AS 2016 245
Ordinanza del DFGP sulle misure di volume
Ordinanza del DFGP sulle misure di volume
Modifica del 25 novembre 2015
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del DFGP del 19 marzo 20061 sulle misure di volume è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 1 lett. a 1 La conformità delle misure per lo spaccio ai requisiti essenziali secondo l’arti- colo 5 è valutata e attestata, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure che figurano nell’allegato 2 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione: a. dichiarazione di conformità basata sul controllo di produzione interno e su controlli ufficiali del prodotto a intervalli irregolari (modulo A2);
II La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.
25 novembre 2015 Dipartimento federale di giustizia e polizia:
Simonetta Sommaruga
1 RS 941.211
2015-2314 245
Misure di volume. O del DFGP RU 2016
246