrica Computabilità del capitale convertibile

Art. 127a Computabilità dei «bail-in bond» 1I «bail-in bond» che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 126a possono essere computati, per l’ammontare del credito, nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo il capitolo 4, purché la loro durata residua sia di almeno un anno. Se la durata residua è inferiore a due anni, i «bail-in bond» possono essere computati per il 50 per cento dell’ammontare del credito. 2 I fondi supplementari in grado di assorbire le perdite devono avere scadenze sca- glionate nel tempo che consentano di soddisfare le condizioni relative all’ammontare di questi fondi anche in caso di restrizioni temporanee nell’ambito dell’acquisizione di mezzi finanziari. 3 Se in applicazione delle disposizioni dell’articolo 30 capoverso 2 sono esclusi dal computo come fondi propri prudenziali nel periodo compreso tra cinque anni e un anno prima della scadenza finale, i fondi propri complementari possono essere computati come «bail-in bond», tenendo conto degli standard internazionali e purché sia garantito che questi strumenti sono in grado di coprire le perdite prima dei «bail- in bond». 4 Le banche di rilevanza sistemica non possono detenere a proprio rischio né stru- menti di capitale con conversione o riduzione del credito di altre banche né «bail-in bond» di altre banche svizzere o estere di rilevanza sistemica. Sono escluse le posi- zioni in relazione alla definizione di corsi d’acquisto e di vendita nella funzione di «market maker» nonché le posizioni detenute a corto termine in relazione con ope- razioni d’emissione.

Titolo prima dell’art. 128 Capitolo 3: Fondi propri necessari alla continuazione dell’attività ordinaria della banca

Art. 128 Principio 1 Le banche di rilevanza sistemica devono disporre di fondi propri sufficienti per continuare la propria attività commerciale anche in caso di perdite significative.

2 I fondi propri necessari sono calcolati in base:

a. al «leverage ratio»; e b. alla quota delle posizioni ponderate in funzione del rischio («quota di RWA»).

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Art. 129 Esigenza complessiva 1 L’esigenza complessiva in materia di fondi propri è data da un’esigenza di base e da supplementi in funzione della quota di mercato e delle dimensioni della banca corrispondenti all’esposizione totale.

2 L’esigenza di base ammonta al:

a. 4,5 per cento per il «leverage ratio»; b. 12,86 per cento per la quota di RWA. 3 Per stabilire i supplementi la FINMA assegna periodicamente alle banche livelli («bucket») corrispondenti alla loro quota di mercato e all’esposizione totale. I valori determinanti a tal fine e i supplementi sono definiti nell’allegato 9. I supplementi sono calcolati ogni anno alla fine del secondo trimestre.

4 La quota di mercato corrisponde alla più elevata delle quote di mercato medie

detenute nell’ambito delle operazioni di credito e di deposito in Svizzera nel giorno di riferimento alla fine dell’anno civile precedente, conformemente alle rilevazioni statistiche della Banca nazionale svizzera.

Art. 130 Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri

1 Lebanche di rilevanza sistemica devono detenere durevolmente fondi propri

minimi pari a: a. il 3 per cento per il «leverage ratio»; b. l’8 per cento per la quota di RWA.

2 Inoltre devono detenere un cuscinetto di fondi propri sino all’ammontare

dell’esigenza complessiva.

3 Le esigenze relative al cuscinetto di fondi propri dovrebbero essere adempiute

durevolmente. Se la banca registra perdite, esso può temporaneamente scendere al di sotto di quanto prescritto. 4 Se il cuscinetto di fondi propri scende al di sotto di quanto prescritto, la banca deve indicare le misure e il termine previsti per la sua ricostituzione. Il termine sottostà all’approvazione della FINMA. Se alla scadenza del termine le esigenze in materia di fondi propri non sono adempiute, la FINMA può ordinare le misure necessarie.

Art. 131 Qualità del capitale I fondi propri volti ad adempiere le esigenze devono avere almeno la seguente qualità: a. esigenza relativa al «leverage ratio»:

1. fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; per adem-

piere questa esigenza, per una quota massima dell’1,5 per cento posso- no essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile, per il quale come evento determinante è definito il momento in cui i fondi propri di base di qualità primaria

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computabili scendono sotto il 7 per cento per quanto riguarda la quota di RWA (capitale convertibile con un «trigger» elevato),

2. cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria;

b. esigenze relative alla quota di RWA:

1. fondi propri minimi: fondi propri di base di qualità primaria; per adem-

piere questa esigenza, per una quota massima del 3,5 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato,

2. cuscinetto di fondi propri: fondi propri di base di qualità primaria; per

adempiere questa esigenza, per una quota massima dello 0,8 per cento possono essere utilizzati in qualità di fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato.

Art. 131a Cuscinetti anticiclici Le esigenze relative ai cuscinetti anticiclici secondo gli articoli 44 e 44a devono essere adempiute in aggiunta alle esigenze in materia di fondi propri, in base alle posizioni ponderate in funzione del rischio previste dal presente titolo.

Art 131b Fondi propri supplementari In circostanze particolari la FINMA può esigere, nel singolo caso, fondi propri supplementari o definire esigenze qualitative più elevate, secondo i criteri enunciati nell’articolo 45.

Titolo prima dell’art. 132 Capitolo 4: Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite

Art. 132 Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite delle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale 1 Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l’arti- colo 124a devono detenere durevolmente fondi supplementari per garantire un eventuale risanamento o un’eventuale liquidazione secondo i capi undicesimo e dodicesimo LBCR.

2 L’ammontare di questi fondi supplementari corrisponde all’esigenza complessiva

consistente dell’esigenza di base e dei supplementi secondo l’articolo 129. 3 Fatti salvi i capoversi 4 e 5, i fondi supplementari devono essere detenuti sotto forma di «bail-in bond» che soddisfano le esigenze secondo l’articolo 126a. 4 Se una banca detiene fondi supplementari sotto forma di capitale convertibile, per il quale come evento determinante è definito il momento in cui i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il 5,125 per cento per quanto riguarda la quota di RWA (capitale convertibile con un «trigger» basso), tale capitale conver- tibile le viene computato in maniera privilegiata fino all’ammontare del 2 per cento per il «leverage ratio» e del 5,8 per cento per la quota di RWA. L’esigenza di cui al

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capoverso 1 viene ridotta del fattore 0,5 proporzionalmente a tale capitale converti- bile.

5 I fondi propri che una banca non impiega per adempiere le esigenze secondo gli

articoli 128–131 possono essere computati per adempiere le esigenze previste dal presente capitolo, tenendo conto degli standard internazionali.

Art. 133 Sconti 1 La FINMA stabilisce gli sconti per le misure volte a migliorare le possibilità com- plessive di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario conformemente agli articoli 65 e 66 OBCR2, previa consultazione della Banca nazionale svizzera: a. in base all’efficacia di tali misure; e b. tenendo conto dell’interazione tra i diversi tipi di sconti.

2 L’ammontare dei fondi propri supplementari, tenuto conto degli sconti, non può

scendere sotto il 3 per cento per il «leverage ratio» e sotto l’8,6 per cento per la quota di RWA.

3 La riduzione non deve:

a. comportare il mancato rispetto degli standard internazionali, considerando il computo del capitale convertibile di cui all’articolo 132 capoverso 4; b. compromettere l’attuabilità del piano d’emergenza.

4 Ilfatto di provare che il piano d’emergenza garantisce il mantenimento delle

funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d’insolvenza secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR non dà diritto a sconti. 5 La FINMA può consultare autorità estere in materia di vigilanza e di insolvenza in merito alle misure proposte dalla banca e tenere conto della loro opinione per valuta- re il grado di miglioramento delle possibilità complessive di risanamento e liquida- zione del gruppo finanziario ai fini della riduzione dei fondi supplementari.

Art. 134 e 135 Abrogati

Art. 136 cpv. 1 e 2 lett. a 1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento della parte dei fondi propri di base di qualità primaria che non è utilizzata per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

2 Il limite massimo di un grande rischio può essere superato soltanto se:

a. l’importo eccedentario è coperto da fondi propri di base di qualità primaria che non sono richiesti per la copertura dei fondi propri necessari alla conti- nuazione dell’attività ordinaria della banca; o

2 RS 952.02

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Titolo prima dell’art. 137 Titolo sesto: Disposizioni transitorie e finali Capitolo 1: Disposizioni transitorie Sezione 1: Disposizioni transitorie del 1° giugno 2012

Art. 143–147 Abrogati

Abrogato

Titolo prima dell’art. 148b Sezione 2: Disposizioni transitorie della modifica dell’11 maggio 2016

Art. 148b Qualità del capitale 1 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l’articolo 131, sono computati i seguenti elementi: a. il capitale convertibile con un «trigger» elevato considerato come fondi pro- pri complementari ed esistente all’entrata in vigore della presenta modifica è computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, per il periodo della sua durata o fino al momento della prima chiamata di capitale, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019; b. il capitale convertibile con un «trigger» basso considerato come fondi propri di base supplementari ed esistente al momento dell’entrata in vigore della presente modifica è computato in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari fino al momento della prima chiamata di capitale; c. il capitale convertibile che secondo la lettera a non è più computabile è com- putato in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli articoli 132 e

133 fino a un anno prima della scadenza della durata;

d. il capitale convertibile che secondo la lettera b non è più computabile è computato in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo gli artico- li 132 e 133 fino al momento di un’eventuale risoluzione da parte della banca. 2 Riguardo alla qualità del capitale richiesta secondo l’articolo 131, il capitale con- vertibile emesso prima dell’entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 con un «trigger» del 5 per cento è computato come segue: a. se è considerato come fondi propri complementari: in qualità di capitale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base

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supplementari, per il periodo della sua durata o fino al momento della prima chiamata di capitale, ma al massimo fino al 31 dicembre 2019; b. se è considerato come fondi propri di base supplementari: in qualità di capi- tale convertibile con un «trigger» elevato sotto forma di fondi propri di base supplementari, fino al momento della prima chiamata di capitale; c. se non è più computabile secondo le lettere a e b: in qualità di fondi per adempiere le esigenze secondo agli articoli 132 e 133, fino a un anno prima della scadenza della durata.

Art. 148c Fondi propri necessari alla continuazione dell’attività ordinaria della banca 1 All’entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 l’esigenza di cui all’arti- colo 129 ammonta al 3,0 per cento per il «leverage ratio» e al 10,75 per cento per la quota di RWA. I fondi propri di base supplementari sotto forma di capitale converti- bile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino allo 0,70 per cento per il «leverage ratio» e al 2,625 per cento per la quota di RWA. 2 Nel 2017 l’esigenza di cui all’articolo 129 ammonta al 3,5 per cento per il «levera- ge ratio» e al 12,0 per cento per la quota di RWA. I fondi propri di base supplemen- tari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino allo 0,9 per cento per il «leverage ratio» e al 3,0 per cento per la quota di RWA. 3 Nel 2018 l’esigenza di cui all’articolo 129 ammonta al 4,0 per cento per il «levera- ge ratio» e al 12,86 per cento per la quota di RWA. I fondi propri di base supple- mentari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computa- bili al massimo fino all’1,1 per cento per il «leverage ratio» e al 3,4 per cento per la quota di RWA.

4 Nel 2019 per il «leverage ratio» e per la quota di RWA deve essere adempiuta

l’esigenza di base di cui all’articolo 129, a cui va aggiunta la metà dei supplementi per la quota di mercato e per l’esposizione totale. I fondi propri di base supplemen- tari sotto forma di capitale convertibile con un «trigger» elevato sono computabili al massimo fino all’1,3 per cento per il «leverage ratio» e al 3,9 per cento per la quota di RWA.

Art. 148d Fondi supplementari in grado di assorbire le perdite 1 All’entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 l’esigenza di cui all’artico- lo 132 ammonta all’1,0 per cento per il «leverage ratio» e al 3,5 per cento per la quota di RWA. 2 Nel 2017 l’esigenza di cui all’articolo 132 ammonta all’1,875 per cento per il «leverage ratio» e al 5,84 per cento per la quota di RWA, a cui va aggiunto un quarto del supplemento per la quota di mercato e un quarto del supplemento per l’esposizione totale. 3 Nel 2018 l’esigenza di cui all’articolo 132 ammonta al 2,75 per cento per il «leve- rage ratio» e all’8,18 per cento per la quota di RWA, a cui va aggiunta la metà del

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supplemento per la quota di mercato e la metà del supplemento per l’esposizione totale. 4 Nel 2019 l’esigenza di cui all’articolo 132 ammonta al 3,625 per cento per il «leve- rage ratio» e al 10,52 per cento per la quota di RWA, a cui vanno aggiunti tre quarti del supplemento per la quota di mercato e tre quarti del supplemento per l’espo- sizione totale. 5 È fatta salva la riduzione delle esigenze di cui ai capoversi 1–4 in virtù di uno sconto secondo l’articolo 133.

Art. 148e «Bail-in bond» emessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica dell’11 maggio 2016 1 La FINMA approva a posteriori i «bail-in bond» emessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016 dalle banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l’articolo 124a se sono soddisfatte le condizioni previste all’articolo 126a. 2 Fino al 31 dicembre 2021 possono essere approvati anche i «bail-in bond» emessi da una società veicolo.

Art. 148f Cuscinetto anticiclico esteso Il cuscinetto anticiclico esteso, calcolato in base alle posizioni ponderate, può am- montare al massimo a: a. lo 0,625 per cento all’entrata in vigore della modifica il 1° luglio 2016; b. l’1,25 per cento nel 2017; c. l’1,875 per cento nel 2018.

II Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 8 e 9 secondo la versione qui annessa.

III La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’appendice.

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IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

11 maggio 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 8 (art. 43 cpv. 1)

Fondi propri minimi, cuscinetto di fondi propri e quota complessiva di fondi propri (in % delle posizioni ponderate in funzione del rischio)

Categoria secondo l’allegato 3 OBCR3 1e2 3 4 5

Fondi propri minimi 8,0 % o esigenze qualitative più elevate o esigenze qualitative più elevate

Cuscinetto di fondi propri 4,8 % 4,0 % 3,2 % 2,5 % o esigenze qualitative più elevate o esigenze qualitative più elevate

Quota complessiva di fondi propri 12,8 % 12,0 % 11,2 % 10,5 %

3 RS 952.02

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Allegato 9 (art. 129)

Supplementi

1 Supplementi per la quota di mercato

1.1 In caso di una quota di mercato inferiore al 27 per cento

Bucket Quota di mercato Supplemento LR Supplemento quota di RWA

1.2 In caso di una quota di mercato pari o superiore al 27 per cento

Per ogni maggiorazione di 5 punti percentuali per la quota di mercato, l’esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.

2 Supplementi per l’esposizione totale

2.1 In caso di esposizione totale pari o inferiore a 1250 miliardi

di franchi Bucket Esposizione totale Supplemento LR Supplemento quota di RWA

2.2 In caso di esposizione totale superiore a 1250 miliardi di franchi

Per ogni maggiorazione di 200 miliardi per l’esposizione totale, l’esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.

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Appendice (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 30 aprile 20144 sulle banche

Art. 2 cpv. 2 e 3

2 Esse

sono suddivise dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nelle categorie di cui all’allegato 3 in base ai seguenti criteri: a. totale di bilancio; b. patrimoni gestiti; c. depositi privilegiati; d. fondi propri minimi. 3 Ogni banca rientra nella categoria di cui soddisfa almeno tre di questi criteri.

Art. 60 cpv. 3 3 Entro tre anni dalla constatazione della loro rilevanza sistemica da parte della BNS, le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale secondo l’articolo 124a OFoP5 devono elaborare un piano svizzero d’emergenza attuabile. In casi motivati la FINMA può prorogare tale termine. Le misure del piano d’emergenza devono essere applicate a titolo preliminare in quanto sia necessario per mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica.

Art. 61 cpv. 2

2 Lacapacità globale di liquidazione fa parte della verifica del piano svizzero

d’emergenza se è determinante per la sua attuazione.

Art. 63 cpv. 2 lett. a

2 Una banca di rilevanza sistemica non adempie le prescrizioni relative ai fondi

propri ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR6: a. se i fondi propri di base di qualità primaria computabili scendono sotto il

5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio; o

4 RS 952.02 5 RS 952.03 6 RS 952.0

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Art. 65 Sconti sui fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (art. 10 cpv. 3 LBCR)

1 La FINMA concede sconti sui fondi supplementari secondo gli articoli 132 e 133

OFoP7 in quanto la banca di rilevanza sistemica migliori con grande probabilità le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero mediante le misure di cui all’articolo 66. Al riguardo la FINMA tiene conto del grado di applica- zione delle misure in Svizzera e all’estero. 2 Ciò non si applica per il rispetto delle esigenze secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR8.

Art. 69 cpv. 3 3 Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l’arti- colo 124a OFoP9 devono applicare a titolo preliminare le misure del piano svizzero d’emergenza secondo l’articolo 60 capoverso 3 entro il 31 dicembre 2019 in quanto sia necessario per mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica. In casi motivati la FINMA può prorogare tale termine.

Allegato 3 (art. 2 cpv. 2 e 3)

Categorizzazione delle banche Categoria Criteri (in mia. di fr.)

1 Totale di bilancio > 250

Patrimoni gestiti > 1000 Depositi privilegiati > 30 Fondi propri minimi > 20

2 Totale di bilancio > 100

Patrimoni gestiti > 500 Depositi privilegiati > 20 Fondi propri minimi > 2

3 Totale di bilancio > 15

Patrimoni gestiti > 20 Depositi privilegiati > 0,5 Fondi propri minimi > 0,25

7 RS 952.03 8 RS 952.0 9 RS 952.03

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Categoria Criteri (in mia. di fr.)

4 Totale di bilancio > 1

Patrimoni gestiti > 2 Depositi privilegiati > 0,1 Fondi propri minimi > 0,05

5 Totale di bilancio < 1

Patrimoni gestiti < 2 Depositi privilegiati < 0,1 Fondi propri minimi < 0,05

2. Ordinanza del 25 novembre 201510 sull’infrastruttura finanziaria

Art. 48 cpv. 1 1 La controparte centrale deve coprire con fondi propri pari all’8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l’articolo 42 OFoP11. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all’articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP.

Art. 56 cpv. 1 1 Il depositario centrale deve coprire con fondi propri pari all’8 per cento (fondi propri minimi) i rischi di credito, i rischi senza controparte, i rischi di mercato e i rischi operativi secondo l’articolo 42 OFoP12. La FINMA può esigere ulteriori fondi propri conformemente all’articolo 45 OFoP. Per il calcolo si applicano i titoli primo, secondo e terzo dell’OFoP.

10 RS 958.11 11 RS 952.03 12 RS 952.03

O sui fondi propri RU 2016