AS 2016 1843
Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, O-LPRI)
Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione, O-LPRI)
Modifica del 3 giugno 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 29 novembre 20131 sulla promozione della ricerca e dell’innova- zione è modificata come segue:
Art. 30 cpv. 2 2 Può fissare una quota di partecipazione inferiore al 50 per cento per promuovere progetti innovativi con partner attuatori che, in qualità di piccole e medie imprese (PMI), sono prevalentemente orientati all’esportazione oppure prevalentemente fornitori di imprese orientate all’esportazione; la quota di partecipazione non può essere inferiore al 30 per cento. Per fissare tale quota la CTI prende in considera- zione lo svantaggio competitivo che il partner attuatore subisce a causa del franco forte.
Titolo prima dell’art. 41a Capitolo 5a: Comunicazione dei dati da parte delle istituzioni di promozione della ricerca (art. 9 LPRI)
1 A scopo di controllo ed esecuzione, le istituzioni di promozione della ricerca
possono, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili alle istituzioni che impiegano ricercatori dati provenienti dalle domande di sussidio e dalle decisioni di promozione.