AS 2016 2101
Ordinanza sui sistemi d'informazione militari
Ordinanza sui sistemi d’informazione militari (OSIM)
Modifica del 10 giugno 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 dicembre 20091 sui sistemi d’informazione militari è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 186 della legge federale del 3 ottobre 20082 sui sistemi d’informazione militari (LSIM); visti gli articoli 27 capoverso 2 e 27c capoverso 7 della legge del 24 marzo 20003 sul personale federale,
Sostituzione di espressioni 1 Negli articoli 5 capoverso 6 e 7 lettera k nonché nell’allegato 2 numero 12 let- tera b «cessione» è sostituito con «consegna».
2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 5 cpv. 1 secondo periodo e 7 lett. a (concerne soltanto il testo francese)
1 … Inoltre, in quanto servizio competente dell’amministrazione militare secondo
l’articolo 32c capoverso 4 della legge del 20 giugno 19974 sulle armi (LArm), lo Stato maggiore di condotta dell’esercito raccoglie automaticamente tramite un’interfaccia le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi dal Sistema d’informa- zione per la gestione integrata delle risorse (PSN).
2016-0084 2101
Sistemi d’informazione militari. O RU 2016
Art. 38 Sistema d’informazione per lo sviluppo dei quadri 1 I dati personali contenuti nel Sistema d’informazione per lo sviluppo dei quadri (ISKE) sono indicati nell’allegato 17. 2 I dati per l’ISKE possono essere raccolti, tramite un’interfaccia, a partire dai siste- mi seguenti: a. il sistema PISA; b. il Sistema d’informazione per la gestione della formazione (Learning Mana- gement System DDPS, LMS DDPS); c. il sistema d’informazione concernente il personale dell’Amministrazione federale (BV PLUS).
3 I dati dell’ISKE sono resi accessibili:
a. alla persona interessata, per la consultazione e il trattamento dei propri dati; b. ai superiori civili e militari della persona interessata, ai fini dell’adempi- mento dei rispettivi compiti legali; c. agli organi del personale e ai responsabili del personale competenti, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali.
Art. 45 cpv. 2, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese
Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese
Art. 51 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese
Art. 57d, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese
Art. 66i cpv. 1, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese
Art. 70c Raccolta dei dati I responsabili del Sistema elettronico d’allarme Gestione delle crisi Difesa raccolgo- no i dati presso i collaboratori del DDPS interessati e dal BV PLUS.
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Sistemi d’informazione militari. O RU 2016
Art. 72gbis lett. d Il PSN serve alla condotta della logistica, delle finanze e del personale dell’esercito nonché delle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa. Ha lo scopo di: d. consentire lo scambio di dati tra i sistemi d’informazione militari e lo scam- bio con i sistemi d’informazione di cui all’articolo 32a LArm5;
Art. 72gquater lett. d Le unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSN presso: d. le unità amministrative competenti della Confederazione e dei Cantoni, dai sistemi d’informazione militari, da BV PLUS nonché dai sistemi d’informa- zione di cui all’articolo 32a LArm6.
Art. 72gquinquies cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. b e dbis 2 Comunicano i dati del PSN, ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti legali o contrattuali: b. all’Ufficio centrale Armi, per il trattamento nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 32a LArm7; dbis. al PISA tramite un’interfaccia: le comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capoverso 4 LArm;
Titolo prima dell’art.72gsepties Sezione 4a: Sistema d’informazione concernente il personale della Farmacia dell’esercito
Art. 72gsepties Scopo e organo responsabile 1 Il Sistema d’informazione concernente il personale della Farmacia dell’esercito (PSA) serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale civile e militare della Farmacia dell’esercito nonché alla trasmissione di dati personali al PSN.
2 L’Aggruppamento Difesa gestisce il PSA.
Art. 72gocties Dati I dati personali contenuti nel PSA sono indicati nell’allegato 35cbis.
5 RS 514.54 6 RS 514.54 7 RS 514.54
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Sistemi d’informazione militari. O RU 2016
Art. 72gnonies Raccolta dei dati I dati nel PSA sono raccolti: a. presso i collaboratori della Farmacia dell’esercito interessati e i loro superio- ri; b. dal BV PLUS; c. presso terzi.
Art. 72gdecies Comunicazione dei dati
1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati
del PSA agli organi e alle persone seguenti: a. ai collaboratori dell’Aggruppamento Difesa, per la consultazione e il tratta- mento dei propri dati; b. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel ri- spettivo ambito; c. ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati non- ché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti collaboratori. 2 Ai fini dell’adempimento di compiti legali o contrattuali, l’Aggruppamento Difesa comunica: a. tutti i dati personali contenuti nel PSA, a eccezione dei dati relativi alla ge- stione del tempo e delle prestazioni secondo l’allegato 35cbis numeri 2.2, 2.3 e 8.3: al PSN, in forma invariata, tramite un’interfaccia; b. i dati relativi alla gestione del tempo secondo l’allegato 35cbis numeri 2.2 e 8.3: al BV PLUS.
Art. 72gundecies Conservazione dei dati I dati personali del PSA sono conservati per dieci anni al massimo dalla partenza di un collaboratore.
Art. 72hquater Concerne soltanto il testo francese
Art. 72iter Raccolta dei dati L’UCMSE raccoglie i dati personali per l’ISHAM presso i musei, i collezionisti e le associazioni per la tutela delle tradizioni qualificati. Raccoglie i dati relativi al materiale presso la Base logistica dell’esercito (BLEs) e l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse).
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Sistemi d’informazione militari. O RU 2016
Titolo prima dell’art. 72j Sezione 7: Sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa
Art. 72j Organo responsabile Per le unità amministrative del DDPS non appartenenti all’Aggruppamento Difesa, armasuisse gestisce il Sistema d’informazione concernente il personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa (PSB) e lo mette a disposizione di queste ultime.
Art. 72jbis Scopo Il PSB serve al trattamento di dati relativi alla gestione del tempo e delle prestazioni del personale delle unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa, al disbrigo dei processi di supporto «Finanze» e «Logistica» nonché all’adempimento dei compiti della gestione degli immobili.
Art. 72jter Dati I dati personali contenuti nel PSB sono indicati nell’allegato 35f.
Art. 72jquater Raccolta dei dati Le unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa raccolgono i dati per il PSB: a. presso i collaboratori interessati di tali unità amministrative; b. presso i superiori diretti dei collaboratori interessati; c. dal BV PLUS.
Art. 72jquinquies Comunicazione dei dati
1 Le unità amministrative del DDPS esterne all’Aggruppamento Difesa rendono
accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PSB agli organi e alle persone seguenti: a. ai collaboratori di tali unità amministrative, per la consultazione e il tratta- mento dei propri dati; b. agli organi del personale, per il trattamento dei dati dei collaboratori nel ri- spettivo ambito; c. ai superiori, per la consultazione dei dati dei collaboratori subordinati non- ché per il controllo e l’approvazione dei dati trattati da detti collaboratori; d. in caso di trasferimenti del personale all’interno del DDPS, ai nuovi organi del personale e ai nuovi superiori competenti secondo le lettere b e c.
2 Esse comunicano i dati del PSB al BV PLUS.
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Art. 72jsexies Conservazione dei dati I dati personali dei collaboratori sono conservati per una durata massima di dieci anni a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro con un’unità amministrativa del DDPS esterna all’Aggruppamento Difesa.
II 1 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 35cbis e 35f secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 17 è sostituito dalla versione qui annessa.
3 Gli allegati 1 e 35c sono modificati secondo la versione qui annessa.
III L’ordinanza del 21 maggio 20088 sullo stato maggiore del Consiglio federale Cen- trale nazionale d’allarme è modificata come segue:
Art. 14 Controlli militari In deroga all’articolo 33 dell’ordinanza del 10 dicembre 20049 sui controlli militari nonché all’articolo 4 capoverso 2 e all’allegato 1 numero 98 dell’ordinanza del 16 dicembre 200910 sui sistemi d’informazione militari, i dati dei membri dello Stato maggiore concernenti le conoscenze particolari acquisite nella vita civile (per es. lingue, formazione particolare) possono essere rilevati senza previo consenso delle persone interessate.
IV La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.
10 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
8 RS 513.12 9 RS 511.22 10 RS 510.911
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Allegato 1 (art. 4 cpv. 1)
Dati del PISA
Inserire i n. 13e–13g prima della rubrica «Dati di controllo»
N. 13e–13g 13e. Numeri di telefono e di telefax 13f. Indirizzo e-mail 13g. Recapito postale
N. 46a–46d 46a. Consegna, deposito, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell’arma perso- nale nonché cessione in proprietà 46b. Consegna, ritiro ordinario, cautelare e definitivo dell’arma in prestito 46c. Accertamenti e circostanze in relazione con la consegna, il deposito, il ritiro cautelare e il ritiro definitivo dell’arma personale o dell’arma in prestito 46d. Comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capover- so 4 LArm
N. 62
62. Decesso nonché annotazioni di servizio e informazioni relative al momento
del decesso, quali «decesso durante il SIB», «decesso durante il SPT», «de- cesso durante l’impiego all’estero» o «decesso fuori del servizio»
N. 73 73. Esenzione dall’obbligo di prestare servizio militare conformemente agli arti- coli 4, 18 e 49 capoverso 2 LM; nel caso dell’articolo 18 LM, con le indica- zioni relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contat- to)
N. 76
76. Esenzione dal reclutamento conformemente all’articolo 9 LM
N. 83
83. Messa a disposizione conformemente all’articolo 61 LM; con le indicazioni
relative al richiedente (numero, designazione/cognome, dati di contatto)
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Rubrica prima del n. 90 Pene, pene accessorie, misure penali, procedimenti penali e comunicazioni secondo l’articolo 113 LM
N. 92b 92b. Dati relativi a procedimenti penali secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera ebis LSIM
Inserire il n. 97a prima della rubrica «Dati rilevati previo consenso della persona interessata»
N. 97a 97a. Comunicazioni secondo l’articolo 113 capoversi 7 e 8 LM
Rubrica prima del n. 98 Concerne soltanto il testo francese
N. 99–101 Abrogati
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Allegato 17 (art. 38 cpv. 1)
Dati dell’ISKE
1. Nome e cognome*
2. Numero personale*
3. Numero d’assicurato AVS*
4. Sesso*
5. Stato civile*
6. Data di nascita* e età
7. Cittadinanza*
8. Luogo d’origine*
9. Recapiti postali*, professionale e privato
10. Indirizzo e-mail professionale*/indirizzo e-mail privato
11. Numero telefonico professionale*/numero telefonico privato
12. Persone da contattare in caso d’emergenza
13. Informazioni militari
14. Grado
15. Funzione
16. Incorporazione
17. Categoria di personale
18. Formazione e formazione continua civile e militare
19. Certificazioni
20. Carriera professionale
21. Esperienza in materia di condotta
22. Esperienze maturate a livello internazionale
23. Esperienza in materia di progetti
24. Conoscenze informatiche
25. Lingua materna
26. Lingua di corrispondenza
27. Conoscenze linguistiche
28. Attività extraprofessionali
29. Valutazione delle prestazioni con incidenza sullo stipendio
30. Profilo del collaboratore
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31. Competenze personali
32. Competenze sociali
33. Competenze di condotta
34. Competenze specialistiche
35. Idoneità alla successione e pianificazione delle successioni
36. Misure di sviluppo
37. Rilevamento del potenziale
38. Assessment
39. Gestione del pool
40. Carriera militare
41. Gruppi d’impiego
42. Servizi comandati e servizi comandati d’impiego
43. Unità amministrativa originaria
44. Giorni di servizio
45. Codice e denominazione del posto in organico*
46. Classe di stipendio*
47. Tasso d’occupazione*
48. Durata della funzione*
49. Data dell’entrata in servizio e data di partenza*
50. Statuto del collaboratore*
51. Settore dipartimentale*
52. Unità amministrativa*
Dati rilevati previo consenso della persona interessata
53. Foto formato passaporto digitalizzata
* dati estratti dal BV PLUS
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Allegato 35c (art. 72gter cpv. 5)
Dati del PSN
N. 11
11 Annotazioni di servizio e ulteriori indicazioni relative all’arma
N. 11.5–11.7 11.5 Per le comunicazioni alla banca dati secondo l’articolo 32a capoverso 1 let- tera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capover- so 2bis LSIM: motivi d’impedimento medici e di altro genere per quanto concerne la consegna dell’arma personale 11.6 Per le comunicazioni alla banca dati secondo l’articolo 32a capoverso 1 let- tera d LArm conformemente agli articoli 16 capoverso 3bis e 28 capover- so 2bis LSIM: motivi medici e di altro genere per quanto concerne il ritiro ordinario, cautelare o definitivo dell’arma personale
11.7 Comunicazioni dell’Ufficio centrale Armi secondo l’articolo 32c capover-
so 4 LArm
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Allegato 35cbis (art. 72gocties)
Dati del PSA
Dati dei collaboratori
1 Reclutamento del personale
1.1 Dati d’assunzione* e documenti d’assunzione
2 Gestione del personale
2.1 Dati personali e dati relativi alla famiglia e alle persone di riferimento*
2.2 Tempo di lavoro, assenze
2.3 Registrazione delle prestazioni
2.4 Impiego del personale
2.5 Autorizzazioni
2.6 Cariche pubbliche e attività accessorie
3 Retribuzione del personale
3.1 Stipendio/indennità*
3.2 Spese*
3.3 Premi*
3.4 Prestazioni complementari allo stipendio/agevolazioni*
3.5 Custodia di bambini complementare alla famiglia*
4 Assicurazioni sociali
4.1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti/assicurazione invalidità/
indennità per perdita di guadagno/assicurazione contro la disoccupazione* 4.2 Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni/assicurazione contro gli infortuni*
4.3 Assegni familiari*
4.4 Assicurazione militare*
5 Sviluppo del personale
5.1 Formazione e formazione continua
6 Uscita/trasferimento
6.1 Disdetta da parte del datore di lavoro*
6.2 Disdetta da parte del collaboratore*
6.3 Pensionamento*
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6.4 Decesso*
6.5 Formalità d’uscita
6.6 Formalità di trasferimento
7 Personale militare
7.1 Incorporazione*/grado*/equipaggiamento
7.2 Prepensionamento*
7.3 Militare a contratto temporaneo: funzione aziendale*
8 Dati aziendali
8.1 Organizzazione dell’Aggruppamento Difesa/piano dei posti in organico*
8.2 Attribuzione organizzativa*
8.3 Gestione del tempo e delle prestazioni
8.4 Oggetti in prestito
8.5 Altri dati aziendali rilevanti*
9 Altri dati
9.1 Dati forniti volontariamente dalla persona interessata
* dati estratti dal BV PLUS
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Allegato 35f (art. 72jter)
Dati del PSB
I dati dei seguenti tipi di informazione del BV PLUS conformemente all’allegato 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 201111 sulla protezione dei dati personali del personale federale sono trattati nel PSB e estratti dal BV PLUS: – Misure in materia di personale – Attribuzione organizzativa – Dati personali – Stato del conteggio – Indirizzi – Relazioni bancarie – Privilegi concernenti i viaggi – Famiglia/persona di riferimento – Dati interni all’azienda – Funzioni aziendali – Indicazione della data – Servizio militare/civile – Foglio del tempo di lavoro, valori predefiniti – Oggetto (Unità organizzativa, posto in organico) – Oggetto (posto) – Collegamento oggetto Unità organizzativa, posto in organico, posti, persona, centro di costo – Descrizione verbale (Unità organizzativa, posto in organico, tipo di training) – Vacante (posto in organico) – Gruppo/cerchia di collaboratori (posto in organico)
11 RS 172.220.111.4
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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